Sentenza 17 maggio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 17/05/2002, n. 7226 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7226 |
| Data del deposito : | 17 maggio 2002 |
Testo completo
Aula B 0 7226 /02 REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Sezione Lavoro -R.G.N.17845/00 Composta dai Magistrati: 20288 Dott. Ettore Mercurio Presidente -Cron. " Bruno Battimiello Rel. Consigliere -Rep. Antonio Lamorgese -Ud.6.2.2002 " " "1 FL IE "1 -Oggetto: "1 AB CO " Lavorc ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da ITALKALI S.p.A., in persona del suo vice Presidente legale rapp.te p.t. dott. Domenico Culotta, rappresentata e difesa, giusta procura speciale a margine del ricorso, dall'avv. Re- nato Scognamiglio con domicilio eletto in Roma al corso Vit- torio Emanuele II n. 326 ricorrente
contro
MICELI Gaspare, rappresentato e difeso, giusta procura spe- ciale a margine del controricorso, dall'avv. Giuseppe Bali- 6 0 6 Vie di Corviele, I streri con domicilio eletto in Roma al Lungotevere dei Melli- hi . 27 presso l'avv. Roberta La Forest controricorrente per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Agrigento n 2176/00 in data 22 giugno/11 luglio 2000 (R.G. 1837/99). Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 6 febbraio 2002 dal cons. dott. Bruno Battimiello;
udito l'avv. Claudio Scognamiglio per delega dell'avv. Renato Scognamiglio;
Paolo Antonucci per delega dell'avv. Giuseppe udito l'avv. Balistreri;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Pietro Abbritti, che ha concluso per il rigetto del ri- corso. 2 Svolgimento del processo Con ricorso al Pretore del lavoro di Agrigento, l'odierno re- sistente, in epigrafe nominato, premesso di avere lavorato alle dipendenze della s.p.a. IT, società a partecipa- zione maggioritaria dell'Ente minerario siciliano, e di esse- re stato collocato in prepensionamento il 25 gennaio 1995 con indennità ma senza percepire il fruizione della relativa trattamento di fine rapporto spettantegli in ragione della risoluzione contrattuale del rapporto di lavoro, chiese ed ottenne, a carico dell'IT, decreto ingiuntivo per il pagamento di quanto dovutogli a titolo di TFR, oltre interes- si e spese del procedimento monitorio. L'ingiunta propose opposizione, deducendo che il rapporto di lavoro non era ancora cessato né vi era stata alcuna manife- licenziamento 0, rispettiva- stazione di volontà diretta al d'altra parte, in base alla mente, alle dimissioni, e che, normativa regionale, la pretesa del lavoratore appariva in- conciliabile con la dedotta qualità di prepensionato e con la situazione di "fermo produttivo" in cui si trovava l'azienda, determinante una fase di mera sospensione e non la cessazione del rapporto di lavoro. A seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. N. 51 del 1998, istitutivo del giudice unico, la controversia venne trattata dal giudice del lavoro presso il Tribunale di Agrigento, che pronunciò sentenza di rigetto dell'opposizione. L'IT propose appello, cui resistette il lavoratore. Il Tribunale di Agrigento (in composizione collegiale) ha riget- tato l'appello, osservando che, conformemente a quanto deciso dalla Corte Costituzionale con la sentenza n.446 del 1994, la normativa regionale di cui all'art. 28 L.R. 1° settembre 1993 n.25 presuppone non già l'estensione di mere provvidenze eco- nomiche a lavoratori in relazione ai quali si sia configurata sospensione dell'attività lavorativa per un temporaneo una fermo tecnico, ma piuttosto un vero e proprio prepensionamen- to con conseguente cessazione del rapporto di lavoro e che, d'altra parte, l'art. 2 della legge 10 gennaio 1995 n.8, nel prevedere che i lavoratori vengano reinseriti prioritariamen- te nell'azienda in caso di riavvio dell'attività produttiva nelle miniere, induce a ritenere che tale obbligo sussista in quanto la società decida di assumere nuovo personale e rico- stituire quindi nuovi rapporti di lavoro per cessazione dello stato di fermo produttivo, non configurabile, quest'ultimo, come effetto di arbitraria sospensione unilaterale dei rap- porti medesimi. In ordine al lamentato cumulo di interessi e rivaluta- zione, ha rilevato che la doglianza è priva di fondamento, giacchè con il decreto ingiuntivo la società debitrice era stata condannata al pagamento dei soli interessi. Avverso questa sentenza la società IT ha proposto ricorso per cassazione con due motivi, illustrati anche da memoria. La controparte ha resistito con controricorso. 