Cass. pen., sez. V, sentenza 15/10/1999, n. 12974
CASS
Sentenza 15 ottobre 1999

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In materia di assegni, va distinta l'improcedibilità dell'azione penale prevista dall'art. 8 comma 1 della legge 386/90 dall'esonero dall'obbligo di denuncia regolato dai successivi commi 2 e 3. Mentre, infatti, per quest'ultimo la prova dell'avvenuto pagamento dell'assegno e degli accessori deve essere data al pubblico ufficiale in maniera documentale, ai fini della improcedibilità dell'azione penale tale prova può essere data anche nel processo penale secondo le norme che lo regolano e quindi anche tramite testimoni.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 15/10/1999, n. 12974
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 12974
    Data del deposito : 15 ottobre 1999

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