Sentenza 10 febbraio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 10/02/2004, n. 2515 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2515 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SACCUCCI Bruno - Presidente -
Dott. MAGNO Giuseppe Vito Antonio - Consigliere -
Dott. FALCONE Giuseppe - Consigliere -
Dott. DEL CORE Sergio - Consigliere -
Dott. DI BLASI Antonino - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AMMINISTRAZIONE DELLE FINANZE in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso gli Uffici dell'Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende per legge;
- ricorrente -
contro
NUOVA FIDIA s.n.c. di RN UN & C, in persona del legale rappresentante pro tempore;
- intimata -
avverso la sentenza n. 261/31/98, pronunciata dalla Commissione Tributaria Regionale di Venezia, Sez. 31, il 22-10/5-11/1398;
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio del 29-09-2003 dal Relatore Cons. Antonino Di Blasi;
Vista la richiesta del P.M., in persona del Sostituto Procuratore Dott. Gambardella Vincenzo, che ha chiesto il rigetto del ricorso per manifesta infondatezza ai sensi dell'art. 375 C.p.C.. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Definendo in primo grado il giudizio intrapreso dalla s.n.c. Nuova Fidia di Nava per ottenere il rimborso del credito IVA dalla stessa vantato e la corresponsione degli interessi di legge e moratori, la Commissione Tributaria Provinciale di Vicenza, giusta decisione n. 353/01/93, condannava l'Ufficio IVA di Vicenza al pagamento delle somme così come richieste dalla contribuente.
L'Ufficio proponeva appello, limitatamente alla statuizione relativa agli interessi anatocistici, e la Commissione Tributaria Regionale, con la sentenza in epigrafe indicata, rigettava il gravame, riconoscendo, nel caso, la sussistenza dei presupposti di fatto e di legge giustificanti il chiesto rimborso. Con ricorso notificato il 6- 10-1999 ed affidato ad un mezzo, l'Amministrazione delle Finanze ha chiesto la cassazione della decisione di appello. L'intimata società non ha svolto difese in questa sede. Il Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo Gambardella, in data 28-04-2003 ha concluso per il rigetto del ricorso per manifesta infondatezza. MOTIVI DELLA DECISIONE
L'amministrazione Finanziaria denunzia violazione e falsa applicazione dell'art. 38 bis del D.P.R. n. 633/1972, nonché dell'art. 1283 C.C. e dei principi generali in materia di rimborso di tributi, in relazione agli artt. 60 e 62 del D. Lgs. n. 546/1992 ed all'art. 360 comma 1^ n. 3 C.p.C.. Il Collegio rileva che questa Corte, superando il precedente diverso orientamento (Cass. n. 6310/96), ha risolto in senso positivo, 11 problema dell'applicabilità in materia tributarla della disciplina degli interessi anatocisti (Cass. n. 205/2003; 7408/2001f 3179/2001;
10628/2000; 9273/99), affermando il principio che 11 contribuente può conseguire, ove ricorrano i presupposti di cui all'art. 1283 C.C., la condanna dell'Amministrazione Finanziaria al pagamento degli interessi anatocistici per il ritardato rimborso di un credito IVA, senza che l'applicabilità dell'Istituto dell'anatocismo trovi ostacolo nel disposto dell'art. 38 bis del DPR 26 3 ottobre 1972 n. 633. Ciò nella considerazione che la disciplina dell'art. 1283 C.C., nella parte in cui prevede interessi anatocistici legali si pone come una regola generale applicabile in assenza di deroghe e che, d'altronde l'art.38 bis del D.P.R. n. 633/72, non costituisce deroga a tale disciplina.
Nella fattispecie, non sono emersi elementi o ragioni che possano indurre a modificare il richiamato favorevole orientamento giurisprudenziale.
Ne consegue la manifesta infondatezza del ricorso che va, pertanto, rigettato, con conferma dell'impugnata decisione che risulta aver fatto corretta applicazione delle norme e dei principi vigenti ed applicabili.
Non sussistono i presupposti per una pronuncia sulle spese, non avendo l'intimata svolto difese in questa sede.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 29 settembre 2003.
Depositato in Cancelleria il 10 febbraio 2004