2 Motivi della decisione 1. Con il primo motivo, la società ricorrente, dedu- 12 delle pre- cendo violazione e falsa applicazione dell'art. leggi, della legge regionale n.8 del 1995, in relazione al disposto dell'art. 28 legge regionale n.25 del 1993 e al di- sposto degli artt. 5 e 6 della legge regionale n.27 del 1984, e degli artt. 2118, 2086 e 2697 cod. civ., nonché vizi di mo- tivazione, lamenta che il Tribunale non abbia ritenuto che la fattispecie non poteva considerarsi disciplinata dalla legge regionale n.25 del 1993, relativa alle situazioni di esubero del personale, a cagione della ristrutturazione delle unità produttive, trattandosi della sospensione temporanea dell'attività aziendale nel settore dei sali alcalini, ed era disciplinata invece dalla legge n.8 del 1995, che, con esclu- sivo riguardo alla vicenda del fermo produttivo, attribuiva ai lavoratori interessati un beneficio di contenuto identico a quello accordato ai lavoratori destinati al licenziamento, purché non si fossero dimessi dal rapporto in vista della ri- presa dell'attività produttiva della miniera. Premesso che la sentenza della Corte Costituzionale n. 446 del 1994 non si pronunzia sul punto specifico, assume la ricorrente che l'interpretazione della normativa in esame non consente di affermare che i lavoratori "fermati" debbano ritenersi "cessati" dal rapporto di lavoro, tenuto conto che l'espressione "lavoratori non riammessi nell'attività" indica che i rapporti siano non cessati ma soltanto sospesi, posto 3 che l'arresto della produzione, alla luce delle sue causali, risulta essere temporaneo e non preclusivo del rientro in servizio, con carattere di priorità, dei lavoratori, ai quali è assicurato un trattamento indennitario assistenziale di contenuto pari al prepensionamento attribuito ai lavoratori "esodati", ma non l'istituto del prepensionamento nel senso tecnico giuridico, presupponente la cessazione del rapporto. D'altra parte, non si tratterebbe, nella specie, di una inam- missibile sospensione unilaterale del rapporto, ma di una SO- spensione "ex lege" conseguente alla concessione di un bene- ficio assistenziale coerente con le esigenze primarie di tu- tela dei lavoratori, tanto più che non vi sono stati licen- ziamenti né dimissioni dei lavoratori.
2. Il motivo non è fondato. Questa Corte (Cass. 11 febbraio 2000 n. 1554, 20 marzo 2000 n. 3274, 6 ottobre 2000 n. 13312, 16 ottobre 2000 n. 13743) ha già esaminato le questioni poste dalla società ricorrente ritenendole infondate ed ha affermato il seguente principio: Tenuto presente che gli artt. 5 e 6 della legge della Regione siciliana 9 maggio 1984 n. 27 disciplinano l'esodo agevolato dei lavoratori operanti nel settore dello zolfo, riconoscendo benefici inequivocabilmente collegati al- la cessazione coattiva o a domanda dei rapporti di lavoro, e risoluzione dei rapporti di lavoroche chiaramente alla collegata l'estensione, disposta dai commi secondo e terzo dell'art. 28 della legge reg. 1 settembre 1993 n. 25, degli 4 stessi benefici (salvo, per i lavoratori con minore anziani- tà, l'esclusione della facoltà di optare per l'indennità "una tantum invece che per le misure economiche di accompagnamen- " to al raggiungimento dell'età pensionabile) a favore del per- sonale della società IT (a partecipazione maggioritaria dell'Ente minerario siciliano) il quale risulti in esubero in conseguenza dei piani di ristrutturazione delle singole unità produttive, deve ritenersi che l'art. 1 della legge reg. 10 gennaio 1995 n. 8, prevedendo l'applicazione anche ai dipen- denti della medesima società IT "non riammessi nell'at- tività lavorativa a causa del fermo produttivo dei sali alca- lini" dei benefici previsti dai citati commi secondo e terzo dell'art. 28 legge reg. n. 25/1993 (comma terzo bis aggiun- - to all'art. 28 dal cit. art. 1 legge reg. n. 8/1995), sottin- tenda il presupposto della risoluzione dei rapporti di lavo- ro, come del resto è confermato sul piano logico da altre di- sposizioni dello specifico intervento normativo. Ne risulta incontestabile il diritto al trattamento di fine rapporto del lavoratore cui siano state riconosciute le provvidenze econo- miche in questione, dovendosi ravvisare nella necessaria do- manda dell'interessato (art. 28, terzo comma, legge reg. n. 25 del 1993) un atto di recesso dal rapporto di lavoro>>. Possono pertanto richiamarsi e ribadirsi le considera- zioni già svolte in tali pronunce, che questo Collegio fa in- teramente proprie, aggiungendo come già fatto dalla senten- 5 za n.17 del 2 gennaio 2002 le ulteriori considerazioni che seguono.
