CASS
Sentenza 8 giugno 2023
Sentenza 8 giugno 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 08/06/2023, n. 24838 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 24838 |
| Data del deposito : | 8 giugno 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: DO NO nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 18/03/2022 della CORTE APPELLO di POTENZA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO SGUBBI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore SABRINA PASSAFIUME che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per intervenuta estinzione del reato per prescrizione in riferimento al I PO e per l'annullamento con rinvio limitatamente al trattamento sanzionatorio con eventuale rideterminazione della pena in riferimento al II PO;
udito il difensore, avv. CANURI FABRIZIO del foro di MODENA, che insiste per l'accoglimento dei motivi del ricorso. Penale Sent. Sez. 5 Num. 24838 Anno 2023 Presidente: MICCOLI GRAZIA ROSA ANNA Relatore: SGUBBI VINCENZO Data Udienza: 28/04/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 18 marzo 2022, la Corte di appello di Potenza ha confermato la sentenza del Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale della stessa città, che aveva condannato BR AV per i reati previsti dagli artt. 236 legge fallimentare (capo A), bancarotta fraudolenta patrimoniale (capo B) e bancarotta fraudolenta documentale (capo C) in relazione al fallimento delle società Blu Mix s.p.a., Ceramica Fenice s.p.a. e Blu Ceramic s.p.a., fallimento dichiarato dal Tribunale di Melfi in data 23 febbraio 2012, dopo la revoca del decreto che aveva ammesso le predette società a concordato preventivo. La conferma della decisione di primo grado è stata pronunciata previa declaratoria di inammissibilità - per genericità - di quattro degli otto motivi di appello (precisamente, il primo, il secondo, il quarto ed il sesto) presentati dall'imputato. 2. Ha proposto ricorso l'imputato BR AV, articolando quattro motivi, di seguito enunciati nei limiti previsti dall'art. 173, c:omma 1, disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo denuncia violazione di legge con riferimento all'art. 581, lett. d), cod. proc. pen., con riferimento alla declaratoria di inammissibilità del primo motivo di appello. La Corte di appello, richiamate alcune pagine della sentenza di primo grado e raffrontate le stesse con le argomentazioni difensive rassegnate con note di udienza depositate dinanzi al G.u.p., ha ritenuto che il motivo di appello non avesse specificamente confutato le raciioni della decisione di primo grado, che invece avevano risposto alle note difensive predette. OB il ricorrente di aver offerto alla Corte di appello un argomento che non era stato oggetto di motivazione da parte del primo giudice, vale a dire il contrasto tra quanto ritenuto in una sentenza che aveva irrevocabilmente assolto l'imputato da altri reati e la decisione di ritenerlo provvisto di reali poteri gestori nell'ambito delle società di cui si discute. La declaratoria di inammissibilità avrebbe impedito il doveroso approfondimento del tema nel secondo giudizio di merito. 2.2. Il secondo motivo deduce analogo vizio con riguardo alla declaratoria di inammissibilità del secondo motivo di appello, relativo alla sussistenza del fatto contestato nel capo d'imputazione sub A. In ogni caso, vi sarebbe nullità della sentenza per omessa motivazione sul reato così come contestato, erronea applicazione della disposizione incriminatrice richiamata dal pubblico ministero, che sarebbe stata erroneamente riferita ad un fatto di bancarotta distrattiva in 2 realtà non contestato, e per la stessa ragione violazione dell'art. 521, comma 2, cod. proc. pen. 2.3. Con il terzo motivo si deduce vizio di motivazione con riguardo alla ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo del reato di cui al capo A. 2.4. Con il quarto motivo si deduce ancora violazione dell'art. 581, lett. d), cod. proc. pen. con riguardo al sesto motivo di appello, relativo alla bancarotta documentale. Il primo giudice non avrebbe risposto ai rilievi critici della difesa in ordine al fatto che la documentazione contabile è stata in realtà recapitata ai curatori e la Corte di appello si sarebbe apoditticamente limitata a dichiarare inammissibile il motivo sul punto, impedendo un reale confronto critico. 