Sentenza 16 luglio 2002
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 16/07/2002, n. 10306 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10306 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2002 |
Testo completo
Aula 'A' 0 306 / 0 REPUBBLICA ITALIANA IN NOMI LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Ettore MERCURIO Presidente R.G. N. 6688/00 Consigliere Cron. 27508 Dott. Raffaele FOGLIA Rel. Consigliere Rep. Dott. Giuseppe CELLERINO Consigliere Ud. 03/05/02 Dott. Maura LA TERZA Dott. Raffaele DI LELLA Consigliere ha pronunciato la seguente SENT ENZ A sul ricorso proposto da: PUBBLICI LAZIO, in COTRAL CONSORZIO TRASPORTI persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI ROGAZIONISTI 16, presso lo studio dell'avvocato MARIA ADELAIDE VENCHI, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
CANNAVO' AR, ZA TO, BE IN, elettivamente domiciliati in ROMA VLE G MAZZINI 140, 2002 presso lo studio dell'avvocato FORTUNATO VITALE, che 1918 li rappresenta e difende, giusta delega in atti;
-1- - controricorrenti avverso la sentenza n. 4918/99 del Tribunale di ROMA, depositata il 16/03/99 R.G. N. 56945/95; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 03/05/02 dal Consigliere Dott. Giuseppe CELLERINO;
udito l'Avvocato VENCHI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Guido RAIMONDI che ha concluso per la mancata notifica rende inammissibile del ricorso e la discussione davanti a questa Corte. -2- R.G. n. 6688/00 Svolgimento del processo Il Consorzio Trasporti Pubblici del Lazio - CO.TRA.L. (in breve: Cotral), prospettando violazioni di legge e vizi di motivazione, ricorre per cassazione per ottenere l'annulla- mento della sentenza, descritta in epigrafe, del Tribunale di Roma che, in riforma di quella di primo grado, ha accolto la domanda dell'odierne parti intimate diretta ad otte- nere il riconoscimento della qualifica superiore e del relativo trattamento economico attribuitigli dal 1° luglio 1990 in conformità all'accordo aziendale intercorso fra le OO.SS. e l'allora soc. ACOTRAL, dante causa dell'odierna parte ricorrente, del 21 maggio 1990, il quale, nell'estate '91, era stato oggetto di autoannullamento deliberato dalla Azienda per supposto contrasto con la previsione dell'art. 1, secondo comma del- la 1. 12 luglio 1978, n. 270. La sentenza impugnata ha argomentato che è senza fondamento la tesi sostenuta dal Cotral, secondo cui l'accordo aziendale sarebbe illegittimo per contrasto con l'art. 1 della legge 270 (che, avendo abrogato la legge 1° febbraio '78, n. 30, recante le tabelle nazionali delle qualifiche del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto, ha attri- buito alla contrattazione collettiva nazionale la potestà regolamentare in tema di quali- fiche di personale prima riservata alla legge, disponendo altresì che i regolamenti d'a- zienda non possono derogare alla contrattazione collettiva) perché la disposizione fa esclusivo riferimento alla potestà autoritativa unilaterale del datore di lavoro, ma non anche ad accordi di livello aziendale, da ritenere, pertanto pienamente legittimi, non in- terferendo con alcuna disposizione inderogabile di legge. Contro la sentenza del Tribunale di Roma, notificata il 7 maggio 1999, il Consorzio denuncia cinque motivi di ricorso per cassazione con atto notificato il 6 marzo 2000, ribadendone le argomentazioni con memoria. Resistono gli intimati con controricorso, postulando l'inammissibilità del ricorso, es- sendo controparte decaduta dall'impugnazione e chiedendo, nel merito, il suo rigetto. Motivi della decisione Prima di passare ad esaminare il contenuto delle cinque censure con cui la difesa della Cotral impugna in cassazione la sentenza resa inter partes il 9 ottobre 1998, pubblicata il 16 marzo 1999 occorre rilevarne l'inammissibilità posto che la sentenza impugnata improcedibilitàlu 3 risulta notificata, in base alla copia depositata dalla parte intimata, alla Cotral il 7 mag- gio 1999, e, pertanto, il ricorso dell'Azienda, notificato il 6 marzo 2000 all'avvocato Luciano Bagolan, difensore del Cotral in appello, risulta improcedibile, perché propo- sto nei confronti di una sentenza ormai passata in cosa giudicata. Infatti, secondo un principio di diritto recentemente affermato da questa sezione, da cui non v'è motivo per discostarsi (v. Cass. sez. Lav. n. 1630 del 5 febbraio 2001), "nel ca- so in cui il controricorrente eccepisca la tardività del ricorso per cassazione, in quanto proposto oltre il termine di sessanta giorni dalla notifica della sentenza impugrata, e la copia di tale sentenza, depositata dal ricorrente, non rechi la relata della sua notifica- zione (presente invece nella copia prodotta dal controricorrente), il rilievo dell'impro- cedibilità, ai sensi dell'art. 369, secondo comma, n. 2, cod. proc. civ., precede quello dell'inammissibilità eccepita dal resistente, e pertanto il ricorso deve essere dichiarato improcedibile". Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo in favore del- l'avv. Fortunato Vitale, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
La Corte dichiara improcedibile il ricorso. Condanna la Cotral al pagamento delle spe- se processuali che liquida in € 18 oltre €2.000,00 (duemila) in favore del- l'avv. Fortunato Natale, dichiaratosi antistatario. Così deciso in Roma il 3 maggio 2002 Il Consigliere est ཏ Il Presidente IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria A oggi,.16 LUG 3 3 5 0 1 . . A N T S R S I 3 A A E ✓ CANCELLERE 7 D ' T - R L , , F 8 L O - A E L 1 S D L 1 E O I P B S S E I I N G E N D G S G A E I O T L A S A O O D A P T L E T , L M I I O E R I R D A T D D S I O E G T E N R E S E 4