3. Quanto alla tesi della non identità delle fattispe- cie cui attengono i benefici previsti dalla legge n. 27 del 1984 e dalla legge n. 25 del 1993 e quelli contemplati dalla successiva legge n. 8 del 1995, va riconosciuto che l'espres- sione, contenuta nell'art. 28, comma 3 bis, 1. I. n. 25 del 1993 (quale introdotto dall'art. 1 1. r. n. 8 del 1995), "non riammessi" nell'attività lavorativa a causa del fermo produttivo>> non indica né implica affatto l'estinzione dei rapporti di lavoro. Anzi la mancata riammissione del dipen- dente nell'attività lavorativa implica al contrario l'attua- lità e nient'affatto la cessazione del rapporto di lavo- - ro;
ciò che invece manca è l'attualità della prestazione in ragione appunto del fermo produttivo. Evenienza questa di certo ipotizzabile, essendo ben nota la possibilità di una sospensione del rapporto ex lege o su base volontaria (patti- - - il fermozia), anche perché come rileva la stessa difesa produttivo non implica di per sé solo l'estinzione dei rap- porti di lavoro dei dipendenti inattivi. Tale rilievo non in- ficia, però, le conclusioni alle quali sono pervenute le men- zionate pronunce. La mancata riammissione nell'attività lavorativa a cau- sa del fermo produttivo costituisce un pre-requisito perché il dipendente possa accedere ai benefici in questione, ma non vale affatto a connotare le caratteristiche intrinseche dei 6 benefici stessi. Solo i dipendenti "non riammessi" (ma non per questo cessati dal servizio) e non già tutti i dipen- denti della società IT hanno titolo per accedere ai - Questa condizione di accesso si colloca benefici in esame. quindi in posizione simmetrica rispetto all'altra prevista in precedenza dal secondo comma dell'art. 28 legge n. 25 del 1993, che riferiva i medesimi benefici ai dipendenti risulta- ti in esubero a seguito dei piani di ristrutturazione delle singole unità produttive. invece quale sia la connotazione Altra questione strutturale del beneficio. A tale questione non può darsi una risposta ontologica- mente orientata, occorrendo invece far riferimento al dato positivo della disciplina regionale. E' il legislatore regio- nale che ha operato una scelta discrezionale (essenzialmente avrebbe impedito di politica sociale), e in astratto nulla che i benefici in questione fossero stati costruiti proprio come ora ritiene la difesa della società: sospensione del rapporto di lavoro, accompagnata dall'intervento di sostegno, mediante l'erogazione di una prestazione previdenziale, del Fondo costituito presso l'Ente minerario siciliano, che al- l'epoca controllava la società IT (come risulta dallo stesso secondo comma dell'art. 2 della legge n.25 del 1993). L'art. 9 della legge regionale n.42 del 1975 prevedeva pro- prio un beneficio di tale natura;
ossia un beneficio che 7 escludeva la risoluzione del rapporto di lavoro e presuppone- va invece solo la sospensione dello stesso. Di fatto però il legislatore regionale del 1995 non ha operato questa scelta. E ciò risulta inequivocabilmente dal mero dato testuale dell'art. 1 della legge n. 8 del 1995. Ta- le disposizione che è quella che ha introdotto i benefici in esame in favore dei lavoratori non riammessi in servizio in ragione del fermo produttivo non disegna affatto (ex no- - vo) la struttura di questi benefici, ma si limita ad impor- tarla dall'art. 28 della legge n.25 del 1993, che a sua volta (con analogo rinvio) richiamava i benefici previsti dagli artt. 5 e 6 della legge n.27 del 1984. Quindi, in forza di questo duplice rinvio, è a tali ultime due disposizioni che Occorre riferirsi per identificare i benefici in esame. L'art. 5 cit. (sotto la rubrica che in termini inequivocabili parla di risoluzione dei rapporti di lavoro) prevede un'ipo- tesi di prepensionamento (per volontà