CASS
Sentenza 24 gennaio 2023
Sentenza 24 gennaio 2023
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 24/01/2023, n. 3054 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3054 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: CH RO nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 03/05/2022 del TRIB. LIBERTA' di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI;
lette le conclusioni del PG GIOVANNI DI LEO che ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. Penale Sent. Sez. 1 Num. 3054 Anno 2023 Presidente: SIANI VINCENZO Relatore: BIANCHI MICHELE Data Udienza: 27/10/2022 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza in data 3 - 16 maggio 2022 il Tribunale di Napoli, quale giudice ai sensi dell'art. 309 cod. proc. pen., ha respinto la richiesta di riesame presentata da GE OS avverso l'ordinanza in data 14 aprile 2022 con cui il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli nord aveva applicato la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di GE OS, indagato di concorso nel tentato omicidio di TI NA e della contravvenzione di orto ingiustificato di un coltello e di un cric, fatti commessi in Casavatore il 1° febbraio 2022. Il fatto era stato ricostruito sulla base delle dichiarazioni della persona offesa che era riuscito a chiamare i soccorsi e farsi trasportare in Ospedale. TI NA era stato aggredito da GE OS e da NZ UM, persone a lui note, che lo avevano ripetutamente colpito con un coltello e con un cric per auto. I sanitari avevano riscontrato trauma cranico e plurime lesioni da arma da punta e da taglio. OS si era avvalso della facoltà di non rispondere, mentre UM aveva ammesso di aver incontrato NA, negando però che vi fosse stata intenzione di uccidere. 2. Il difensore di GE OS ha presentato ricorso per cassazione, chiedendo l'annullamento dell'ordinanza impugnata. Con il primo motivo vengono denunciati violazione di legge e difetto di motivazione in relazione alla qualificazione giuridica del fatto. Sia le modalità del fatto - modesta potenzialità offensiva dell'arma, scarsa energia dei colpi dati di striscio -, che gli esiti - lesioni lievi, senza pericolo di vita - e la condotta post factum - desistenza pur in assenza di ostacoli a portare a termine l'azione - sono elementi significativi di una volontà limitata a cagionare lesioni. Con il secondo motivo viene denunciato difetto di motivazione in relazione alla sussistenza di esigenze cautelari e alla necessità della massima misura custodiale. 3. Il Procuratore generale ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. 2 CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso propone motivi di merito e generici e ne va, perciò, dichiarata l'inammissibilità. 1. Con riguardo all'accertamento dell'elemento soggettivo, dal quale dipende la qualificazione del fatto come tentato omicidio ovvero come lesioni personali volontarie, il primo motivo ha contenuto di merito. A fronte della motivazione dell'ordinanza impugnata che ha evidenziato che le modalità della condotta - mezzi impiegati, la pluralità dei colpi inferti, i distretti corporei attinti - erano significative di una volontà diretta a uccidere, il motivo valorizza l'interruzione spontanea dell'aggressione e la traiettoria dei colpi, solo di striscio e non diretti, tanto da non aver determinato un reale pericolo di vita, come rilevato anche da una consulenza medica prodotta dalla difesa. Viene dunque proposta una lettura alternativa dei dati disponibili, senza alcuna specifica censura alla struttura della motivazione del provvedimento impugnato. La difesa valorizza nella propria lettura, dati - l'intensità dei colpi inferti, gli esiti delle lesioni, l'interruzione dell'aggressione - che il Tribunale ha considerato, laddove ha indicato gli esiti dell'aggressione ("contusioni multiple per il corpo, trauma cranico con tre ferite da punta e taglio al cuoi capelluto, una ferita da punta e da taglio al torace, tre ferite da punta e da taglio alla regione addominale, due ferite da punta e da taglio alla regione dorsale"), il numero dei colpi e la prossimità con organi vitali, il numero degli aggressori, l'utilizzo di strumenti di offesa, il tempo di notte e l'assenza di altre persone presenti. In particolare, il fatto che gli aggressori si siano allontanati lasciando la vittima a terra non è stato ritenuto elemento significativo, a fronte dei dati evidenziati, di per sé significativo di una volontà diretta unicamente a cagionare lesioni personali, e non anche ad uccidere. 2. Quanto al pericolo di recidiva il secondo motivo non propone alcuna argomentazione della doglianza, che così risulta proposta in termini del tutto generici. Con riguardo alla necessità della custodia in carcere, il ricorso deduce l'idoneità degli arresti domiciliari con il così detto braccialetto elettronico, vuoi proprio per l'efficacia dello strumento elettronico vuoi per il contesto familiare avulso da logiche delinquenziali. (;(' 3 Si tratta di argomenti che riguardano il merito e propongono una considerazione alternativa rispetto a quella compiuta dal Tribunale, che ha ritenuto, con motivazione esente da vizi logici o giuridici, il livello di pericolosità manifestato dall'indagato tale da non poter essere contrastato da una misura, la cui efficacia dipende essenzialmente dalla capacità di autocontrollo del soggetto. 3. Va dunque dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche al versamento di una somma a favore della Cassa delle ammende, che si reputa equo determinare in C 3.000, 00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso, il 27 ottobre 2022.