3. Si è proceduto a discussione orale, su richiesta della difesa. Il Procuratore generale ha chiesto l'annullamento senza rinvio con riguardo al reato di cui al capo A, per intervenuta prescrizione del reato, e l'annullamento con rinvio per il reato di cui al capo C. Il difensore del ricorrente ha concluso per l'accoglimento del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è fondato. 1. Come è noto, l'impugnazione è inammissibile quando non sono osservate le disposizioni dell'art. 581 cod. proc. pen.: in tal senso si esprime chiaramente l'art. 591, comma 1 lett. c) cod. proc. pen. L'art. 581, comma 1, a sua volta, nel testo vigente prima dell'entrata in vigore della legge 23 giugno 2017 n. 103 (cioè, prima del 3 agosto 2017: cfr. art. 1, comma 95, della medesima legge n. 103/2017), prevedeva nella lettera c) che l'impugnazione dovesse contenere l'enunciazione «dei motivi, con l'indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta». Sull'interpretazione di tale testo è intervenuta la sentenza delle Sezioni Unite LI (n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017) che, risolvendo un contrasto relativo all'applicabilità della sanzione di inammissibilità per "genericità estrinseca" anche all'appello, ha precisato che i motivi di impugnazione in genere (e dunque anche di appello) sono affetti da "genericità estrinseca" quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato. Sono invece affetti da "genericità intrinseca" quando risultano intrinsecamente indeterminati, risolvendosi sostanzialmente in formule 3 di stile (in tal caso, però, non vi era dubbio sulla possibilità di dichiararne l'inammissibilità, anche prima della citata sentenza). La ricordata legge n. 103/2017 ha modificato il testo dell'articolo 581, introducendo nella lettera b) un requisito prima non previsto (l'indicazione, cioè, «delle prove delle quali si deduce l'inesistenza, l'omessa assunzione o l'omessa o erronea valutazione») e precisando che ciascuno dei requisiti indicati nella norma doveva essere oggetto di «enunciazione specifica». Il testo della lettera c) è stato spostato nella lettera d). La recente novella introdotta con d. Igs. 150/2022 ha ulteriormente recepito l'esigenza di specificità, introducendo un nuovo comma 1-bis nel testo dell'art. 581, con espresso riferimento all'atto di appello. La nuova norma recita: «L'appello è inammissibile per mancanza di specificità dei motivi quando, per ogni richiesta, non sono enunciati in forma puntuale ed esplicita i rilievi critici in relazione alle ragioni di fatto o di diritto espresse nel provvedimento impugnato, con riferimento ai capi e punti della decisione ai quali si riferisce l'impugnazione». L'esigenza di specificità estrinseca è stata dunque recepita in una norma di legge, che però non ha fatto altro che sancire quanto già risultava dalla citata evoluzione giurisprudenziale. Naturalmente, quando un motivo di appello è inammissibile per genericità, l'eventuale difetto di motivazione della sentenza di appella che su di esso si esprimesse (senza dichiararne l'inammissibilità) non potrebbe formare oggetto di un ammissibile motivo di ricorso per cassazione, poiché i motivi generici restano viziati da inammissibilità originaria anche quando la decisione del giudice dell'impugnazione non pronuncia in concreto tale sanzione (Sez. 5, n. 44201 del 29/09/2022, Testa, Rv. 283808; Sez. 3, n. 10709 del 25/11/2014, dep. 2015, Botta, Rv. 262700). 2. Ciò premesso, la Corte di appello ha dichiarato inammissibili diversi motivi di appello non contraddistinti da profili di genericità intrinseca od estrinseca, così omettendo di confrontarsi con i rilievi critici svolti nei confronti della sentenza di primo grado e, quindi, sostanzialmente privando l'imputato di un grado di giudizio. 