di ciascuna delle par- ti) alle condizioni e con le modalità di cui agli artt. 6 e 8 della cit. legge n.42 del 1975. L'art. 6 a sua volta prevede, in termini altrettanto inequivoci, un'ipotesi di risoluzione anticipata volontaria del rapporto di lavoro (per volontà del dipendente: a quest'ipotesi si riferisce specificamente la "richiesta" del dipendente prevista dal terzo comma dell'art. 28 della legge n. 25 del 1993). Invece l'ipotesi della mera sospensione "assistita" del rapporto, di cui all'art. 9 della citata legge n.42 del 1975 8 (fattispecie peraltro del tutto peculiare perché riguardava i lavoratori titolari di pensione INPS per i quali non era pos- sibile la contribuzione volontaria, a differenza dell'ipotesi del prepensionamento o della risoluzione anticipata del rap- porto), non è affatto richiamata negli artt. 5 e 6 della leg- ge n.27 del 1984 e quindi neppure può dirsi richiamata dalle successive citate disposizioni della legislazione regionale che a questi articoli fanno rinvio. Pertanto, poiché i benefici in questione, sia quello 5 1. n. 27 del 1984, sia quello dell'art. 6 cit., dell'art. presupponevano entrambi la risoluzione del rapporto di lavo- ro, anche l'estensione di tali benefici ai dipendenti della società IT non riammessi in servizio in ragione del fermo produttivo presenta la medesima connotazione struttura- le, esigendo, affinché i lavoratori possano fruirne, che il rapporto si estingua.
4. Infine ammesso che la sentenza n. 446 del 1994 della Corte costituzionale non prende posizione in ordine al problema interpretativo esaminato, ma rileva solo indiretta- mente perché chiarisce la ratio legis e lo sfondo in cui si colloca tale normativa, che è quello di un fermo produttivo totale non accompagnato dalla previsione di piani di ristrut- turazione e quindi giudicato, dal legislatore regionale, non emendabile) occorre aggiungere un corollario finale con ri- guardo alla cessazione del rapporto. 9 Una volta accertato - per quanto ritenuto dalle pronun- ce sopra richiamate e per le considerazioni integrative sopra svolte che la cessazione del rapporto costituisce presuppo- sto che condiziona l'operatività del beneficio, c'è da consi- derare che in punto di fatto non è contestato (ed anzi è pa- cifico) che i dipendenti intimati siano stati ammessi al go- dimento dei benefici suddetti con deliberazione del Commissa- rio straordinario dell'Ente minerario siciliano, che come rilevato controllava la società IT. Quindi vi è stata una richiesta dei singoli lavoratori dei benefici (del prepensionamento o della risoluzione anti- per effetto cipata del rapporto) e un'adesione dell'E.m.s., essendo i benefici condizionati entrambi alla delle quali risoluzione del rapporto questo si è risolto. Ossia come ha posto in rilievo la sentenza n.1554 del 2000 cit. es- sendo l'erogazione condizionata dalla domanda dell'interessa- to, deve trarsene la necessaria conseguenza che una tale do- manda integra di per sé gli estremi di un atto di recesso del lavoratore>>. Il lavoratore che chiede il prepensionamento ex art. 5 1. n. 27 del 1984 ovvero la risoluzione anticipata del rapporto ex art. 6 cit. non può che volere la risoluzione del rapporto. L'E.m.s. che ammette" il lavoratore al benefi- cio acconsente, in sostanza, a che la sua controllata (l'IT) si privi di un dipendente. Indubbiamente siffatta fattispecie negoziale risolutiva presenta aspetti problematici, in relazione soprattutto alla 10 rilevanza di un atto di recesso, di fatto condizionato So- spensivamente all'ammissione al beneficio, recesso diretto (IT), bensì all'ente non già alla società controllata controllante (E.m.s.), il quale opera sì sul versante previ- denziale, ma nell'interesse anche della società controllata, la quale invece è parte del