Sentenza 2 febbraio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 02/02/2002, n. 1363 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1363 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2002 |
Testo completo
Aula 'B' 01363 /02 NO E DE OPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Guglielmo SCIARELLI Presidente R.G. N. 7839/99 Dott. Michele DE LUCA Consigliere Cron. 3684 Dott. Corrado GUGLIELMUCCI Rel. Consigliere Rep. Dott. Saverio TOFFOLI Consigliere Ud. 14/11/01 Dott. Giovanni AMOROSO Consigliere ha pronunciato la seguente S ENTENZA sul ricorso proposto da: TO AR, elettivamente domiciliata in ROMA VIA FRANCESCO DE SANCTIS 15, presso lo studio dell'avvocato PELLEGRINI ANTONIO, che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
A.T.E.R. AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE PER LA PROVINCIA DI TREVISO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA AGOSTINO DEPRETIS 86, presso dell'avvocato FABRIZIO SPAGNOLO, 2001 10 studio difeso dall'avvocato BARILLARI GIANNI, 4411 rappresentato -1- giusta delega in atti;
- controricorrente avverso la sentenza n. 208/99 del Tribunale di TREVISO, depositata il 04/02/99 R.G.N. 3761/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14/11/01 dal Consigliere Dott. Corrado GUGLIELMUCCI;
udito l'Avvocato PELLEGRINI;
udito l'Avvocato BARILLARI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Riccardo FUZIO che ha concluso per il rigetto del ricorso in primis inammissibilità ed in subordine rigetto per il secondo motivo. -2- RITENUTO IN FATTO 1 - che il Presidente dell'ATER- Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale della Provincia di Treviso- ha irrogato una sanzione disciplinare alla propria dipendente sign. LL AT per attività svolte per il Comune di Spresiano senza autorizzazione;
che l'ATER, per il tramite del presidente stesso, ha iniziato, innanzi al Pretore 2 - di Treviso, giudizio diretto ad accertare la legittimità di tali sanzioni;
3 che il Pretore ha rilevato il difetto di legittimazione processuale del presidente dell'ente ritenendo che la stessa sussista solo se il consiglio d'amministrazione abbia autorizzato la promozione della lite, ed a tanto il c.d.a. non aveva, invece, provveduto;
- che il Tribunale di Treviso, con sentenza del 4.2.99, ha riformato la predetta 4 sentenza ritenendo, in primo luogo, che l'ATER è un ente pubblico economico per il quale, per individuare i poteri presidenziali, non trova applicazione il d.p.r. 226/75 di approvazione dello statuto tipo degli IACP;
né è possibile fare riferimento a norme relative agli enti pubblici non economici o a quelli territoriali;
e che le norme statutarie non consentivano l'interpretazione adottata dal Pretore e che, al contrario, in base ad esse poteva ritenersi la validità della legittimazione processuale del presidente anche senza la preventiva autorizzazione del c.d.a. che, peraltro, aveva ratificato l'operato dello stesso;
5 che le norme contrattuali non riservano esclusivamente al c.d.a. la irrogazione - delle sanzioni disciplinari e non prevedono un'istruttoria a forma non vincolata e 1 che l'eventuale difetto di potere del presidente era stato ratificato dal predetto organo collegiale;
- che non poteva ritenersi violato il principio di immediatezza della contestazione 6 dell'addebito disciplinare avvenuto il 30.9.97 atteso che la AT già con lettera del 21 .7 97 aveva appreso la posizione di diniego del datore di lavoro per l'attività espletata per il predetto Comune 7 che il comportamento addebitato alla lavoratrice era tale, giustificava pienamente la sanzione ad essa irrogata;
8 - che la sign. AT chiede la cassazione della sentenza con ricorso sostenuto da un unico articolato motivo cui l'ATER resiste con controricorso, e che entrambe le parti hanno presentato memoria;
RITENUTO IN DIRITTO 1- che la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli art.75 cpc, delle regole di interpretazione del contratto (1362 ss. cc.) e dell'art. 7 1.n.300/70; omessa ed insufficiente motivazione;
2- che deve rilevarsi che la censura, che contiene due distinti profili, nessun rilievo muove all'asserzione del Tribunale-preliminare- relativa all'inapplicabilità del dpr 226/75, relativo agli I.A.C.P., ed delle norme concernenti gli enti pubblici non economici o territoriali, per la individuazione dell'organo cui spetti la legittimazione processuale da farsi alla stregua dello statuto che, evidentemente, ha natura di un comune atto unilaterale emesso da un ente pubblico economico;
2 3- che il primo profilo di censura esprime, sostanzialmente, mero dissenso rispetto all'interpretazione che il Tribunale ha dato degli art. 12, 13, 14 dello statuto ai fini della riconosciuta legittimazione processuale del presidente- ma non denuncia la violazione di alcun canone ermeneutico relativo a tale interpretazione non accetta alla ricorrente;
4- che la interpretazione delle clausole statutarie è riservata al giudice di merito la cui decisione può essere oggetto di censure sia per violazione di legge che per vizi attinenti alla motivazione, censure che non possono sostanziarsi nella prospettazione di una interpretazione della clausola contraria a quella ritenuta dal giudice di merito occorrendo la violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale, al qual fine non è sufficiente il mero richiamo degli art. 1362 ss.cc. ed è invece necessario che siano specificamente indicati i canoni in concreto inosservati ed il modo in cui il giudice si sia da essi discostato (14859/00);
5- che non avendo la ricorrente a tanto provveduto il predetto profilo di censura va dichiarato inammissibile;
6- che eguale decisione, per le predette ragioni, deve adottarsi per il secondo profilo di censura;
7- che lo stesso, infatti, concerne il convincimento del Tribunale in ordine alla legittimazione del Presidente di irrogare sanzioni, alla ratifica ,comunque intervenuta da parte del consiglio d'amministrazione, ed alla non vincolatività dell'istruttoria, punto quest'ultimo sul quale il Tribunale ha reso e non omesso la decisione;
statuizioni fondate sull'interpretazione dell'art.36 ccnl e dell'art. 12 c.2 3 lett.b) p.4 dello statuto, nonché sull'interpretazione dei poteri del presidente in materia disciplinare previsti dalla delibera del 4.6.97; 8- che anche in relazione a tali interpretazioni la ricorrente incorre nella predetta carenza di specifica indicazione dei canoni ermeneutici violati in relazione a norme di contratti collettivi e di atti unilaterali contrapponendo a quella del Tribunale la propria interpretazione delle norme predette e di quella che non consentirebbe la ratifica da parte del c.d.a. in caso di carenza di potere da parte del presidente;
9- che parimenti inammissibile e il profilo di censura con cui si denuncia la violazione del principio di immediatezza della contestazione dell'addebito disciplinare da parte del Tribunale atteso che esso come si è detto, ha و congruamente escluso la violazione di tale garanzia atteso che la ricorrente era a conoscenza del dissenso dell'ente sin dal 21.7.97 ed il profilo in esame si limita ad un mero dissenso in ordine al convincimento del tribunale senza denunciare alcun vero vizio giuridico o di motivazione;
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente alle spese liquidate in euro 22,00 oltre euro 2.500 per onorari. Roma 14 novembre 2001 Il Presidente Il Consigliere es. Porcado Suglelim % ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO, DI REGISTRO, E DA OGNI SPESA, TASSA O DIRITTO AI SENSI DELL'ART. 10 DELLA LEGGE 11-8-73 N. 533 ELill SU T R O C