Sentenza 12 gennaio 2001
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RITENUTO IN FATTO 1.- Con ordinanza del 12 maggio 2022, il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana (CGARS) ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 5, del decreto legislativo 24 dicembre 2003, n. 373 (Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione siciliana concernenti l'esercizio nella regione delle funzioni spettanti al Consiglio di Stato) per contrasto con gli artt. 3, 11, 24, 111, 117, commi primo e secondo, lettere l) e m), e 136 della Costituzione. 2.- Il giudice rimettente espone che l'appellante V. C. era risultata tra i vincitori del concorso pubblico per la copertura di settanta posti di dirigente tecnico …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 12/01/2001, n. 353 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 353 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2001 |
Testo completo
Aula 'A' CANCELLERIA 00353 /01 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 17038/98Presidente Dott. Marino Donato SANTOJANNI PRESTIPINO Consigliere Cron.727 Dott. Giovanni - Rel. Consigliere Rep. Dott. Pietro CUOCO - Consigliere Ud. 22/09/00 Dott. Attilio CELENTANO ROSELLI · Consigliere Dott. Federico CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente UFFICIO COPIE SENTENZA Richiesta copia studio dal Sig. IL SOLE 24 ORE sul ricorso proposto da: per diritti L 3000 12✓ GEN 2001 domiciliato in ROMA ORLANDI GIOVANNI, elettivamente IL CANCELLIERE CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI presso la rappresentato e difeso dagli avvocati CANCELLERIA CASSAZIONE, ALESII BRUNO e LEOPARDI LUISA, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
INAIL ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO
GLI INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE __ UFFICIO COPIE in ROMA VIA IV NOVEMBRE 144, rappresentato e difeso Richiesta copia studio D'AMATI dagli avvocati CATANIA ANTONINO, RASPANTI RITA, giusta2000 dal Sig. per diritti GEN. 2001 3739 delega in atti;
IL CANCELLIERE -1- CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE Rilasciata copia legale - controricorrente al Sig. INAIL la sentenza n. 261/98 del Tribunale di avversO per diritti L. il 14 FEB. 2001 AVEZZANO, depositata il 29/04/98 R.G.N. 366/94; IL CANCELLIERS udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/09/00 dal Consigliere Dott. Pietro CUOCO;
udito l'Avvocato CATANIA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Massimo FEDELI che ha concluso per il rigetto del ricorso. CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE Rilasciata copia legale_ al Sig. LEOPARDI per diritti L. 14. FEB. 2001 IL CANCELLIBRE -2- Svolgimento del processo Con ricorso del 4 marzo 1994 Giovanni DI propose appello avverso la sentenza con cui il Pretore di Avezzano in funzione di giudice del Lavoro aveva respinto la domanda di rendita per ipoacusia professionale. Lamentava l'appellante che egli aveva lungamente lavorato, fin dal 1953, come minatore, esposto agli assordanti rumori dei macchinari di perforazione, e che la sua ipoacusia (bilaterale, percettiva e non ricollegabile a lesioni organiche), era certamente riconducibile al lavoro. Suves Attraverso parere di un nuovo consulente tecnico di ufficio, il Tribunale respinse l'appello, affermando che, come accertato con esame audiometrico ed impedenzometrico, i tracciati non presentavano la curva di risalita alle frequenze elevate, caratteristica dell'otopatia da rumore, e deponevano per una patologia legata al processo di invecchiamento. Per la cassazione di questa sentenza ricorre Giovanni DI, percorrendo le linee di un unico motivo. Resiste l'ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO
GLI INFORTUNI SUL LAVORO (INAIL) con controricorso. Motivi della decisione Con l'unico motivo, denunciando per l'art. 360 n. 5 cod. proc. civ. omessa ed insufficiente motivazione, il ricorrente sostiene che i due testimoni avevano confermato la rumorosità dell'ambiente di lavoro, e che gli esami strumentali effettuati dai consulenti tecnici di ufficio (in primo grado ed in secondo grado) avevano confermato la natura professionale della patologia (il secondo esame audiometrico presentava anche il caratteristico “recruitment”); ed il Tribunale aveva omesso di esaminare e 3 valutare l'ulteriore esame audiometrico, depositato dopo la seconda consulenza tecnica di ufficio, nell'udienza di discussione. Il ricorso è infondato. Poiché la sentenza deve essere giustificata dalla sua necessità (che la renda idonea ad escludere ogni alternativa ipotesi di decisione), gli elementi prodotti dalla parte (dopo la relazione tecnica di ufficio, ovvero dopo la decisione di primo grado), ove delineino un percorso logico divergente dai dati processuali acquisiti, esigono adeguata critica da parte del giudice del merito (sia ove siano ritenuti fondati e sia nell'ipotesi contraria). Questa esigenza logica si inquadra, poi in una più ampia esigenza di trasparenza (che, percorrendo la pubblica attività, riveste di sé ogni aspetto della decisione), e nell'esigenza di dare adeguata risposta alla domanda che l'utente formuli (anche attraverso la mera produzione di durio certificazioni mediche). effettuato La censura dell'inadeguata valutazione di questi elementi in sede di . merito presuppone tuttavia che in sede di legittimità il giudice sia posto in grado di esaminare gli elementi stessi, al fine di accertare la loro rilevanza, quale pur potenziale idoneità a condurre ad una diversa decisione. Per contestare le carenze del giudizio di merito è pertanto necessario non solo che qualche elemento trascurato in questo giudizio sussista, e che sia Cuves potenzialmente idoneo a condurre ad una diversa decisione, bensì che l'elemento stesso sia descritto in modo autosufficiente (non solo per relationem bensì con specificazione completa ed idonea a consentire, con lo stesso ricorso e senza che sia necessario l'esame di atti del processo, la chiara e completa cognizione dei fatti e delle argomentazioni necessarie alla sua descrizione: Cass. 11 ottobre 1995 n. 10611), nella sua materiale consistenza, nella sua pregressa indicazione (in sede di merito), e nella sua processuale rilevanza (come potenziale idoneità a condurre ad una diversa decisione), per consentire al giudice di legittimità di accertare la carenza (della decisione impugnata) e valutarne la decisività. Nel caso in esame, con il ricorso da un canto si espongono circostanze (la rumorosità dell'ambiente di lavoro) che non provano la natura dell'infermità, né censurano l'accertamento tecnico di ufficio;
e d'altro canto si indicano alcuni elementi (i dati strumentali rilevabili dagli accertamenti tecnici di ufficio e l'accertamento tecnico di parte) in modo assolutamente generico. Il ricorso deve essere respinto. E, in applicazione dell'art. 152 disp. att. cod. proc. civ., nulla è da disporsi in ordine alle spese del giudizio di legittimità.
PQM
La Corte rigetta il ricorso, e nulla dispone in ordine alle spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma il 22 settembre 2000. Il Consigliere estensore Tietro cuoco IL PRESIDENTE Можно выборомии I Still D , SSA O LL 10 , TA O B . 3 I T I SPESA IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA 3 R D 5 'A A . Depositata in Cancelleria L ST L N E N O 3 D OG P 12 GEN. 2001 -7 I IM S oggi, -8 , E DA N A 1 SE D 1 A M I IL COLLABORATORE TE ISTRO E E A R SEN G P O U G T IT E E EG L IR R O E N I Z A D LL O E D 5