Sentenza 14 maggio 2001
Massime • 1
Il possesso ad usucapione è interrotto dall'attività giudiziale del proprietario diretta ad ottenere "ope judicis" il recupero del possesso e la sua privazione da parte del possessore usucapiente e non già dalla pretesa esercitata in giudizio da parte di quest'ultimo. (Nella specie la corte ha escluso che potesse avere efficacia interruttiva della prescrizione acquisitiva la domanda introdotta dal possessore del bene controverso diretta ad ottenere l'esecuzione in forma specifica del contratto preliminare in forza del quale il bene anzidetto era entrato nella sua disponibilità).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 14/05/2001, n. 6647 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6647 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MARIO SPADONE - Presidente -
Dott. ALFREDO MENSITIERI - Consigliere -
Dott. GIANDONATO NAPOLETANO - Consigliere -
Dott. LUCIO MAZZIOTTI DI CELSO - Consigliere -
Dott. SERGIO DEL CORE - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
DE RO GE, ME NN, RC NI, elettivamente domiciliati in ROMA VIA F. CESI 44, presso lo studio dell'avvocato MERLINO GIUSEPPE, che li difende unitamente all'avvocato CURCIO GIUSEPPE, giusta delega in atti;
- ricorrenti -
contro
AN US RORIA;
- intimata -
avverso la sentenza n. 599/98 della Corte d'Appello di NAPOLI, depositata il 19/03/98;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 08/03/01 dal Consigliere Dott. Sergio DEL CORE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Stefano SCHIRÒ che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo
Nel giugno 1992, IA US OS convenne in giudizio davanti al Tribunale di Napoli De RO NG, NA NA EL e CE ET per sentire dichiarare il suo diritto di proprietà, per effetto di usucapione ventennale, su un appartamento facente parte di un fabbricato sito in Casoria alla via A. De Gasperi. A fondamento della domanda espose che: con scrittura privata del 10 aprile 1968, aveva stipulato con i coniugi delle proprietarie un contratto preliminare di vendita avente a oggetto l'anzidetto immobile nel cui possesso era stata immessa, contestualmente al pagamento del prezzo, in data 30 giugno 1969. Benché diffidate, le promittenti venditrici non erano comparse dinanzi al notaio indicato per la stipulazione del definitivo. Dalla data precisata, aveva continuato ininterrottamente a possedere l'immobile quale esclusiva proprietaria, percependone i frutti e sostenendone gli oneri. Costituitesi in giudizio, le convenute chiesero il rigetto della domanda e, in via riconvenzionale, la condanna dell'attrice al rilascio del cespite e al risarcimento dei danni rivenienti dal suo mancato godimento.
Il tribunale adito, con sentenza del 10 aprile 1995, accolse la domanda principale.
Il successivo gravame interposto dalle soccombenti veniva respinto dalla corte distrettuale sulla base delle seguenti considerazioni. Era indubbio che gli atti di godimento e di disposizione dell'appartamento compiuti in attuazione del preliminare dalla IA, a far tempo dal 30 giugno 1969, avevano costituito esercizio di attività corrispondenti all'esercizio del diritto di proprietà e, quindi, manifestazione dell'animus rem sibi habendi. A conferma di ciò stava il comportamento delle convenute, le quali, durante il cospicuo lasso di tempo necessario per l'usucapione, si erano del tutto disinteressate del bene, in nessun modo contrastando l'esclusiva signoria esercitatavi dalla IA. Con riguardo alle concrete e specifiche connotazioni del caso di specie, l'iniziativa giudiziaria assunta da quest'ultima nel 1982 per ottenere l'esecuzione specifica del preliminare, anziché svalutare l'esistenza dell'animus possidendi, costituiva, all'evidenza, manifestazione della volontà di perfezionare, sotto il profilo formale, l'effetto acquisitivo sostanzialmente già prodottosi. D'altra parte, alla stregua del contenuto di tutte le clausole e della effettiva volontà delle parti, più che un preliminare di vendita di cosa futura, la convenzione a suo tempo stipulata doveva interpretarsi come una vendita di cosa futura, perfetta ab initio ed attributiva, come tale, di uno ius ad habendam rem nel momento della realizzazione del bene alienato. Agli effetti specificati, non aveva rilievo l'allegato pagamento delle quote di mutuo da parte delle promittenti venditrici, trattandosi di un comportamento altrui, peraltro previsto in contratto, che non incideva sull'esercizio del possesso dianzi indicato. Privo di pregio appariva, altresì, l'assunto inerente all'interruzione dell'usucapione per effetto della domanda proposta, ex art. 2932 c.c. dalla IA con l'atto di citazione del dicembre 1981. Invero, l'interruzione è configurabile in rapporto a una domanda proposta nei confronti del soggetto in favore del quale si compie l'usucapione, non già con riguardo a una pretesa avanzata dal soggetto stesso. Il riconoscimento del diritto di proprietà della IA comportava l'infondatezza delle doglianze relative al mancato accoglimento della domanda riconvenzionale.
De RO NG, NA NA EL e CE ET hanno chiesto la cassazione della sopra compendiata sentenza per un unico motivo. Non ha spiegato difese l'intimata.
