Sentenza 12 giugno 2008
Massime • 1
In tema di mandato d'arresto europeo, la corte d'appello, nel caso in cui disponga di acquisire documentazione o informazioni integrative dallo Stato membro d'emissione, è tenuta ad attenersi alle modalità previste dagli artt. 6 e 16 della L. 22 aprile 2005, n. 69 per l'inoltro della relativa richiesta (diretto o per il tramite del Ministro della giustizia), non potendo utilizzare altri canali di trasmissione, quali ad es. l'Interpol. (Fattispecie nella quale la Corte ha ritenuto che erroneamente la Corte d'appello aveva rifiutato la consegna, non avendo ricevuto le informazioni e le allegazioni di cui all'art. 6, comma secondo della citata legge, richieste per il tramite dell'Interpol).
Commentario • 1
- 1. Mandato di arresto europeohttps://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 19 ottobre 2016
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 12/06/2008, n. 27717 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 27717 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. DE ROBERTO Giovanni - Presidente - del 12/06/2008
Dott. MANNINO Saverio Felice - Consigliere - SENTENZA
Dott. GRAMENDOLA Francesco Paolo - Consigliere - N. 1584
Dott. LANZA Luigi - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MATERA Lina - Consigliere - N. 11784/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore generale presso la Corte di appello di Firenze nel procedimento a carico di:
AR GE, nato il [...], (per la consegna alla Romania, in esecuzione del mandato di arresto europeo in data 15/11/2007 del Tribunale di Lasi), avverso la sentenza pronunciata dalla Corte toscana il 3 marzo 2008, la quale ha dichiarato l'insussistenza delle condizioni per l'esecuzione del detto mandato di arresto e conseguentemente disposta la revoca della misura cautelare degli arresti domiciliari del NA.
Visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Luigi Lanza;
Udito il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SELVAGGI Eugenio, che ha concluso con richiesta di dichiarazione di nullità della sentenza emessa nei confronti di AR GE, con rinvio alla stessa Corte di appello di Firenze, nonché l'avv. Asta di Roma che ha chiesto pure l'annullamento, associandosi alle richieste del Procuratore generale, depositando una memoria difensiva.
CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO
Il Procuratore generale di Firenze ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata per violazione dell'art. 127 c.p.p., comma 7 (comunicazione-notificazione delle ordinanze pronunciate in Camera di consiglio), e della L. 22 aprile 2005, n. 69, art. 6 (contenuto del mandato di arresto europeo), art. 16 (informazioni ed accertamenti integrativi della Corte di appello) e art. 19 (garanzie richieste allo Stato membro di emissione).
Secondo l'assunto in fatto e in diritto della parte pubblica, la Corte ha motivato la dichiarazione di insussistenza delle condizioni per l'esecuzione del mandato di arresto europeo nei confronti del NA con la considerazione che "le informazioni e le garanzie richieste (al Ministero della Giustizia) con l'ordinanza 25 gennaio 2008 non sono pervenute", e che, in particolare, "non sono state fornite tutte le indicazioni ed allegazioni di cui alla L. n. 69 del 2005, art. 6 non essendosi provveduto in particolare alla trasmissione della sentenza emessa in data 2 febbraio 2006 dal Tribunale di Lasi" sulla quale era fondato il mandato di arresto europeo).
Senonché dagli atti processuali - osserva il ricorso - consta che le dette informazioni, la cui assenza agli atti del procedimento ha determinato il provvedimento 3 marzo 2008, non sono state mai richieste, posto che non risulta essere stata comunicata al Ministero della Giustizia l'ordinanza 25 gennaio 2008 della Corte con la quale tali richieste venivano formulata, ai sensi della L. 22 aprile 2005, n. 69, art. 6, comma 2.
Ci si troverebbe quindi di fronte ad un provvedimento ordinatorio che, peraltro, in violazione dell'art. 127 c.p.p., comma 7, non è stato comunicato dalla cancelleria della stessa Corte, con la conseguenza che non può imputarsi ne' all'Autorità giudiziaria della Romania, ne' al Ministero della Giustizia italiana la mancata trasmissione delle informazioni richieste.