3. In particolare, la Corte di appello ha erroneamente dichiarato inammissibile il motivo di appello in ordine alla responsabilità per bancarotta documentale. Alle argomentazioni svolte dalla sentenza di primo grado alle pagine 26-27, l'appellante ha contrapposto argomentazioni inerenti la tenuta delle scritture 4 (pagg. 27-29 dell'atto di appello), che non sono state oggetto di risposta alcuna (negativa o positiva) da parte della Corte territoriale, perché la declaratoria di inammissibilità - pronunciata nonostante la pertinenza delle osservazioni al tema (che certo non significa loro fondatezza) - ha impedito il dispiegarsi del contraddittorio. L'inammissibilità è stata dichiarata, come ha correttamente evidenziato il Procuratore generale nella propria requisitoria, attraverso un generico richiamo per relationem di ben 11 pagine della sentenza di primo grado (le pagine da 18 a 28), pagine che contenevano anche la motivazione relativa alla bancarotta distrattiva. In sostanza, dunque, vi è stata una omissione radicale del necessario confronto con il motivo di appello e, pertanto, la privazione di un grado di giudizio di merito anche su questo punto della decisione, regolarmente devoluto. 4. Ancora più evidente il vulnus al contradditorio, derivante dalla declaratoria di inammissibilità (non giustificata) del secondo motivo di appello. Va premesso che i capi di imputazione non sono improntati a particolare cura. Il capo B descrive chiaramente condotte di bancarotta patrimoniale (anche attraverso l'utilizzo del verbo «distraevano e dissipavano», oltre che attraverso l'indicazione delle singole condotte), ma richiama erroneamente l'art. 223, comma 2 n. 2 anziché l'art. 223, comma 2 n. 1, legge fallimentare. Il capo A è contraddistinto da qualche ulteriore e più profonda problematica. Anzitutto è citato l'art. 236, comma 1 n. 2, legge fallimentare, mentre il comma 1 dell'art. 236 non è articolato in numeri. Il riferimento al «comma 1 n. 2» ha fatto correttamente ritenere al G.u.p. che il pubblico ministero, pur senza aver usato il verbo «distrarre», si sia voluto riferire al «comma 2 n. 1» dell'art. 236, cioè a quella norma che per l'appunto, attraverso il richiamo all'art. 223, disegna una responsabilità per bancarotta fraudolenta impropria anche nell'ambito della procedura di concordato preventivo. A complicare la descrizione vi è il riferimento, nella prima parte della descrizione delle condotte contenuta nel capo di imputazione, ad un'azione che appare eccentrica rispetto ad un'imputazione così ricostruita, cioè ad un'omissione di informazioni rilevanti nel ricorso per l'ammissione al concordato (laddove, nel prosieguo del capo di imputazione, si descrivono condotte che, pur non espressamente qualificate come distrattive, sono state dal primo giudice ritenute univocamente interpretabili in tal senso: fatture false e contratti che hanno avuto l'effetto di depauperare le società). 5 ritenute univocamente interpretabili in tal senso: fatture false e contratti che hanno avuto l'effetto di depauperare le società). 4.1. La differenza tra il primo e il secondo comma dell'art. 236 legge fallimentare è radicale. Essa è stata ben evidenziata da una sentenza recente di questa Sezione (Sez. 5, n. 26435 del 08/06/2022, Rea, Rv. 283402): «4.3. L'articolo 236 legge fall. prevede fattispecie diverse che si applicano a soggetti diversi.
4.3.1. Il primo comma punisce "l'imprenditore" che, al solo scopo di essere ammesso alla procedura di concordato preventivo o di ottenere l'omologazione di un accordo di ristrutturazione con intermediari finanziari (art. 182-septies, comma quarto, legge fall.) o il consenso degli intermediari finanziari alla sottoscrizione della convenzione di moratoria (art. 182-septies, comma quinto, legge fall.), si sia attribuito attività inesistenti, ovvero, per influire sulla formazione delle maggioranze, abbia simulato crediti in tutto o in parte inesistenti. Soggetto attivo del reato è il solo imprenditore individuale e non anche il titolare di funzioni organiche nelle imprese sociali (Sez. 5, n. 14773 del 02/06/1989, Danesi, Rv. 182422; conf. Sez. 5 n. 42591 del 10/07/2018, M., 274175). Questa disposizione esula, pertanto, dal panorama normativo in rilievo nel caso di specie che riguarda la responsabilità degli organi gestori di società.
4.3.2. Il secondo comma dell'art. 236, legge fall. estende, per quanto qui interessa, nel caso di ammissione al concordato preventivo, la disciplina degli artt. 223 e 224 legge fall. agli amministratori, direttori generali, sindaci e liquidatori di società (non all'imprenditore individuale, cfr. sul tema, in motivazione, Sez. 5, n. 12897 del 06/10/1999, Tassan Din, paragrafo 7c).
