Sentenza 11 luglio 2008
Massime • 1
L'integrazione della desistenza volontaria, ex art. 56, comma terzo, cod. pen. richiede che il soggetto attivo arresti, per volontaria iniziativa, la propria condotta delittuosa prima del completamento dell'azione esecutiva, impedendo l'evento. Sussiste pertanto il tentativo di furto - e non l'ipotesi della desistenza volontaria - nel caso in cui la condotta si sia arrestata per cause indipendenti dalla determinazione dell'agente. (In applicazione di questo principio la S.C. ha ritenuto immune da censure la decisione con cui il giudice d'appello ha ritenuto integrato il delitto di cui agli art. 56 e 624 cod. pen. nella condotta dell'imputato che, salito su un furgone parcheggiato sulla pubblica via, aveva rovistato all'interno di esso ed era, quindi, ridisceso senza asportare alcunché, per non avere trovato beni d'interesse).
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Integra il reato di tentato furto frugare i bagagli in uno scale aeroportuale. L'omessa prospettazione da parte dell'imputato di una ricostruzione alternativa plausibile dai fatti in addebito, pur non potendo essere valutata come prova a carico, può costituire un argomento di supporto logico della assenza di ipotesi suscettibili di minare il giudizio di colpevolezza al di là di ogni ragionevole dubbio già espresso sulla base delle prove acquisite. Le versioni alternative fornite dall'imputato rispetto ad una logica prospettazione della ricostruzione del quadro probatorio contenuta nella motivazione del provvedimento impugnato devono avere una loro validità argomentativa e non appartenere …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 11/07/2008, n. 36919 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 36919 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FERRUA Giuliana - Presidente - del 11/07/2008
Dott. FEDERICO Raffaello - Consigliere - SENTENZA
Dott. ROTELLA Mario - Consigliere - N. 3206
Dott. PALLA Stefano - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SAVANI Piero - Consigliere - N. 011354/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) DE LE DR, N. IL 14/10/1975;
avverso SENTENZA del 14/11/2007 CORTE APPELLO di ROMA;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dr. PALLA STEFANO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dr. Stabile Carmine, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
udito il difensore avv. Agense A..
MOTIVI DELLA DECISIONE
De ER ND, a mezzo del proprio difensore, ricorre avverso la sentenza emessa in data 14.11.07 dalla Corte di appello di Roma con la quale, in parziale riforma di quella del locale tribunale del 29.5.03, esclusa l'aggravante di cui all'art. 625 c.p., n. 2, e ritenute prevalenti le già concesse attenuanti generiche sulla residua aggravante, è stato condannato alla pena di un mese di reclusione ed Euro 100,00 di multa per aver tentato di impossessarsi, in Roma il 12.9.01, di quanto contenuto all'interno del furgone tg. BJ441GR, parcheggiato sulla pubblica via e di proprietà di De TI OB, non riuscendo nell'intento per cause indipendenti dalla sua volontà. Deduce il ricorrente, con un unico motivo, violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), per avere la Corte di merito erroneamente ritenuto configurabile il tentativo di furto senza tenere conto che l'imputato, riparatosi all'interno del furgone a causa di un malore, ben potesse aver rovistato all'interno dello stesso per cercare qualcosa che fosse in grado di prestarsi alle cure di cui necessitava e non per impossessarsi di qualche oggetto, tanto che, pur avendo rinvenuto beni all'interno del furgone, ne era disceso senza sottrarre alcunché.
Pertanto - concludeva il ricorrente - gli atti, oltre a non presentarsi univoci in termini di volontà di impossessamento, erano connotati dal requisito di cui all'art. 56 c.p., comma 3 in quanto, a fronte del giudizio della Corte di merito secondo cui il De ER aveva frugato all'interno del furgone senza asportare alcunché solo per mancanza d'interesse di quanto in esso contenuto, andava rilevato che comunque dovevano considerarsi di assoluta indifferenza i motivi che avevano indotto l'imputato all'abbandono dell'azione criminosa, non potendosi porre a fondamento dell'istituto della desistenza volontaria la c.d. resipiscenza morale, ammettendosi anzi come l'abbandono del proposito criminoso possa essere dettato anche solo da fini meramente utilitaristici.
Si chiedeva pertanto l'annullamento dell'impugnata sentenza. Il ricorso è infondato.
È infatti certo che il De ER si è introdotto nel furgone senza forzare la portiera, rovistando all'interno del mezzo, comportamento di per sè dimostrativo della volontà non di trovare riparo a seguito di un malore improvviso, bensì di impossessarsi di oggetti contenuti all'interno del veicolo, da cui l'imputato ne è ridisceso senza asportare alcunché, per mancanza di interesse - secondo quanto affermato dalla Corte di merito - di quanto nel furgone contenuto.
Ed allora, correttamente i giudici territoriali non hanno attribuito ad un tale comportamento il significato di una desistenza volontaria, ritenendo invece che la condotta dell'imputato si sia arrestata per cause indipendenti dalla determinazione dello stesso. Perché possa operare l'esimente speciale di cui all'art. 56 c.p., comma 3, occorre infatti che la condotta dell'agente, per volontaria iniziativa dello stesso, si sia arrestata prima del completamento dell'azione esecutiva ed abbia impedito l'evento.
È pertanto necessario quel comportamento positivo e virtuoso che la previsione normativa disciplina all'art. 56 c.p., comma 3, in ragione della ridotta capacità criminale dell'agente, tale da evitare che il tentativo posto in essere determini il risultato prima voluto, laddove invece se l'azione non si realizza compiutamente per mancanza di un bene che possa rappresentare per chi agisce un qualche interesse, tale comportamento ben integra gli estremi del tentativo di furto in quanto l'azione subisce l'incidenza del fattore esterno, idoneo ad interferire con la scelta adottata, rappresentato dalla mancanza di un bene che possa rivestire per il soggetto agente un interesse comunque apprezzabile. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 11 luglio 2008.
Depositato in Cancelleria il 26 settembre 2008