Sentenza 23 ottobre 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 23/10/2003, n. 15885 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15885 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2003 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DICASSAZIONE getto1 5 8 8 5 / 0 3 PRESTAZIONI PROFESSIONALI Composta dagli Ilf.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Mario SPADONE - Presidente R.G.N. 7889/00 323S7 - Rel. Consigliere Dott. Alfredo MENSITIERI - Cron. 4163 - Consigliere- Rep. Dott. Giandonato NAPOLETANO Consigliere Dott. Salvatore BOGNANNI Ud. 11/06/03 ConsigliereDott. Olindo SCHETTINO ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: RO HE, (ART.86 CPC), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA PANETTERIA 15, presso lo AMA studio dell'avvocato ANTONIO SINESIO, che lo difende, giusta delega in atti;
- ricorrente contro elettivamente domiciliato in ROMA, SANTUCCI HE, VIA VIRGILIO 8, presso lo studio dell'avvocato ENRICO CICCOTTI, che 10 difende unitamente all'avvocato ALESSANDRO LI, giusta delega in atti;
2003 controricorrente 961 avverso la sentenza n. 1481/99 della Corte d'Appello -1- di MILANO, depositata il 04/06/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza dell' 11/06/03 dal Consigliere Dott. Alfredo MENSITIERI;
udito l'Avvocato Giulio MASOTTI con delega dell'Avvocato SINESIO Antonio depositata in udienza, che ha chiesto difensore del ricorrente Laccoglimento del ricorso i LI Alessandro, difensore del udito l'Avvocato it resistente che ha chiesto rigetto pel ricors;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Riccardo FUZIO che ha concluso per rigetto del ricorso. こ -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto notificato il 9 giugno 1993 IC AN proponeva opposizione al decreto del Presidente del Tribunale di Milano che gli aveva ingiunto di pagare la somma di £.
6.712.743 oltre interessi e spese in favore dell'avvocato IC SA. Esponeva l'opponente, nel chiedere la revoca del decreto, che il convenuto aveva assistito lui e RI IA LO, a quel tempo sua moglie, dal giugno al dicembre 1991 nella procedura conclusasi con la separazione consensuale dei coniugi ed aveva t inoltre curato, per lui soltanto, la presentazione di u A una denuncia-querela penale. Nel gennaio 1992 il SA gli aveva trasmesso una nota spese divisa in prestazioni giudiziali per £.
8.248.597 e stragiudiziali per £.
7.495.690.L'Ordine degli avvocati e procuratori di Milano, dopo aver inutilmente tentato la delle parti, aveva liquidato gli conciliazione onorari nella misura richiesta dal professionista, tal che esso AN aveva saldato soltanto quanto dovuto per prestazioni giudiziali e per la presentazione delle denuncia querela, essendo quelle stragiudiziali tutte strumentali alla 3 procedura di separazione e connesse inscindibilmente giudiziale, tra all'attività l'altro non particolarmente complessa dato che i coniugi avevano già predisposto tra di loro trasfondere nel verbale di l'accordo da separazione. Costituitosi, il SA resisteva all'opposizione deducendo la complessità della pratica e la volontà chiaramente espressa dalla controparte innanzi al Consiglio dell'Ordine di accettare le decisioni del medesimo. Assunte prove orali il Tribunale di Milano, con sentenza del 5 dicembre 1996, revocato il decreto, condannava l'opponente al pagamento della somma di £.
3.065.000 per onorari e di £. 55.400 spese, oltre al rimborso forfettario di cuiper all'art. 11 della tariffa in materia stragiudiziale, agli oneri fiscali e previdenziali e agli interessi legali dall'8 gennaio 1992, compensando interamente tra le parti le spese di lite. Proposti gravami, principale, dal SA e, incidentale, dal AN, con sentenza del 4 d'appello di Milano in giugno 1999 la Corte pronunzia di prime parziale riforma della - 4 cure, revocava il decreto ingiuntivo, rigettava le domande proposte dall'avvocato SA, condannava quest'ultimo alla, restituzione della somma di £.