4.3.3. La norma in esame punisce tutte le condotte di bancarotta fraudolenta impropria previste dall'art. 223 legge fall. commesse nell'ambito della procedura di concordato preventivo prima o dopo l'ammissione (Sez. 5, n. 50675 del 06/10/2016, Società Malcolive Trading Spa, Rv. 268595), purché ammissione vi sia stata e nella consapevolezza delle problematiche connesse al fatto che la riforma del 2006 ha dato vita ad un "concordato preventivo" diverso da quello in precedenza delineato dagli artt. 160 e ss. (sul punto Sez. U, n. 24468 del 26/02/2009, Rizzoli). Secondo dottrina e giurisprudenza unanimi, il decreto di ammissione al concordato preventivo assume, nelle fattispecie di bancarotta impropria ad esso collegate, la medesima funzione e gli stessi effetti assegnati alla sentenza dichiarativa di fallimento in quelle di bancarotta fallimentare (Sez. U, n. 24468 del 26/02/2009, Rizzoli, cit;
Sez. 5, n. 3330 del 05/02/1993, Borsini, Rv. 193843). Va ribadito il costante insegnamento della giurisprudenza di legittimità ... secondo cui le condotte di bancarotta poste in essere prima dell'ammissione al concordato preventivo rientrano nell'alveo punitivo dell'art. 236, comma secondo, n.1) legge fall., il 6 quale, in virtù dell'espresso richiamo del precedente art. 223 della stessa legge, punisce i fatti di bancarotta fraudolenta impropria commessi da amministratori, direttori generali, sindaci e liquidatori di società fallite (Sez. 5, n. 16504 del 12 gennaio 2010, Antonelli, Rv. 247243; Sez. 5, n. 26444 del 28/05/2014, Denaro, Rv. 259849). In tal senso, dunque, è irrilevante che la società non sia stata dichiarata fallita, atteso che la norma incriminatrice contestata estende la punibilità dei titolari di cariche sociali per le condotte di bancarotta commesse nella gestione di società ammessa al concordato preventivo, né rileva che i soggetti attivi abbiano eventualmente dismesso tali cariche al momento dell'apertura della procedura concorsuale. La tesi propugnata dai ricorrenti, per cui la punibilità della bancarotta nelle procedure concorsuali "minori" dipenderebbe dalla successiva instaurazione di quella fallimentare, si risolve in una interpretati° abrogans del dettato dell'art. 236 legge l'ali., il quale invece rivela la volontà del legislatore di punire, per l'appunto in maniera autonoma, le condotte di bancarotta nelle diverse procedure concorsuali al fine di evitare che gravi comportamenti verificatisi prima e anche in assenza del fallimento possano restare impuniti (così in motivazione Sez. 5, n. 26444 del 28/05/2014, Denaro). "In definitiva l'autonomia della fattispecie in esame dalle altre ipotesi di bancarotta contemplate dalla legge fallimentare, con le quali sostanzialmente condivide l'oggetto giuridico, si caratterizza per il particollare disvalore della modalità d'offesa selezionata dalla norma incriminatrice, individuato nella consumazione delle tradizionali condotte di bancarotta nell'ambito delle singole procedure concorsuali pre-fallimentari" (così Sez. 5, n. 26444 del 28/05/2014, Denaro, cit.)». 4.2. Ebbene, il giudice di primo grado ha interpretato il capo di imputazione come riferito a condotte distrattive, compiute dall'amministratore e punite ai sensi dell'art. 236, comma 2 n. 1 legge fallimentare, che richiama l'art. 223 che a sua volta richiama l'art. 216 ed ha ritenuto penalmente irrilevanti i fatti descritti nella prima parte del capo A. L'imputato ha articolato un lungo motivo di appello (il secondo), che si estende da pagina 8 a pagina 17 dell'atto di impugnazione. La Corte di appello si è limitata a rispondere (pagine 8-9 della sentenza di secondo grado) che «quanto indicato nell'atto di impugnazione da pag. 9 a pag. 12 coincide fedelmente con quanto riportato nelle note difensive ..., aspetti che vengono di fatto superati con le argomentazioni prospettate da pag. 23 a pag. 25 della sentenza», ed a citare testualmente un breve passaggio contenuto a pag. 24 della sentenza di primo grado. Lo stesso richiamo, contenuto nella sentenza impugnata, a tre sole pagine dell'appello (da 9 a 12), laddove il motivo si è esteso per ulteriori quattro pagine, 7 evidenzia che la Corte non ha fornito risposta ad almeno una parte del motivo di appello che proponeva censure, fondate o meno, che necessitavano di un confronto dialettico nel secondo grado di giudizio. Nelle citate pagine 16 e ss. dell'atto di appello, nell'ambito del citato secondo motivo, l'appellante aveva sviluppato argomenti a sostegno della tesi secondo la quale fosse scorretta la qualificazione del fatto di cui al capo A nei termini ritenuti dal primo giudice (mancanza dei verbi indicativi di condotte decettive;
significato attribuibile alla prima parte della condotta descritta, ritenuta irrilevante dal primo giudice). A tali argomenti la Corte non ha fornito risposta, limitandosi ad esaminare la prima parte del motivo e a ritenerla generica. 5. Infine, la Corte di appello ha liquidato come inammissibile il primo motivo di appello, che pure aveva svolto rilievi critici specifici alla sentenza di primo grado. Poiché il motivo attiene al ruolo dell'imputato, l'intero thema decidendum deve essere nuovamente devoluto al giudice del rinvio. 6. La Corte di appello di Salerno, libera nelle proprie valutazioni, dovrà fornire risposta ai motivi di appello dichiarati inammissibili dalla Corte potentina ed ai quali si riferisce il ricorso per cassazione (segnatamente, i motivi primo, secondo e sesto dell'atto di appello).
