Sentenza 16 ottobre 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 16/10/2002, n. 14709 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14709 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2002 |
Testo completo
Aula "B" 1 4 7 09 /0 2 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO OGGETTO: SUPREMA DI CASSAZIONE LAVORO LA CORTE SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.n. 2065/00 Cron.34235 Presidente Dott. Salvatore Senese Consigliere- Rep. " LI LLNO " Rel. Ud. 13.05.2002 11 Giovanni Prestipino " FR RA " " AM IL " ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da LL TE EL, elett.te dom.to in OM, Viale Giuseppe Mazzini n. 140, presso lo studio dell'Avv. e difende per Fortunato Vitale, che lo rappresenta procura speciale a margine del ricorso. - Ricorrente
contro
MINISTERO DELL'INTERNO. - Intimato 3 per l'annullamento della sentenza del Tribunale di OM n. 1639 del 29.1.1999 (R.G. n. 10639/95). Udita la relazione della causa svolta dal Consigliere 2075 Relatore Dott. Giovanni Prestipino nella pubblica udienza del 13.5.2002; Sentito l'Avv. Fortunato Vitale;
Sentito il P.M., nella persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Federico Sorrentino, che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo Con ricorso del 25 ottobre 1991 EL LL TE conveniva davanti al ET del lavoro di OM il Ministero dell'Interno e, premesso di trovarsi in uno stato di totale inabilità lavorativa nonché দ nell'impossibilità di deambulare e di compiere gli atti quotidiani della vita, chiedeva che fosse dichiarato tale suo stato di totale inabilità e che il convenuto fosse condannato a corrispondergli l'indennità di il pagamento dei ratei già accompagnamento, con maturati a decorrere dal giorno in cui era stata presentata la domanda amministrativa. Costituitosi in giudizio, il Ministero convenuto contestava la fondatezza della pretesa avversaria, di cui chiedeva il rigetto. Disposta consulenza tecnica d'ufficio, il ET, rilevato che il consulente aveva riconosciuto che il LL TE "era affetto da lupus eritematoso sistemico senza grave impegno viscerale in trattamento farmacologico e poliartrosi discretamente limitante, con invalidità del 70%", con sentenza del 10 marzo 1994 condannava il Ministero dell'Interno a corrispondere al ricorrente "i ratei maturati e maturandi dell'assegno mensile di assistenza dall'1-3-89", oltre agli accessori. L'appello proposto dal LL TE, che insisteva affinché venisse dichiarato il suo stato di totale inabilità e altresì che fosse riconosciuto il suo diritto ad ottenere l'indennità di accompagnamento, veniva rigettato dal Tribunale di OM, con sentenza del 29 gennaio 1999, in base al rilievo che dalla nuova consulenza tecnica disposta nel giudizio di secondo grado e dal successivo supplemento era risultato che le patologie non raggiungevano il limite di legge. Avverso questa sentenza ha proposto ricorso per cassazione il LL TE in base ad un unico, complesso motivo. Il Ministero dell'Interno non ha svolto attività difensiva. Motivi della decisione Con l'unico motivo del ricorso il LL TE denuncia la violazione e la falsa applicazione degli artt. 1 1. 11 febbraio 1980 n. 18 e 12 1. 30 marzo 1971 n. 118, oltre al vizio di omessa e insufficiente 3 emotivazione su un punto deciso della controversia censure, sostenendo: a) che ildeduce due diverse Tribunale, avendo fatto riferimento alla relazione tecnica d'ufficio per rigettare la sua pretesa diretta ad ottenere l'indennità di accompagnamento, non ha considerato che l'elaborato peritale era del tutto insufficiente, non avendo il consulente d'ufficio chiarito per quale ragione, in un soggetto affetto da insufficienza renale poliartrite ingravescente con M cronica, retinopatia ed altre gravi infermità, la capacità motoria fosse (soltanto) limitata e non del tutto impedita (al contrario di quanto era stato accertato dal consulente di parte in una relazione redatta nel 1997); b) che la sentenza impugnata deve essere pure annullata sul punto in cui, nonostante l'accertamento compiuto dal consulente tecnico d'ufficio, non è stato riconosciuto che esso LL TE verteva in una situazione di totale inabilità. Entrambe le censure sono fondate. In punto di fatto va rilevato che il LL TE con l'atto introduttivo del giudizio di primo grado (depositato il 25 ottobre 1991, come è il caso