Motivi della decisione
Denunciando violazione dell'art. 1165 c.c., le ricorrenti ascrivono alla corte di appello di avere erroneamente considerato compiuto il termine usucapionale. La corte di merito non ha tenuto conto che prima di instaurare il presente procedimento la IA aveva esperito un'azione diretta ad ottenere l'esecuzione in forma specifica del contratto preliminare;
tale azione - in seguito abbandonata, tanto che, in applicazione dell'art. 309 c.p.c., fu ordinata la cancellazione della causa dal ruolo - dimostrava che sino al momento del suo promuovimento la IA non aveva esercitato sull'appartamento un potere come proprietaria, bensì come detentrice nomine alieno, con conseguente esclusionè dell'animus possidendi utile per l'usucapione. La notifica della cennata domanda aveva quindi interrotto l'usucapione, cosicché dalla data (gennaio 1982) in cui, estintosi il processo, iniziò un nuovo periodo di prescrizione ex art. 2945 c.c. a quella dell'instaurazione del presente giudizio (30 giugno 1992) non era ancora decorso il termine utile per l'usucapione.
Di per sè, con riferimento alle norme sulla prescrizione in generale, e, in particolare, a quelle relative alle cause di sospensione e di interruzione della medesima, il motivo è del tutto inconsistente. Invero, di interruzione della prescrizione acquisitiva può parlarsi in relazione ad atti giudiziali del proprietario diretti ad ottenere, ope iudicis, la privazione del possesso nei confronti del possessore usucapiente, non già con riguardo a una pretesa esperita da quest'ultimo. Tanto è chiarito dagli stessi arresti di questa Corte citati dalle ricorrenti, che evidentemente non ne hanno percepito il senso.
Altro discorso è quellò riguardante la mancata prova del possesso utile a usucapire per avere la IA, con la notifica della citazione introduttiva del giudizio di esecuzione in forma specifica del preliminare, in un certo qual senso ammesso di trovarsi nella detenzione del bene rivendicato. Sullo specifico punto la corte territoriale, premessa l'imponente serie di atti compiuti dalla IA inequivocabilmente rivelatori non solo della sua relazione materiale con la cosa ma anche e soprattutto del suo animus rem sibi habendi, ha osservato che l'iniziativa giudiziaria assunta da quest'ultima nel 1982 per ottenere l'esecuzione specifica del preliminare, lungi dal contraddire la situazione possessoria vantata e l'esistenza dell'animus possidendi, appariva manifestazione della volontà di regolarizzare, sotto il profilo formale - mediante, cioè, l'acquisizione di un titolo idoneo alla trascrizione -, l'effetto acquisitivo sostanziale già materialmente prodottosi. A tali lucide e logiche argomentazioni, le ricorrenti nulla contrappongono;
pur riconoscendo al contratto preliminare l'efficacia immediatamente traslativa del possesso, peraltro espressamente prevista da una sua clausola accessoria, esse operano un'apodittica e poco perspicua equazione tra il fatto in sè dell'esperimento dell'azione giudiziaria ex art. 2932 c.c. e una presunta perdita giuridica del possesso (per interruzione della prescrizione acquisitiva).
Ma vi è di più.
A prescindere da quanto rilevato in ordine alla natura e agli effetti della situazione conseguita alla traditio del bene oggetto del preliminare, la sentenza afferma che, alla stregua del contenuto di tutte le clausole e della effettiva volontà delle parti, più che un preliminare di vendita di cosa futura, la convenzione a suo tempo stipulata doveva interpretarsi come una vendita di cosa futura, perfetta ab initio ed attributiva, come tale, di uno ius ad habendam rem nel momento della realizzazione del bene alienato. Il giudice a quo ha quindi affermato che quella in testa alla IA era una situazione di possesso sulla base di due considerazioni, ciascuna autonomamente sufficiente a sorreggere siffatta conclusione.
Da un lato, ha osservato che il preliminare ebbe un effetto traslativo del possesso in seguito ininterrottamente esercitato dalla IA, la quale "la fece da padrona"; dall'altro, ha ritenuto che la scrittura era una vendita di cosa futura, perfetta ab initio ed attributiva, come tale, di uno ius ad habendam rem nel momento della realizzazione del bene alienato.
Orbene, mentre le ricorrenti orientano le proprie evanescenti censure contro la prima affermazione, nulla osservano sulla seconda. Ne consegue che, quand'anche si ritenesse fondata l'unica censura proposta, non ne deriverebbe una pronuncia caducatoria della sentenza impugnata, il cui contenuto precettivo di accoglimento della pretesa dell'odierna intimata continuerebbe a trovare autonomo fondamento sull'interpretazione della convenzione del 10 aprile 1968 operata dal giudice del merito nel senso di attribuirle un contenuto traslativo immediato del diritto dominicale.
Va al riguardo ricordato il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui, quando la sentenza del giudice del merito è fondata su più ragioni autonome, fra loro distinte e indipendenti, ciascuna logicamente e giuridicamente sufficiente a sorreggerla, l'omessa impugnazione nel ricorso per cassazione di una di tali ragioni rende inammissibile, per difetto di interesse, la doglianza relativa all'altra o alle altre, in quanto l'eventuale accoglimento del ricorso stesso non toccherebbe le ragioni non censurate e la decisione impugnata resterebbe, quindi, ferma in base ad esse (cfr. sentt. nn. 12685/1998, 12523/1998, 11349/1998, 11045/1998, 10428/1998, 2770/1997, 3640/1996, 7264/1996, 237/1995, 5577/1993, 6369/1987, 1675/1986, 633971982, 297071981). Il ricorso va, in definitiva, rigettato.
Nessuna statuizione va emessa in ordine alla spese del presente giudizio, non avendovi l'intimata svolto attività difensiva.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 8 marzo 2001.
Depositato in Cancelleria il 14 maggio 2001