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata, con rinvio per nuovo esame alla Corte di appello di Salerno Così deciso il 28/04/2023
udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO SGUBBI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore SABRINA PASSAFIUME che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per intervenuta estinzione del reato per prescrizione in riferimento al I PO e per l'annullamento con rinvio limitatamente al trattamento sanzionatorio con eventuale rideterminazione della pena in riferimento al II PO;
udito il difensore, avv. CANURI FABRIZIO del foro di MODENA, che insiste per l'accoglimento dei motivi del ricorso. Penale Sent. Sez. 5 Num. 24838 Anno 2023 Presidente: MICCOLI GRAZIA ROSA ANNA Relatore: SGUBBI VINCENZO Data Udienza: 28/04/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 18 marzo 2022, la Corte di appello di Potenza ha confermato la sentenza del Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale della stessa città, che aveva condannato BR AV per i reati previsti dagli artt. 236 legge fallimentare (capo A), bancarotta fraudolenta patrimoniale (capo B) e bancarotta fraudolenta documentale (capo C) in relazione al fallimento delle società Blu Mix s.p.a., Ceramica Fenice s.p.a. e Blu Ceramic s.p.a., fallimento dichiarato dal Tribunale di Melfi in data 23 febbraio 2012, dopo la revoca del decreto che aveva ammesso le predette società a concordato preventivo. La conferma della decisione di primo grado è stata pronunciata previa declaratoria di inammissibilità - per genericità - di quattro degli otto motivi di appello (precisamente, il primo, il secondo, il quarto ed il sesto) presentati dall'imputato. 2. Ha proposto ricorso l'imputato BR AV, articolando quattro motivi, di seguito enunciati nei limiti previsti dall'art. 173, c:omma 1, disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo denuncia violazione di legge con riferimento all'art. 581, lett. d), cod. proc. pen., con riferimento alla declaratoria di inammissibilità del primo motivo di appello. La Corte di appello, richiamate alcune pagine della sentenza di primo grado e raffrontate le stesse con le argomentazioni difensive rassegnate con note di udienza depositate dinanzi al G.u.p., ha ritenuto che il motivo di appello non avesse specificamente confutato le raciioni della decisione di primo grado, che invece avevano risposto alle note difensive predette. OB il ricorrente di aver offerto alla Corte di appello un argomento che non era stato oggetto di motivazione da parte del primo giudice, vale a dire il contrasto tra quanto ritenuto in una sentenza che aveva irrevocabilmente assolto l'imputato da altri reati e la decisione di ritenerlo provvisto di reali poteri gestori nell'ambito delle società di cui si discute. La declaratoria di inammissibilità avrebbe impedito il doveroso approfondimento del tema nel secondo giudizio di merito. 2.2. Il secondo motivo deduce analogo vizio con riguardo alla declaratoria di inammissibilità del secondo motivo di appello, relativo alla sussistenza del fatto contestato nel capo d'imputazione sub A. In ogni caso, vi sarebbe nullità della sentenza per omessa motivazione sul reato così come contestato, erronea applicazione della disposizione incriminatrice richiamata dal pubblico ministero, che sarebbe stata erroneamente riferita ad un fatto di bancarotta distrattiva in 2 realtà non contestato, e per la stessa ragione violazione dell'art. 521, comma 2, cod. proc. pen. 2.3. Con il terzo motivo si deduce vizio di motivazione con riguardo alla ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo del reato di cui al capo A. 2.4. Con il quarto motivo si deduce ancora violazione dell'art. 581, lett. d), cod. proc. pen. con riguardo al sesto motivo di appello, relativo alla bancarotta documentale. Il primo giudice non avrebbe risposto ai rilievi critici della difesa in ordine al fatto che la documentazione contabile è stata in realtà recapitata ai curatori e la Corte di appello si sarebbe apoditticamente limitata a dichiarare inammissibile il motivo sul punto, impedendo un reale confronto critico. 