di precisare, per quanto si dirà fra breve) aveva proposto contro il Ministero dell'Interno due distinte domande, dichiarativa, la seconda dila prima meramente 4 condanna: aveva infatti chiesto, in primo luogo, che puramente e semplicemente, il suo fosse dichiarato, inabilità lavorativa e, in secondo stato di totale luogo, che fosse pure dichiarata la sua impossibilità a deambulare e a compiere gli atti quotidiani della vita allo scopo di ottenere la condanna del convenuto alla di accompagnamento. E corresponsione dell'indennità questa duplice domanda (ivi compresa quella a mero poi rinnovata nell'atto di contenuto dichiarativo) - appello, dopo che il ET di OM aveva riconosciuto la parziale invalidità era del tutto legittima, dal materia dell'invalidità civile momento che nella l'interessato ha bene il diritto di ottenere il (solo) riconoscimento dell'invalidità senza che tale richiesta essere necessariamente collegata a quella di debba condanna della controparte alla erogazione di una prestazione assistenziale;
dovendosi aggiungere che fino al momento dell'entrata in vigore delle disposizioni contenute nella 1. 24 dicembre 1993 n. 537 e nel d.p.r. 21 settembre 1994 n. 698 (previsto dall'art. 11, primo comma, della legge) - con le quali è stata dettata una nuova disciplina in materia di invalidità civile ed è stata posta la distinzione fra il procedimento per l'accertamento dell'esistenza dei requisiti sanitari e il procedimento per la concessione 5 economiche: V. in proposito ladelle provvidenze sentenza della Corte costituzionale n. 156 del 20 maggio 1996 non poteva dubitarsi dell'esistenza della legittimazione passiva in capo al Ministero dell'Interno, e non del Ministero del Tesoro, in tutte le controversie promosse dagli interessati qualunque fosse l'oggetto (e, quindi, anche in quelle instaurate per ottenere una pronuncia meramente dichiarativa dello stato di invalidità). M (in punto diFatte queste necessarie premesse fatto e in linea di diritto), va rilevato che con la sentenza con la quale è stata rigettata l'impugnazione proposta dal LL TE il Tribunale di OM ha affermato, puramente e semplicemente, che il consulente tecnico nominato nel giudizio di appello, le cui conclusioni meritavano di essere condivise, aveva confermato il parere espresso dal consulente nominato dal primo giudice, dal momento che le patologie riscontrate "non raggiungono il limite di legge, anche alla stregua della successiva documentazione sanitaria, oggetto del supplemento di perizia". Da queste argomentazioni è stata tratta la conseguenza secondo cui l'appello doveva essere respinto. Questa motivazione, come risulta evidente, deve essere definita non già sintetica, ma, per un verso, 6 insufficiente e, per un altro verso, omessa, ove si consideri: 1) che il consulente nominato nel giudizio di appello, sia nella relazione tecnica sia nel successivo supplemento, aveva accertato che il LL TE, invalido al 76% nel mese di febbraio 1995, era divenuto invalido al 100% nel mese di gennaio 1997 "in relazione all'ulteriore aggravamento della patologia articolare"; 2) che dalle argomentazioni svolte nella sentenza non risulta che il Tribunale abbia preso in esame la doglianza collegata alla domanda avente per oggetto l'indennità di accompagnamento. Tenuto conto di tutti questi rilievi, poiché risultano evidenti i vizi che inficiano la sentenza impugnata, puntualmente denunciati dal ricorrente, il ricorso deve essere accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata. La causa deve essere rinviata per un nuovo esame ad un altro giudice, che si designa nella Corte di appello di OM e che dovrà sopperire alle carenze di motivazione (e eventualmente di attività, come dovrà pure essere accertato in merito alla domanda relativa all'indennità di accompagnamento) poste in essere nella precedente fase. Il giudice di appello provvederà anche sulle spese del presente giudizio.
P. Q. M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di appello di OM, che pronuncerà anche sulle spese del giudizio di cassazione. Così deciso in OM il 13 maggio 2002 Il Presidente: faluate feey Il Consigliere estensore: Querie IL CANCELLIERE Depositate in Cancelleria 16 OTT. 2002 IL I , D LLO OGNI SPESA, TASSA BO 10 DI RT. A 888 STA ELL'A : PO N IM D 11-6-73 SI A REGISTRO, E DA SEN D TE I ESEN A E IRITTO G LEG D ELLA O D