lette le conclusioni del PG GIOVANNI DI LEO che ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. Penale Sent. Sez. 1 Num. 3054 Anno 2023 Presidente: SIANI VINCENZO Relatore: BIANCHI MICHELE Data Udienza: 27/10/2022 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza in data 3 - 16 maggio 2022 il Tribunale di Napoli, quale giudice ai sensi dell'art. 309 cod. proc. pen., ha respinto la richiesta di riesame presentata da GE OS avverso l'ordinanza in data 14 aprile 2022 con cui il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli nord aveva applicato la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di GE OS, indagato di concorso nel tentato omicidio di TI NA e della contravvenzione di orto ingiustificato di un coltello e di un cric, fatti commessi in Casavatore il 1° febbraio 2022. Il fatto era stato ricostruito sulla base delle dichiarazioni della persona offesa che era riuscito a chiamare i soccorsi e farsi trasportare in Ospedale. TI NA era stato aggredito da GE OS e da NZ UM, persone a lui note, che lo avevano ripetutamente colpito con un coltello e con un cric per auto. I sanitari avevano riscontrato trauma cranico e plurime lesioni da arma da punta e da taglio. OS si era avvalso della facoltà di non rispondere, mentre UM aveva ammesso di aver incontrato NA, negando però che vi fosse stata intenzione di uccidere. 2. Il difensore di GE OS ha presentato ricorso per cassazione, chiedendo l'annullamento dell'ordinanza impugnata. Con il primo motivo vengono denunciati violazione di legge e difetto di motivazione in relazione alla qualificazione giuridica del fatto. Sia le modalità del fatto - modesta potenzialità offensiva dell'arma, scarsa energia dei colpi dati di striscio -, che gli esiti - lesioni lievi, senza pericolo di vita - e la condotta post factum - desistenza pur in assenza di ostacoli a portare a termine l'azione - sono elementi significativi di una volontà limitata a cagionare lesioni. Con il secondo motivo viene denunciato difetto di motivazione in relazione alla sussistenza di esigenze cautelari e alla necessità della massima misura custodiale. 3. Il Procuratore generale ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. 2 CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso propone motivi di merito e generici e ne va, perciò, dichiarata l'inammissibilità. 1. Con riguardo all'accertamento dell'elemento soggettivo, dal quale dipende la qualificazione del fatto come tentato omicidio ovvero come lesioni personali volontarie, il primo motivo ha contenuto di merito. A fronte della motivazione dell'ordinanza impugnata che ha evidenziato che le modalità della condotta - mezzi impiegati, la pluralità dei colpi inferti, i distretti corporei attinti - erano significative di una volontà diretta a uccidere, il motivo valorizza l'interruzione spontanea dell'aggressione e la traiettoria dei colpi, solo di striscio e non diretti, tanto da non aver determinato un reale pericolo di vita, come rilevato anche da una consulenza medica prodotta dalla difesa. Viene dunque proposta una lettura alternativa dei dati disponibili, senza alcuna specifica censura alla struttura della motivazione del provvedimento impugnato. La difesa valorizza nella propria lettura, dati - l'intensità dei colpi inferti, gli esiti delle lesioni, l'interruzione dell'aggressione - che il Tribunale ha considerato, laddove ha indicato gli esiti dell'aggressione ("contusioni multiple per il corpo, trauma cranico con tre ferite da punta e taglio al cuoi capelluto, una ferita da punta e da taglio al torace, tre ferite da punta e da taglio alla regione addominale, due ferite da punta e da taglio alla regione dorsale"), il numero dei colpi e la prossimità con organi vitali, il numero degli aggressori, l'utilizzo di strumenti di offesa, il tempo di notte e l'assenza di altre persone presenti. In particolare, il fatto che gli aggressori si siano allontanati lasciando la vittima a terra non è stato ritenuto elemento significativo, a fronte dei dati evidenziati, di per sé significativo di una volontà diretta unicamente a cagionare lesioni personali, e non anche ad uccidere. 2. Quanto al pericolo di recidiva il secondo motivo non propone alcuna argomentazione della doglianza, che così risulta proposta in termini del tutto generici. Con riguardo alla necessità della custodia in carcere, il ricorso deduce l'idoneità degli arresti domiciliari con il così detto braccialetto elettronico, vuoi proprio per l'efficacia dello strumento elettronico vuoi per il contesto familiare avulso da logiche delinquenziali. (;(' 3 Si tratta di argomenti che riguardano il merito e propongono una considerazione alternativa rispetto a quella compiuta dal Tribunale, che ha ritenuto, con motivazione esente da vizi logici o giuridici, il livello di pericolosità manifestato dall'indagato tale da non poter essere contrastato da una misura, la cui efficacia dipende essenzialmente dalla capacità di autocontrollo del soggetto. 3. Va dunque dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche al versamento di una somma a favore della Cassa delle ammende, che si reputa equo determinare in C 3.000, 00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso, il 27 ottobre 2022.