3. Si è proceduto a discussione orale, su richiesta della difesa. Il Procuratore generale ha chiesto l'annullamento senza rinvio con riguardo al reato di cui al capo A, per intervenuta prescrizione del reato, e l'annullamento con rinvio per il reato di cui al capo C. Il difensore del ricorrente ha concluso per l'accoglimento del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è fondato. 1. Come è noto, l'impugnazione è inammissibile quando non sono osservate le disposizioni dell'art. 581 cod. proc. pen.: in tal senso si esprime chiaramente l'art. 591, comma 1 lett. c) cod. proc. pen. L'art. 581, comma 1, a sua volta, nel testo vigente prima dell'entrata in vigore della legge 23 giugno 2017 n. 103 (cioè, prima del 3 agosto 2017: cfr. art. 1, comma 95, della medesima legge n. 103/2017), prevedeva nella lettera c) che l'impugnazione dovesse contenere l'enunciazione «dei motivi, con l'indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta». Sull'interpretazione di tale testo è intervenuta la sentenza delle Sezioni Unite LI (n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017) che, risolvendo un contrasto relativo all'applicabilità della sanzione di inammissibilità per "genericità estrinseca" anche all'appello, ha precisato che i motivi di impugnazione in genere (e dunque anche di appello) sono affetti da "genericità estrinseca" quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato. Sono invece affetti da "genericità intrinseca" quando risultano intrinsecamente indeterminati, risolvendosi sostanzialmente in formule 3 di stile (in tal caso, però, non vi era dubbio sulla possibilità di dichiararne l'inammissibilità, anche prima della citata sentenza). La ricordata legge n. 103/2017 ha modificato il testo dell'articolo 581, introducendo nella lettera b) un requisito prima non previsto (l'indicazione, cioè, «delle prove delle quali si deduce l'inesistenza, l'omessa assunzione o l'omessa o erronea valutazione») e precisando che ciascuno dei requisiti indicati nella norma doveva essere oggetto di «enunciazione specifica». Il testo della lettera c) è stato spostato nella lettera d). La recente novella introdotta con d. Igs. 150/2022 ha ulteriormente recepito l'esigenza di specificità, introducendo un nuovo comma 1-bis nel testo dell'art. 581, con espresso riferimento all'atto di appello. La nuova norma recita: «L'appello è inammissibile per mancanza di specificità dei motivi quando, per ogni richiesta, non sono enunciati in forma puntuale ed esplicita i rilievi critici in relazione alle ragioni di fatto o di diritto espresse nel provvedimento impugnato, con riferimento ai capi e punti della decisione ai quali si riferisce l'impugnazione». L'esigenza di specificità estrinseca è stata dunque recepita in una norma di legge, che però non ha fatto altro che sancire quanto già risultava dalla citata evoluzione giurisprudenziale. Naturalmente, quando un motivo di appello è inammissibile per genericità, l'eventuale difetto di motivazione della sentenza di appella che su di esso si esprimesse (senza dichiararne l'inammissibilità) non potrebbe formare oggetto di un ammissibile motivo di ricorso per cassazione, poiché i motivi generici restano viziati da inammissibilità originaria anche quando la decisione del giudice dell'impugnazione non pronuncia in concreto tale sanzione (Sez. 5, n. 44201 del 29/09/2022, Testa, Rv. 283808; Sez. 3, n. 10709 del 25/11/2014, dep. 2015, Botta, Rv. 262700). 2. Ciò premesso, la Corte di appello ha dichiarato inammissibili diversi motivi di appello non contraddistinti da profili di genericità intrinseca od estrinseca, così omettendo di confrontarsi con i rilievi critici svolti nei confronti della sentenza di primo grado e, quindi, sostanzialmente privando l'imputato di un grado di giudizio. 