Sentenza 15 giugno 1998
Massime • 1
Nella responsabilità concorsuale di cui all'art. 116 cod. pen. il soggetto che non volle il reato diverso e più grave, pur non avendolo previsto e anzi ritenuto evitabile, risponde comunque di un reato doloso - sempre che esso non venga a configurarsi come evento atipico, cagionato da circostanze eccezionali e del tutto imprevedibili, che spezzino il rapporto di causalità tra la condotta e la volizione del concorrente - sulla base di un atteggiamento qualificabile come colposo, consistente appunto nell'essersi affidato, per realizzare l'altra condotta dolosamente prevista e voluta, anche all'attività di altri, che può non essere suscettibile di controllo.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 15/06/1998, n. 9323 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9323 |
| Data del deposito : | 15 giugno 1998 |
Testo completo
composta dagli Ill.mi Sigg.: Udienza pubblica
Dott. TERESI RENATO Presidente del 15.06.1998
1. Dott. DELEHAYE ENRICO Consigliere SENTENZA
2. Dott. SANTACROCE GIORGIO " N. 768
3. Dott. VANCHERI ANGELO " REGISTRO GENERALE
4. Dott. CANZIO GIOVANNI " N. 15967/1998
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
1) RI IT n. il 30.10.1972
2) TI RA n. il 15.03.1974
3) RE CE n. il 12.09.1976
avverso sentenza del 12.11.1997 C. ASS. APP. di TARANTO visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. VANCHERI ANGELO
Udito il Pubblico Ministero in persona del Dott. Gianfranco CIANI, che ha concluso per il rigetto del ricorso,
Udito il difensore Avv. PASQUALE CAROLI, che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata, osserva:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 12.11.1997 la Corte di Assise di Appello di Lecce - Sezione Distaccata di Taranto - confermava la sentenza emessa il 12.12.1996 dalla Corte di Assise di Taranto, con la quale:
1) LO EL, non ricorrente, è stato condannato alla pena di anni 14 di reclusione con le attenuanti generiche e la diminuente del rito abbreviato, perché ritenuto colpevole dei reati, legati dalla continuazione, di omicidio volontario in danno di AS OM per averne cagionato la morte, attingendolo con dieci coltellate anche in parti vitali del corpo, di porto abusivo di coltello a scatto, e di lesioni in danno di DO PE;
2) RI IT, TI RA e RE CE, odierni ricorrenti, sono stati condannati alla pena di anni 6 e mesi 8 di reclusione ciascuno, perché ritenuti colpevoli di concorso anomalo ex art. 116 c.p. nel reato di omicidio ascritto al LO, nonché degli altri reati di cui sopra, legati al primo dalla continuazione, oltre che alle pene accessorie e al risarcimento dei danni in favore delle parti civili costituite.
Osservava la Corte di secondo grado, sulla falsariga del giudizio espresso dai giudici di prima istanza, che, essendo emerso che l'evento mortale era scaturito da una spedizione punitiva messa in atto da tutti e quattro ali imputati ai danni del AS, a seguito della reazione di costui nei confronti del LO, che aveva infastidito la fidanzata del primo e aveva manifestato propositi di vendetta, era da ritenere che i tre correi del LO avevano cognizione della disponibilità del coltello da parte di quest'ultimo e della sua intenzione di fame uso in quel contesto, sicché furono in grado di prevedere l'esito mortale come svolgimento logico della aggressione concordemente preordinata. Ciò, anche in considerazione del fatto che i predetti avevano affiancato il LO e avevano dato man forte all'esecutore materiale dell'omicidio, trattenendo e colpendo con pugni e calci la vittima e impedendo l'intervento dell'amico del AS, DO PE, che con quest'ultimo si accompagnava.
Avverso tale pronuncia hanno proposto ricorso, a mezzo del loro difensore il Serio, il IT e il Resta, denunciando violazione degli artt. 116 e 83 c.p. nonché mancanza e illogicità della motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza del concorso anomalo. In particolare, si lamenta che i giudici di merito avevano adottato una motivazione carente in ordine alla ritenuta sussistenza dell'elemento della prevedibilità dell'evento mortale, con particolare riguardo alla non provata conoscenza, da parte loro, della disponibilità di un coltello da parte del LO, esecutore materiale dell'omicidio, ravvisata dalla Corte territoriale "quanto meno nella fase attuativa del progetto criminoso", sicché difetterebbe nella specie il rapporto di causalità psichica rispetto al reato più grave, da loro non voluto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va, di conseguenza, respinto. I ricorrenti hanno sostenuto che, nella specie, non sarebbe configurabile il concorso ex art. 116 c.p. perché farebbe difetto il requisito della prevedibilità dell'evento più grave, posto in essere dal concorrente LO, rispetto al reato meno grave, preventivamente voluto e concordato.
