Cass. pen., sez. III, sentenza 04/12/1998, n. 3325
CASS
Sentenza 4 dicembre 1998

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Massime1

In tema di procedimento di convalida dell'arresto o del fermo, devono trovare applicazione i principi generali, di impronta tipicamente accusatoria, che caratterizzano il vigente ordinamento processuale penale. Pertanto i dati e le circostanze desumibili dal verbale di arresto o di fermo, nonché dai documenti prodotti dalle parti e dall'interrogatorio dell'arrestato o del fermato, devono essere presi in considerazione dal GIP che - proprio in base a tali atti- deve valutare la sussistenza del "fumus commissi delicti" allo scopo di stabilire se l'indagato sia stato privato della libertà in presenza della flagranza di uno dei delitti previsti dalla legge. (Nella fattispecie, la Corte ha rigettato il ricorso del PM, che aveva sostenuto che, nel giudizio di convalida, la cognizione del GIP doveva intendersi limitata unicamente all'accertamento delle condizioni previste dall'art. 380 cod. proc. pen., mentre il GIP aveva correttamente esteso la sua valutazione alla sussistenza degli indizi desumibili dagli atti portati a sua conoscenza).

Commentario1

  • 1Il Giudice, con l’ordinanza di convalida dell’arresto prevista dall’art. 391, co. III, c.p.p. deve limitarsi a verificare il legittimo uso dei poteri discrezionali…
    Di Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 6 dicembre 2012

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 04/12/1998, n. 3325
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 3325
Data del deposito : 4 dicembre 1998

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