Sentenza 13 luglio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 13/07/2001, n. 9536 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9536 |
| Data del deposito : | 13 luglio 2001 |
Testo completo
REPUB LICANT953 6 /01 IN NOME DEL POPOL LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE SECONDA CIVILE violazione. Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: distanze legali Dott. Franco PONTORIERI Presidente R.G.N. 65/99 - Cron.22018 Dott. Giandonato NAPOLETANO Rel. Consigliere Dott. Rosario DE JULIO Consigliere Rep. 3272 Dott. Umberto GOLDONI Consigliere Ud.20/03/01 Dott. Sergio DEL CORE Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA CORTE SUPREMAD CASSAZIONE UFFICIO COPIE E sul ricorso proposto da: Richiesta copia studio dal Sig. IL SOLE 24 ORE IE DO, quale coerede di IE ER, 3000 13 LUG. 2001per diritti 1. elettivamente domiciliato in ROMA LUNGOTEVERE MELLINI IL CANCELLIERE 39, presso lo studio dell'avvocato MARUCCHI MAURIZIO, difeso dagli avvocati BRACCO LORENZO, giusta delega in atti;
ит ricorrente ещ ч
contro
CI TO, CI CA, elettivamente €1,55 1.3000 domiciliati in ROMA VIA LUNGOTEVERE MELLINI 39, presso (St. Romeda Gian Luce) -- lo studio dell'avvocato FRANCHI MANILIO, difesi dall' avvocato PONZETTA LUCIANO, giusta delega in atti;
2001 OF022174 482
- controricorrenti -
1- nonchè
contro
IE IO, IE PI quali coeredi di IE ER, AI LA VED IE in proprio e quale coerede di IE ER;
intimati avverso la sentenza n. 395/98 della Corte d'Appello di FIRENZE, depositata il 26/03/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/03/01 dal Consigliere Dott. Giandonato NAPOLETANO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo EL che ha concluso per l'accoglimento per quanto di ragione del ricorso. чивает -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO I CONIUGI RT IE e RA AI, con atto di citazione in riassunzione notificato il 30 gennaio 1989, convennero innanzi al Tribunale di Firenze TO e AN CI, proprietari di un fabbricato insistente su di un appezzamento di terreno posto a confine con un loro fondo, per sentirli condannare a rilasciare una striscia resa v. Portillau ime. in precedente giudizio dal Pretore di Firenze, risultava essere di proprietà di essi attori, nonché ad arretrare il loro fabbricato, la fossa biologica ed il serbatoio per il carburante, poiché gli stessi, in conseguenza del menzionato regolamento di confini, risultavano a distanza inferiore a quella prescritta dalla legge per le vedute, per i depositi pericolosi e per i fossi. I convenuti si costituirono in giudizio per resistere alla domanda, opponendo di avere acquistato per usucapione il diritto a mantenere le vedute ed i manufatti interrati a distanza all'uopo, proposero inferiore a quella legale ed, domanda riconvenzionale. L'adito Tribunale, accogliendo parzialmente la domanda principale e rigettando la domanda riconvenzionale, condannò i convenuti ad eliminare 3 le due vedute dirette sulla parete ovest del loro fabbricato, a riportare a distanza non inferiore a due metri dal confine, la fossa biologica, il pozzetto delle acque chiare e la cisterna del giardino ed, а distanza non inferiore ad un metro dal confine, il canale di raccolta delle acque piovane nonché a versare agli attori, a titolo risarcitorio, la somma di L. 10.000.000. sentenza, impugnata, con appello Ma tale principale, dai CI e, con appello incidentale, dagli IE, è stata riformata dalla Corte di Appello di Firenze, che, con sentenza resa in data 26 marzo 1998, ha condannato i CI a rilasciare agli IE la striscia di terreno riconosciuta di proprietà degli stessi con sentenza 13 dicembre 1986 del Pretore di Firenze, ma, in accoglimento della domanda riconvenzionale, ha dichiarato che i CI hanno diritto a tenere le due vedute dirette sulla parete ovest del fabbricato, la fossa biologica, il pozzetto delle acque chiare, la cisterna del gasolio ed il canale di raccolto delle acque piovane all'attuale distanza dal confine con la proprietà IE AI. Il giudice d'appello ha ritenuto che i 4 CI avessero usucapito le servitù consistenti nel diritto a tenere le vedute ed i manufatti a distanza non legale dal confine, avendole ininterrottamente possedute per oltre venti anni dalla data di realizzazione del fabbricato, avvenuta prima del 13 dicembre 1963, all'11 aprile 1986, quando era stato notificato l'atto introduttivo del presente giudizio, non potendosi riconoscere efficacia interruttiva alla domanda di regolamento del confine proposta nel giudizio conclusosi con la sentenza 13 dicembre 1986 del Pretore di Firenze. Al riguardo, la corte di merito ha precisato che, in tema di diritti reali, non ad ogni domanda può riconoscersi l'efficacia di interrompere il possesso ad usucapionem, ma solo a quelle che, al pari di atti che determinano la perdita del ит possesso 0 che implichino il riconoscimento т с щ е dell'altrui diritto da parte del possessore, sianc е в volte a conseguire lo stesso risultato. Per la cassazione di tale sentenza, ha proposto ricorso OL IE, nella qualità di coerede di RT IE, affidandosi a due motivi. Resistono con controricorso TO e AN CI. 5 V'è memoria difensiva per il ricorrente. MOTIVI DELLA DECISIONE Col primo motivo il ricorrente