La principale questione da esaminare è quindi se, come si lamenta da parte degli imputati, la Corte territoriale abbia motivato in maniera insufficiente ed illogica la sussistenza del cosiddetto concorso anomalo degli odierni ricorrenti rispetto al reato di omicidio, materialmente commesso dal sunnominato LO EL.. In realtà nessun vizio è rilevabile nelle considerazioni svolte dai giudici di merito.
Affermando che nel caso in esame era prevedibile che dalla primitiva Intenzione di dare una semplice "lezione", mediante una spedizione punitiva al AS OM, si potesse dagli atti di violenza preventivati passare alla realizzazione di un evento molto più grave come la morte, in realtà la Corte di Taranto non ha fatto altro che applicare alla fattispecie in esame i principi normativi contenuti nell'art. 116 c.p., che fanno riferimento proprio al contrasto tra il reato voluto da taluno dei concorrenti e quello effettivamente realizzato.
Il contrasto tra reato concordato e voluto e reato effettivamente realizzato, anche se non voluto, costituisce l'essenza stessa della disposizione in esame che, presenti determinati presupposti e a certe condizionì, prevede un trattamento derogatorio più favorevole nei riguardi di chi volle il reato meno grave, rispetto alla norma generale, contenuta nel primo comma del medesimo art. 116, in base alla quale anche chi volle un reato diverso, da quello poi effettivamente commesso, ne risponde, se l'evento è conseguenza della sua azione od omissione.
Si trattava di verificare se lo sviluppo dell'azione concordata, sfociata nell'omicidio del AS, già concordemente preso di mira come vittima di una aggressione in ritorsione di una precedente offesa, potesse o meno essere prevedibile rispetto a ciò che si presentava come una "semplice" inflizione di una lezione. Occorreva cioè stabilire se il delitto realizzato, più grave di quello concordato, anche se non direttamente voluto, poteva rappresentarsi alla psiche degli imputati come uno sviluppo normale, previsto e accettato anche come eventualità (nel qual caso essi avrebbero risposto del reato di omicidio a titolo di concorso pieno); se tale delitto poteva configurarsi al loro occhi come una mera possibilità, comunque prevedibile, e come tale essere accettato (nel qual caso avrebbero dovuto risponderne, sia pure a titolo di concorso anomalo);
oppure se esso si presentava come un evento atipico, dovuto a circostanze eccezionali e del tutto imprevedibili, non collegabile in alcun modo al fatto criminoso effettivamente voluto e sul quale si era innestata l'azione del loro complice (nel qual caso non ne avrebbero dovuto rispondere).
Nella specie, i giudici della corte di merito hanno dimostrato, con motivazione logica e convincente, che allorché i tre imputati si aggregarono al LO con l'intenzione di aggredire il AS, non poterono non rappresentarsi l'eventualità che l'aggressione degenerasse in qualcosa di più grave, ed accettarono comunque il rischio che uno di loro (e segnatamente il LO) potesse assumere, come è poi accaduto, iniziative particolari ed eccedesse dai limiti entro cui avevano concordato di agire.
Tale convincimento è stato correttamente e convincentemente poggiato: innanzitutto sul fatto che, trattandosi di una aggressione preordinata, era naturalmente prevedibile l'uso della violenza;
in secondo luogo, sul fatto che, nonostante avessero avuto cognizione, quanto meno nel contesto dell'azione, del possesso, da parte del LO, di un coltello, tuttavia continuarono a dargli manforte, trattenendo il malcapitato AS, colpendolo a loro volta con pugni e calci, e impedendo che l'amico che lo accompagnava potesse accorrere in suo aiuto.
Da tutto ciò sì è coerentemente e ragionevolmente dedotto - e le considerazioni svolte non si possono prestare a critiche di sorta - che l'omicidio non poteva considerarsi come una attività illecita del tutto indipendente dall'azione criminosa concordata, al pari di una causa sopravvenuta atipica ed insorta per cause eccezionali ed imprevedibili, e che l'omicidio non poteva considerarsi come un evento del tutto escludibile, in quanto potenzialmente rientrante nello sviluppo logico dell'azione concordata e voluta e, quindi, legato da rapporto di causalità psichica con la condotta degli imputati.