6.349.321 percepita in esecuzione della sentenza di primo grado, con gli interessi legali dall'8 gennaio 1998 al saldo, nonché al pagamento delle spese del doppio grado del giudizio. Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione IC SA sulla base di cinque motivi. Resiste con controricorso, illustrato da memoria, y IC AN. a t s MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo di ricorso si denunzia erronea valutazione del parere espresso dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Milano, dovendosi, contrariamente alla statuizione della Corte del merito, ritenere tale parere vincolante tra le parti a seguito della dichiarazione del AN di rimettersi alle decisioni di tale Organo. Ciò anche tenuto conto del fatto che, in sostanza, le parti avevano inteso porre in essere, con efficacia per loro obbligatoria, un cosiddetto arbitrato 5 libero, manifestazione dell'autonomia negoziale dei privati, estrinsecantesi nel conferimento ad un terzo (nel caso di specie il Consiglio dell'Ordine) del potere di giudicare e di decidere con effetto vincolante una controversia. La doglianza non può essere accolta. Nel disattendere l'omologa censura proposta dall'attuale ricorrente in sede di gravame di merito il giudice d'appello ha escluso, conformemente alle statuizioni sul punto espresse dal primo giudice, che dall'espressione A ("il sig. AN dichiara di rimettersi alle U ricavarsi decisioni del Consiglio") potesse A accordo tra le l'esistenza di un comunicato al Consiglioparti, tempestivamente medesimo, che, ai sensi dell'art. 26 della L. n. 794/1942, rendesse vincolante il parere di tale organo sulla parcella degli onorari. Trattavasi, invece, di una dichiarazione unilaterale dell'attuale resistente in nessun caso idonea a tener luogo dell'accordo tra cliente e essenziale alla verificazione professionista, fattispecie descritta nel citato art. 26 della L.794/42. Vertesi, pertanto, in tema di apprezzamento di fatto 6 congrua, esente da vizi sorretto da motivazione giuridici e pertanto logici e da errori incensurabile nell'attuale sede di legittimità ove il ricorrente prospetta altresì per la prima volta e quindi inammissibilmente la configurabilità nel caso di specie di un arbitrato libero, con efficacia obbligatoria per le parti, mai evidenziata nelle pregresse fasi processuali. Con il secondo mezzo si deduce erronea valutazione dell'art. 2 della Tariffa Forense approvata con D.M. 24 novembre 1990 n. 392. Premesso che secondo tale norma "i rimborsi e i compensi previsti per prestazioni stragiudiziali sono dovuti dal cliente anche se il professionista abbia avuto occasione di prestare nella pratica la sua opera in giudizio, in quanto tali prestazioni non trovino adeguato compenso nella tariffa per le prestazioni giudiziali" contesta il ricorrente la statuizione della Corte territoriale che, la riconosciuta complessità della nonostante riferito ad attività professionale pratica, aveva finalizzata anche alla parte giudiziale della complessiva prestazione, le voci addebitate dal professionista ad attività interamente stragiudiziale. 7 La censura non ha pregio giacchè, conformemente a consolidata giurisprudenza di legittimità in tema di strumentalità alle prestazioni giudiziali delle prestazioni stragiudiziali, con motivazione logici, e pertanto adeguata, esente da vizi insindacabile nell'attuale sede, la Corte milanese ha ritenuto nel caso di specie che nella parcella delle prestazioni giudiziali dell'avv.to SA sia stato di fatto considerato e liquidato un per attività precedenti adeguato compenso t giudizio indispensabili e l'instaurazione del u comunque normali per ogni iniziativa giudiziale, A tal che ingiustificata doveva considerarsi la pretesa del professionista di considerare nuovamente le stesse prestazioni in relazione ad una distinta attività stragiudiziale della quale peraltro neppure si era indicato un oggetto ed uno scopo diverso da quello perseguito con il procedimento di separazione. Con il terzo mezzo si deduce che il giudice d'appello non abbia tenuto conto della pacifica situazione documentale da cui emergeva che il AN aveva imputato il pagamento della denuncia querela da lui presentata contemporaneamente sia all'uno che all'altro tipo 8 di attività forense esplicata dal legale. La doglianza è del tutto in conferente giacchè, come esposto alla pagina 14 della qui gravata sentenza, la predisposizione della denuncia -querela, per la quale era stato esposto un apposito compenso, già pagato prima dell'emissione del decreto ingiuntivo, esula dall'attuale contenzioso. Con il quarto motivo si denunzia erronea applicazione degli artt. 1709,2233 e 2234 cc. Rileva il ricorrente che da un semplice confronto я а tra quanto da lui percepito e quanto restituito al н fine di evitare l'esecuzione forzata dopo la д о decisione di secondo grado si giungeva alla conclusione che egli aveva svolto a favore del cliente attività gratuita in contrasto quindi con le citate norme codicistiche basate sulla presunzione di onerosità del mandato professionale. La censura non coglie nel segno. La restituzione delle somme percepite in esecuzione della decisione di prime cure, cui il SA è stato obbligato a seguito della riforma in secondo grado della pronunzia del primo giudice, non costituisce di certo violazione del principio della presunzione di onerosità del mandato professionale, ma semplice conseguenza di un 9 contenzioso risoltosi sfavorevolmente per l'attuale ricorrente. Non ha senso, pertanto, disquisire di inaccettabilità di prestazioni a titolo gratuito nell'ambito di un ufficio, quello del difensore, che alla pari degli uffici del notaro e del giudice "uguali nella scienza ma diversi nell'arte, per il diverso modo con il quale fanno diritto, debbono, giustamente, ottenere ristoro per il lavoro eseguito". Con il quinto mezzo si deduce, infine, l'erroneità я della condanna alle spese del doppio grado del giudizio, legittimandosi con essa una incomprensibile gratuità della svolta attività forense. Anche tale ultima doglianza non si sottrae alla sorte delle precedenti. Escluso, per quanto sopra esposto, che con la condanna del SA alle spese del doppio grado si sia voluto legittimare una gratuità della svolta attività forense, par proprio al Collegio che il regolamentazione giudice d'appello abbia, nella delle spese giudiziali, fatto corretta ed incensurabile in questa sede applicazione del principio della soccombenza, rapportata all'esito 10 finale della lite. Alla stregua delle svolte argomentazioni il proposto ricorso va respinto nella sua integralità, con la allecondanna del ricorrente spese di questo giudizio, liquidate come da н dispositivo. о
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore di IC AN, delle spese del presente giudizio, che 70,00 oltre ad euro 1000,00 liquida in euro per onorari. Roma 11 giugno 2003. -дейдно Аракми Mantienet. $ Alfat IL CANCELLIERE RI Di ZZ DEPOSITATA IN CANCELLERIA Marie Di общно 23 OTT 2003 Oggi, IL CANCELLIERE RI Di ŅU D urвино 11=