Cass. pen., sez. I, sentenza 15/06/1998, n. 9323
CASS
Sentenza 15 giugno 1998

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Nella responsabilità concorsuale di cui all'art. 116 cod. pen. il soggetto che non volle il reato diverso e più grave, pur non avendolo previsto e anzi ritenuto evitabile, risponde comunque di un reato doloso - sempre che esso non venga a configurarsi come evento atipico, cagionato da circostanze eccezionali e del tutto imprevedibili, che spezzino il rapporto di causalità tra la condotta e la volizione del concorrente - sulla base di un atteggiamento qualificabile come colposo, consistente appunto nell'essersi affidato, per realizzare l'altra condotta dolosamente prevista e voluta, anche all'attività di altri, che può non essere suscettibile di controllo.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 15/06/1998, n. 9323
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 9323
    Data del deposito : 15 giugno 1998

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