3. In particolare, la Corte di appello ha erroneamente dichiarato inammissibile il motivo di appello in ordine alla responsabilità per bancarotta documentale. Alle argomentazioni svolte dalla sentenza di primo grado alle pagine 26-27, l'appellante ha contrapposto argomentazioni inerenti la tenuta delle scritture 4 (pagg. 27-29 dell'atto di appello), che non sono state oggetto di risposta alcuna (negativa o positiva) da parte della Corte territoriale, perché la declaratoria di inammissibilità - pronunciata nonostante la pertinenza delle osservazioni al tema (che certo non significa loro fondatezza) - ha impedito il dispiegarsi del contraddittorio. L'inammissibilità è stata dichiarata, come ha correttamente evidenziato il Procuratore generale nella propria requisitoria, attraverso un generico richiamo per relationem di ben 11 pagine della sentenza di primo grado (le pagine da 18 a 28), pagine che contenevano anche la motivazione relativa alla bancarotta distrattiva. In sostanza, dunque, vi è stata una omissione radicale del necessario confronto con il motivo di appello e, pertanto, la privazione di un grado di giudizio di merito anche su questo punto della decisione, regolarmente devoluto. 4. Ancora più evidente il vulnus al contradditorio, derivante dalla declaratoria di inammissibilità (non giustificata) del secondo motivo di appello. Va premesso che i capi di imputazione non sono improntati a particolare cura. Il capo B descrive chiaramente condotte di bancarotta patrimoniale (anche attraverso l'utilizzo del verbo «distraevano e dissipavano», oltre che attraverso l'indicazione delle singole condotte), ma richiama erroneamente l'art. 223, comma 2 n. 2 anziché l'art. 223, comma 2 n. 1, legge fallimentare. Il capo A è contraddistinto da qualche ulteriore e più profonda problematica. Anzitutto è citato l'art. 236, comma 1 n. 2, legge fallimentare, mentre il comma 1 dell'art. 236 non è articolato in numeri. Il riferimento al «comma 1 n. 2» ha fatto correttamente ritenere al G.u.p. che il pubblico ministero, pur senza aver usato il verbo «distrarre», si sia voluto riferire al «comma 2 n. 1» dell'art. 236, cioè a quella norma che per l'appunto, attraverso il richiamo all'art. 223, disegna una responsabilità per bancarotta fraudolenta impropria anche nell'ambito della procedura di concordato preventivo. A complicare la descrizione vi è il riferimento, nella prima parte della descrizione delle condotte contenuta nel capo di imputazione, ad un'azione che appare eccentrica rispetto ad un'imputazione così ricostruita, cioè ad un'omissione di informazioni rilevanti nel ricorso per l'ammissione al concordato (laddove, nel prosieguo del capo di imputazione, si descrivono condotte che, pur non espressamente qualificate come distrattive, sono state dal primo giudice ritenute univocamente interpretabili in tal senso: fatture false e contratti che hanno avuto l'effetto di depauperare le società). 5 ritenute univocamente interpretabili in tal senso: fatture false e contratti che hanno avuto l'effetto di depauperare le società). 4.1. La differenza tra il primo e il secondo comma dell'art. 236 legge fallimentare è radicale. Essa è stata ben evidenziata da una sentenza recente di questa Sezione (Sez. 5, n. 26435 del 08/06/2022, Rea, Rv. 283402): «4.3. L'articolo 236 legge fall. prevede fattispecie diverse che si applicano a soggetti diversi.
4.3.1. Il primo comma punisce "l'imprenditore" che, al solo scopo di essere ammesso alla procedura di concordato preventivo o di ottenere l'omologazione di un accordo di ristrutturazione con intermediari finanziari (art. 182-septies, comma quarto, legge fall.) o il consenso degli intermediari finanziari alla sottoscrizione della convenzione di moratoria (art. 182-septies, comma quinto, legge fall.), si sia attribuito attività inesistenti, ovvero, per influire sulla formazione delle maggioranze, abbia simulato crediti in tutto o in parte inesistenti. Soggetto attivo del reato è il solo imprenditore individuale e non anche il titolare di funzioni organiche nelle imprese sociali (Sez. 5, n. 14773 del 02/06/1989, Danesi, Rv. 182422; conf. Sez. 5 n. 42591 del 10/07/2018, M., 274175). Questa disposizione esula, pertanto, dal panorama normativo in rilievo nel caso di specie che riguarda la responsabilità degli organi gestori di società.
4.3.2. Il secondo comma dell'art. 236, legge fall. estende, per quanto qui interessa, nel caso di ammissione al concordato preventivo, la disciplina degli artt. 223 e 224 legge fall. agli amministratori, direttori generali, sindaci e liquidatori di società (non all'imprenditore individuale, cfr. sul tema, in motivazione, Sez. 5, n. 12897 del 06/10/1999, Tassan Din, paragrafo 7c).