censura l'impugnata sentenza per violazione e falsa applicazione dell'art. 2943 cod. civ., adducendo che erroneamente la Corte d'Appello ha negato efficacia interruttiva dell'usucapione alla domanda di regolamento di confini, poiché, trattandosi di domanda volta alla determinazione del reale confine tra le due proprietà sulla base dei titoli d'acquisto dei rispettivi proprietari, la sua proposizione é incompatibile con l'inerzia del proprietario, che costituisce il presupposto dell'usucapionem. La censura è destituita di fondamento. La decisione impugnata ha correttamente fondato l'accoglimento della domanda riconvenzionale di т е usucapione delle servitù sulla considerazione, щ и riconosciuta esatta dallo stesso ricorrente, che in ч tema di usucapione della proprietà e degli altri diritti reali l'efficacia interruttiva degli atti del proprietario e del titolare di altri diritti reali è condizionata alla loro idoneità a far cessare il possesso del terzo, che costituisce il fondamento della prescrizione acquisitiva. 6 Coerente con tale condiviso rilievo, che si allinea alla giurisprudenza di questa Suprema Corte (cfr. sent. nn. 4837/1988; sent. n. 2590/1997), deve ritenersi la conclusione tratta dal giudice d'appello, secondo cui non può essere riconosciuta dell'usucapione delleefficacia interruttiva servitù, consistenti nel diritto a tenere le vedute ed i manufatti a distanza non legale dal confine, all'azione di regolamento dei confini a suo tempo esercitata dai coniugi IE - AI, poiché tale azione è diretta solo a far cessare lo stato d'incertezza sull'esatta estensione dei fondi confinanti ed al recupero eventuale della parte di terreno che si ritenga usurpata dal vicino, non anche a disconoscere l'esistenza di servitù derivanti dalla violazione delle distanze tra i due fondi, quest'ultimo risultato potendo essere т conseguito solo con la proposizione di un'actic и negatoria, che, nel caso in esame, non fu proposta в и allor quando fu chiesto il regolamento dei confini. ч Col secondo motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 2945 cod. civ. nonché omessa motivazione su di un punto decisivo della controversia, rilevando che la corte di merito, nell'escludere che fosse stata 7 interrotta l'usucapione delle servitù, ha trascurato di considerare che, come dedotto in grado di appello con la comparsa di risposta, l'interruzione dell'usucapione era stata fondata, oltre che A lla proposizione nel precedente giudizio della domanda di regolamento dei confini, anche nella notificazione in data 27 luglio 1982 di un primo atto di citazione, di contenuto identico a quello notificato 1'11 aprile 1986, cui non era seguito il giudizio a causa della dispersione del fascicolo d'ufficio. Precisa, all'uopo, il ricorrente che, considerare estinto, aidovendosi, quel giudizio, sensi dell'art. 2945, CO. 3°, cod. civ. l'effetto interruttivo della proposizione della domanda era rimasto fermo. La censura si rivela fondata. т и Risulta dalla comparsa di risposta depositata t i в in grado di appello dagli IE che la tesi и dell'interruzione dell'usucapione fu dagli stessi Ч fondata, non solo sulla proposizione della domanda di regolamento dei confini nel precedente giudizio svoltosi innanzi al Pretore di Firenze, ma anche sulla proposizione di domanda analoga a quella proposta nel presente giudizio mediante atto di 8 citazione notificato ai CI in data 27 luglio 1982, di cui copia era stata prodotta all'udienza del 12 giugno 1991 in primo grado. Sul punto, tuttavia, la corte distrettuale ha omesso ogni motivazione. Trattasi di circostanza che potrebbe risultare decisiva al fine di stabilire se il ventennio richiesto dalla legge per l'usucapione della interrotto daiservitù sia stato efficacemente coniugi IE - AI. Tale accertamento, che dovrà tener conto della conservazione dell'effetto interruttivo assicurata CO. 3° dall'art. 2945, cod.civ. nonostante richiede ovviamente unal'estinzione del processo, più completa indagine, da parte del giudice del rinvio, in ordine alla data di realizzazione, da parte dei CI, della loro costruzione e dei manufatti pertinenziali. ит Conclusivamente, in accoglimento del secondo ив motivo, la sentenza impugnata va cassata e la causa з va rinviata, anche per il regolamento delle spese del giudizio di legittimità, ad altra sezione della Corte d'Appello di Firenze, che giudicherà sulla base del rilievo operato da questa Corte.
P.Q.M.
9 La Corte rigetta il primo motivo del ricorso;
accoglie il secondo motivo;
cassa, in relazione al motivo accolto, l'impugnata sentenza, e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, ad altra sezione della Corte d'Appello di Firenze. Così deciso in Roma, addì 20 marzo 2001, nella camera di consiglio della 2^ Sezione Civile. Portilla u.1: adde: di terreno clue, fue effetto del regolaments di confini oferato con sentenza рцеMl Presidente He courigliere extensore Features рафоветено IL CANCELLIERE C1 Valeria Neri 60000 CLITATO IN CANCELLERIA 13 LUG. 2001 _ 310000; 1. CA UFFICIO DELLE ENTRATE ROMA 2 Registrato in OTT. 2001 4 46314 al n. Mo re $310.000 (lire trecentodiegima ) p. Di va Area Lervi (Dott.sc/ Grazia DI FILIPPO) 11 Responserte Servizio A Giudiziar (M. RACCICHINI) 10