rapporto di lavoro. Si tratta di un profilo rimasto ai margini del dibatti- to processuale, essendo stato questo concentrato essenzial- mente sulla questione (di diritto) concernente la struttura dei benefici in questione (se presupponessero, o no, l'estin- zione del rapporto), piuttosto che sulla questione (di fatto) se l'ammissione del lavoratore al beneficio (del prepensiona- mento o della risoluzione anticipata del rapporto), ancorché deliberata dall'ente controllante, fosse, о no, riferibile anche alla società controllata. Nondimeno, deve da una parte ribadirsi che, una volta risolta la questione di diritto nel senso che i benefici pre- suppongono l'estinzione del rapporto, da ciò discende conse- guentemente che la richiesta dei benefici e l'ammissione agli stessi non può non avere anche il significato di volontà di risoluzione del rapporto. Dall'altra, può considerarsi che il terzo comma dell'art. 28 della legge n. 25 del 1993, richia- mato poi dall'art.l della legge n.8 del 1995, prevede in realtà la "richiesta dei dipendenti" come elemento integrati- vo di una complessa ed atipica fattispecie risolutoria del strettamente connessa alla peculiarità dei beneficirapporto, 11 in esame;
sicché, completata questa fattispecie, mirata SO- prattutto all'attivazione dei benefici, consegue ex lege l'effetto risolutivo del rapporto.
5. In conclusione, non essendo stati prospettati argo- menti tali da indurre a modificare l'orientamento già espres- so nelle pronunce sopra citate, il motivo deve essere riget- tato.
6. Con il secondo motivo, denunciando violazione e fal- sa applicazione dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994 e dell'art. 16, comma 6, della L. n. 412 del 1991, in al disposto degli artt. 10, 11 e 12 delle relazione anche " preleggi, nonché vizio di motivazione, la società ricorrente lamenta che il Tribunale abbia affermato il diritto del lavo- ratore alla congiunta corresponsione di interessi e rivaluta- zione monetaria, successivamente al 1° gennaio 1995, sull'errato rilievo che la disposizione limitativa di cui all'art. 22, comma 36, della L. n. 724/1994 non si applichi ai crediti retributivi dei lavoratori subordinati di diritto privato. Essa sostiene invece che la modifica del terzo comma dell'art. 429 c.p.c. introdotta dal citato comma 36° riguarda non solo i debiti delle aziende ed enti pubblici, ma anche i debiti dei datori di lavoro privati, come si ricava dalla non equivoca lettera della norma.
7. Il motivo non è fondato. Invero, il Tribunale ha spiegato che non vi è stata mai condanna dell'IT al pa- gamento della rivalutazione monetaria, perché l'ingiunzione 12 pronunciata dal Pretore conteneva la condanna della società al pagamento dei soli interessi, come richiesto con il ricor- so per decreto ingiuntivo. Tanto premesso, si Osserva che l'opposizione della SO- cietà al decreto ingiuntivo venne rigettata, senza che venis- se mai posta in quel giudizio la questione della rivalutazio- ne monetaria, come risulta dalla sentenza impugnata, che a sua volta non contiene alcuna statuizione nel senso di cui al motivo in esame. Pertanto, la censura risulta non pertinente al reale contenuto della sentenza.
8. Il ricorso va conclusivamente rigettato, senza pe- raltro condanna della ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, ravvisandosi giusti motivi per di- sporne la compensazione.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese. Così deciso, in Roma, il 6 febbraio 2002 Il Presidente жисм Il Consigliere estensore Вчимо Вашата Phill IL CANCELLOSE Depositat 17 MAG. 2002 I D A , 0 S 1 S 3 O Dell . L 3 A L 5 T T , O R . B A A ' S I N L E D P L 3 S E A I 7 D T . N S I 8 G S O - 1 O P N 1 E M A S I D E I A E G A , D G O O E E R T T L T T I N S I E R A I S G L E E D L R E O B 13