Ed è tale prevedibilità a costituire il fondamento stesso della responsabilità concorsuale di cui al primo comma dell'art. 116, dato che la conseguenzialità tra l'azione di chi volle il reato meno grave e l'evento realmente verificatosi può essere esclusa solo quando quest'ultimo si presenti come un fatto atipico, insorto per circostanze eccezionali ed imprevedibili, e non quando esso sia comunque presente nella mente del concorrente che volle il reato meno grave come uno degli sviluppi logicamente prevedibili. Si tratta di corretta applicazione di principi più volte affermati da questa Corte, che, in particolare, ha messo in rilievo come nella responsabilità concorsuale di cui all'art. 116 c.p. il soggetto che non volle il reato diverso e più grave, pur non avendolo previsto ed anzi ritenuto evitabile, risponde comunque di un reato doloso sulla base di un atteggiamento qualificabile come colposo, consistente appunto nell'essersi affidato, per realizzare l'altra condotta dolosamente prevista e voluta, anche all'attività di altri, che può non essere suscettibile di controllo (v.Cass., Sez. I, 24.5.1986 n. 4217; Sez. I, 3.12.1988 n. 11889 ecc.). Il fatto che, a tutto voler concedere, gli odierni ricorrenti vennero a conoscenza del possesso del coltello da parte del LO solo nel momento della aggressione (ma si tratta comunque di una ipotesi fatta dai giudici di merito solo a titolo dialettico, avendo ritenuto come provato che essi sapevano che il loro amico era solito portare con sè un coltello), non sposta affatto i termini del problema, una volta che gli stessi, come risulta dalla ricostruzione operata dalle Corti di merito, pur vedendo il coltello nelle mani del loro complice, non si dissociarono affatto dalla azione aggressiva del LO ed anzi ne agevolarono la realizzazione, sicché l'uso della suddetta arma ed il conseguente omicidio si presentarono chiaramente ai loro occhi come uno sviluppo logico e prevedibile dell'azione concordata.
Il concorso ex art. 116 c.p. presuppone, come il concorso pieno, un rapporto di causalità materiale e un rapporto di causalità psichica tra condotta dell'agente ed evento, e si distingue dal secondo solo per l'esistenza nel soggetto di una diversa volontà diretta alla realizzazione di un fatto di tipo diverso rispetto a quello commesso dal concorrente, nel senso che tale evento non deve essere stato ne' previsto ne' accettato come rischio. L'evento diverso non deve essere voluto neppure sotto il profilo del dolo indiretto ed il reato più grave non deve essere stato già considerato come possibile conseguenza ulteriore e diversa della condotta criminosa concordata. Ma è sufficiente, perché si abbia concorso anomalo ex art. 116 c.p., che il delitto realizzato, più grave di quello asseritamente concordato, anche se non direttamente voluto, si configuri agli occhi di chi abbia voluto il reato meno grave anche come una mera possibilità, e come tale essere comunque da lui accettato. Con l'affermazione della Corte di Taranto - secondo cui l'evento mortale, materialmente cagionato dal LO, costituì la prevedibile e logica conseguenza della condotta delittuosa messa concordemente in atto, anche dagli altri correi, di comune accordo - non risulta violato alcun principio giuridico, essendo la ravvisabilità del concorso ex art. 116 c.p., esclusa soltanto quando l'evento più grave derivatone venga a configurarsi come un evento veramente atipico, cagionato da circostanze eccezionali e del tutto imprevedibili, che spezzino il rapporto di causalità tra la condotta e la volizione del concorrente, da un lato, e l'evento stesso, dall'altro. (v. Cass., Sez. I, sent. n. 7321 del 27-06-1995, Ruzzone;
Sez. VI, sent. n. 11352 del 10- 11- 1994, De Nuccio. Sez. I, sent. n. 6827 del 13-06-1994, Scaringella ecc.). I giudici hanno, con motivazione convincente ed esauriente, più avanti succintamente riassunta, escluso che nella specie l'evento mortale si sia presentato nell'animo dei tre concorrenti come un evento dovuto a circostanze del tutto imprevedibili, non collegabile in alcun modo al fatto criminoso effettivamente voluto. Si è infatti dimostrato che, allorché gli imputati si accordarono per mettere in atto l'aggressione e quando la realizzarono, non poterono non rappresentarsi anche l'eventualità che essa, una volta posta in essere con quelle modalità, potesse avere anche un epilogo letale.
Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso va respinto, con conseguente condanna in solido dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
P. Q. M.
Rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 15 giugno 1998.
Depositato in Cancelleria il 12 agosto 1998