Sentenza 15 ottobre 1999
Massime • 1
In materia di assegni, va distinta l'improcedibilità dell'azione penale prevista dall'art. 8 comma 1 della legge 386/90 dall'esonero dall'obbligo di denuncia regolato dai successivi commi 2 e 3. Mentre, infatti, per quest'ultimo la prova dell'avvenuto pagamento dell'assegno e degli accessori deve essere data al pubblico ufficiale in maniera documentale, ai fini della improcedibilità dell'azione penale tale prova può essere data anche nel processo penale secondo le norme che lo regolano e quindi anche tramite testimoni.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 15/10/1999, n. 12974 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12974 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. G.V. Pandolfo Presidente del 15.10.99
1. Dott. F. Marrone Consigliere SENTENZA
2. " F. Providenti " N. 1777
3. " S. Occhionero " REGISTRO GENERALE
4. " V. Ragonesi " N. 10289/99
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da CA US n. a Catania il 27.2.40 avverso la sentenza della Corte di Appello di Catania del 22.12.98 Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. V. Ragonesi
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale cons. Dott. Marcello Matera
che ha concluso per il rigetto del ricorso
Il pretore di Catania, con sentenza del 7.4.95 riconosceva CA US responsabile dei reati di cui all'art 2 della legge 386/90 e, applicata la continuazione e concesse le attenuanti generiche, lo condannava alla pena di lire tre milioni di multa.
Tale decisione veniva confermata dalla Corte d'appello di Catania con sentenza del 22.12.98 Con l'unico motivo di ricorso il CA lamenta la mancata assunzione di una prova decisiva ai sensi dell'art 495 comma 2 c.p, costituita dalla richiesta escussione di un teste che avrebbe potuto riferire sull'avvenuto integrale pagamento dei due assegni protestati.
La censura mossa dal ricorrente alla sentenza impugnata si appalesa fondata dove quest'ultima motiva la mancata ammissione della prova testimoniale dedotta in base alla circostanza che l'articolo 8 della legge 386/90 prevede che la prova dell'avvenuto pagamento da fornire al pubblico ufficiale entro sessanta giorni dal termine per la presentazione del titolo al fine di impedire il promovimento dell'azione penale debba essere a carattere documentale e che ciò osterebbe alla ammissione della prova testimoniale. Questa Corte ha in diverse occasioni chiarito che occorre distinguere l'improcedibilità dell'azione penale prevista dall'art. 8 comma 1 della legge 386/90 dall'esonero dall'obbligo di denuncia regolato dai successivi commi 2 e 3. Mentre, infatti, per quest'ultimo la prova dell'avvenuto pagamento dell'assegno e degli accessori deve essere data al pubblico ufficiale in maniera documentale, ai fini della improcedibilità dell'azione penale tale prova può essere data anche nel processo penale secondo le norme che lo regolano e quindi anche tramite testimoni. (Cass 5398/98). Ne consegue che la parte della motivazione con cui è stato negato l'espletamento della prova testimoniale richiesta è certamente errata in punto di diritto. Parimenti appare fondata quella parte del ricorso ove si censura la sentenza di secondo grado per aver escluso la decisività della prova in considerazione del fatto che il Lo Burgio, di cui si richiede la testimonianza, sarebbe il portatore di un solo titolo mentre dell'altro sarebbe solo primo prenditore avendo avuto l'assegno successive girate.
Questa Corte, infatti, ha ripetutamente affermato che per portatore del titolo costituito dall'assegno bancario deve intendersi non solo colui che, in possesso dell'assegno, giustifica il suo diritto con una serie continua di girate, e, cioè, l'ultimo prenditore, ma anche ogni giratario, ivi compreso il primo prenditore, che, obbligato in via di regresso, abbia pagato l'assegno ricevendo in consegna il titolo.(Cass 1478/98; Cass 6886/95). Anche sotto tale profili quindi la sentenza impugnata si rivela erronea in punto di diritto onde la stessa va, in conclusione, annullata con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Catania per il nuovo esame.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Catania per nuovo esame.
Così deciso in Roma, il 15 ottobre 1999.
Depositato in Cancelleria il 12 novembre 1999