Tale omissione ha integrato la violazione della L. n. 69 del 2005, artt. 6, 16 e 19 non essendo state richieste le informazioni dagli stessi, previste e ritenute necessarie dalla Corte deliberante. Il ricorso è fondato e la sentenza gravata va annullata, nei termini ribaditi dal Procuratore generale nella sua requisitoria, che la Corte integralmente condivide.
Innanzitutto, va rilevato che il fax, con il quale sarebbe stata inviata l'ordinanza in questione al Ministero della giustizia - Ufficio estradizione non è mai pervenuto a tale ufficio, e tanto emerge indiscutibilmente dalla ricevuta dell'inoltro che reca la dicitura: "p. 00" e "risult. NO".
Incombeva pertanto all'ufficio procedente la verifica dell'effettivo inoltro del fax che trasmetteva l'ordinanza in questione. È ben vero che il fax in questione (con l'ordinanza allagata:
risulta dal numero di pagine trasmesse, cioè tre) è stato inviato all'INTERPOL e che tale ente (come risulta dagli atti) l'ha prontamente trasmesso - attraverso il collaterale ufficio di polizia romeno - all'autorità estera;
tuttavia tale canale di trasmissione - che nella memoria difensiva viene considerato canale istituzionale -, mentre è previsto e viene normalmente utilizzato nelle procedure estradizionali, non è previsto - come perspicuamente annota e argomenta il Procuratore generale di questa Corte- per le informazioni e gli accertamenti integrativi di cui alla L. n. 69 del 2005, art. 16 con riferimento al MAE, perché nell'ambito di operatività di tale istituto l'unico canale, in una con la trasmissione diretta tra autorità giudiziarie, è, nel caso di specie, il Ministero della giustizia (v. art. 16 cit.; arg. inoltre ex art. 6, comma 6).
Non è chiaro se all'INTERPOL italiana sia stata data risposta (dagli atti risulta una risposta a una richiesta INTERPOL, tuttavia datata 8 gennaio 2008, quindi anteriormente all'ordinanza della Corte di appello;
ciò fa presumere che si tratti di invio di informazioni complementari non oggetto della richiesta specifica della corte fiorentina). È però certo che la Corte di appello avrebbe dovuto quantomeno sollecitare o accertarsi se alla richiesta di integrazione fosse stata data risposta, e ciò non è stato fatto.
Va in ogni caso ancora rilevato che erroneamente la Corte di appello ha applicato la L. n. 69 del 2005, art. 6, comma 6 ("se l'autorità giudiziaria dello Stato membro di emissione non dà corso alla richiesta del Ministro della giustizia, di cui al comma 5, la corte di appello respinge la richiesta").
Infatti, all'udienza del 22 aprile 2008 questa Corte ha disposto il rinvio a nuovo ruolo del procedimento, con richiesta al Ministero della giustizia di fare conoscere l'esito della richiesta di cui all'ordinanza della Corte di appello.
Il ministero, nel confermare la mancata ricezione (nota del 24 aprile 2008) del fax da parte della Corte di appello, ha inviato la documentazione richiesta.
Da tale documentazione (prodotta e pervenuta) risulta:
a) che non è esatto che il NA sia stato giudicato in contumacia: dalla sentenza di primo grado emessa dal tribunale di Lasi, emerge che l'imputato era presente e in stato di detenzione, difeso dal difensore;
b) che contro la detta decisione di primo grado è stato proposto appello e avverso la sentenza di secondo grado è stata proposta impugnazione davanti alla corte di cassazione romena;
c) che si è pure tenuta un'udienza per la correzione di un errore materiale (camera di consiglio del 12 gennaio 2007). In relazione alla documentazione pervenuta, la sentenza impugnata va pertanto annullata con rinvio, e gli atti trasmessi alla Corte di appello di Firenze per nuovo esame.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di appello di Firenze per nuova deliberazione.
Così deciso in Roma, il 12 giugno 2008.
Depositato in Cancelleria il 7 luglio 2008