4.3.3. La norma in esame punisce tutte le condotte di bancarotta fraudolenta impropria previste dall'art. 223 legge fall. commesse nell'ambito della procedura di concordato preventivo prima o dopo l'ammissione (Sez. 5, n. 50675 del 06/10/2016, Società Malcolive Trading Spa, Rv. 268595), purché ammissione vi sia stata e nella consapevolezza delle problematiche connesse al fatto che la riforma del 2006 ha dato vita ad un "concordato preventivo" diverso da quello in precedenza delineato dagli artt. 160 e ss. (sul punto Sez. U, n. 24468 del 26/02/2009, Rizzoli). Secondo dottrina e giurisprudenza unanimi, il decreto di ammissione al concordato preventivo assume, nelle fattispecie di bancarotta impropria ad esso collegate, la medesima funzione e gli stessi effetti assegnati alla sentenza dichiarativa di fallimento in quelle di bancarotta fallimentare (Sez. U, n. 24468 del 26/02/2009, Rizzoli, cit;
Sez. 5, n. 3330 del 05/02/1993, Borsini, Rv. 193843). Va ribadito il costante insegnamento della giurisprudenza di legittimità ... secondo cui le condotte di bancarotta poste in essere prima dell'ammissione al concordato preventivo rientrano nell'alveo punitivo dell'art. 236, comma secondo, n.1) legge fall., il 6 quale, in virtù dell'espresso richiamo del precedente art. 223 della stessa legge, punisce i fatti di bancarotta fraudolenta impropria commessi da amministratori, direttori generali, sindaci e liquidatori di società fallite (Sez. 5, n. 16504 del 12 gennaio 2010, Antonelli, Rv. 247243; Sez. 5, n. 26444 del 28/05/2014, Denaro, Rv. 259849). In tal senso, dunque, è irrilevante che la società non sia stata dichiarata fallita, atteso che la norma incriminatrice contestata estende la punibilità dei titolari di cariche sociali per le condotte di bancarotta commesse nella gestione di società ammessa al concordato preventivo, né rileva che i soggetti attivi abbiano eventualmente dismesso tali cariche al momento dell'apertura della procedura concorsuale. La tesi propugnata dai ricorrenti, per cui la punibilità della bancarotta nelle procedure concorsuali "minori" dipenderebbe dalla successiva instaurazione di quella fallimentare, si risolve in una interpretati° abrogans del dettato dell'art. 236 legge l'ali., il quale invece rivela la volontà del legislatore di punire, per l'appunto in maniera autonoma, le condotte di bancarotta nelle diverse procedure concorsuali al fine di evitare che gravi comportamenti verificatisi prima e anche in assenza del fallimento possano restare impuniti (così in motivazione Sez. 5, n. 26444 del 28/05/2014, Denaro). "In definitiva l'autonomia della fattispecie in esame dalle altre ipotesi di bancarotta contemplate dalla legge fallimentare, con le quali sostanzialmente condivide l'oggetto giuridico, si caratterizza per il particollare disvalore della modalità d'offesa selezionata dalla norma incriminatrice, individuato nella consumazione delle tradizionali condotte di bancarotta nell'ambito delle singole procedure concorsuali pre-fallimentari" (così Sez. 5, n. 26444 del 28/05/2014, Denaro, cit.)». 4.2. Ebbene, il giudice di primo grado ha interpretato il capo di imputazione come riferito a condotte distrattive, compiute dall'amministratore e punite ai sensi dell'art. 236, comma 2 n. 1 legge fallimentare, che richiama l'art. 223 che a sua volta richiama l'art. 216 ed ha ritenuto penalmente irrilevanti i fatti descritti nella prima parte del capo A. L'imputato ha articolato un lungo motivo di appello (il secondo), che si estende da pagina 8 a pagina 17 dell'atto di impugnazione. La Corte di appello si è limitata a rispondere (pagine 8-9 della sentenza di secondo grado) che «quanto indicato nell'atto di impugnazione da pag. 9 a pag. 12 coincide fedelmente con quanto riportato nelle note difensive ..., aspetti che vengono di fatto superati con le argomentazioni prospettate da pag. 23 a pag. 25 della sentenza», ed a citare testualmente un breve passaggio contenuto a pag. 24 della sentenza di primo grado. Lo stesso richiamo, contenuto nella sentenza impugnata, a tre sole pagine dell'appello (da 9 a 12), laddove il motivo si è esteso per ulteriori quattro pagine, 7 evidenzia che la Corte non ha fornito risposta ad almeno una parte del motivo di appello che proponeva censure, fondate o meno, che necessitavano di un confronto dialettico nel secondo grado di giudizio. Nelle citate pagine 16 e ss. dell'atto di appello, nell'ambito del citato secondo motivo, l'appellante aveva sviluppato argomenti a sostegno della tesi secondo la quale fosse scorretta la qualificazione del fatto di cui al capo A nei termini ritenuti dal primo giudice (mancanza dei verbi indicativi di condotte decettive;
significato attribuibile alla prima parte della condotta descritta, ritenuta irrilevante dal primo giudice). A tali argomenti la Corte non ha fornito risposta, limitandosi ad esaminare la prima parte del motivo e a ritenerla generica. 5. Infine, la Corte di appello ha liquidato come inammissibile il primo motivo di appello, che pure aveva svolto rilievi critici specifici alla sentenza di primo grado. Poiché il motivo attiene al ruolo dell'imputato, l'intero thema decidendum deve essere nuovamente devoluto al giudice del rinvio. 6. La Corte di appello di Salerno, libera nelle proprie valutazioni, dovrà fornire risposta ai motivi di appello dichiarati inammissibili dalla Corte potentina ed ai quali si riferisce il ricorso per cassazione (segnatamente, i motivi primo, secondo e sesto dell'atto di appello).
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata, con rinvio per nuovo esame alla Corte di appello di Salerno Così deciso il 28/04/2023