Sentenza 12 gennaio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 12/01/2001, n. 348 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 348 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2001 |
Testo completo
Aula 'A' LA CORTE SUPR0348/01 NE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Oggetto Presidente Dott. Ettore MERCURIO Lavoro -- Dott. Erminio RAVAGNANI Consigliere Dott. Bruno BATTIMIELLO Consigliere R.G.N. 220/98 Dott. Florindo MINICHIELLO Consigliere Cron..8014 Dott. Giovanni MAMMONE Rel. Consigliere Rep. i ha pronunciato la seguente Ud. 18/01/01 ORD I NAN ZA sul ricorso proposto da: INPS ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in - persona del legale rappresentante pro tempore, IMPS elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, 5.4.91 --- presso 1'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati FABIANI CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE GIUSEPPE, GORGA VINCENZA, PROSPERI VALENTI FAUSTO UFFICIO COPIE MARIA, giusta delega in atti;
Richiesta copia esecutiva dal Sig. MISCIONE ricorrente per diritti L. 11.2.5.0
contro
IL CANCELLIERE elettivamente domiciliato in ROMA VIADREI MAURIZIO, CARLO MIRABELLO 17, presso lo studio dell'avvocato rappresentato e difeso dall'avvocato ZARDO FULVIO, MISCIONE MICHELE, giusta delega in atti;
2001 - controricorrente 24 -1- avverso la sentenza n. 1217/96 del Tribunale di RAVENNA, depositata il 24/12/96 R.G.N. 174/96; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/01/01 dal Consigliere Dott. Giovanni MAMMONE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Pietro ABBRITTI che ha concluso per estinzione del ricorso per rinuncia. -2- O RD I NANZA - Fatto e diritto Con sentenza del 12.12.96 il Tribunale di Ravenna rigettava l'appello proposto dall'INPS avverso la sentenza con cui il Pretore aveva condannato detto Istituto a corrispondere a Drei Maurizio il trattamento di disoccupazione ordinaria con i requisiti ridotti di cui all'art. 7, c. 3, del d.l. 21.3.88 n. 86 (conv. dalla 1. 20.5.88 n. 160), affermando che nelle giornate utili ai fini dell'acquisizione del beneficio dovevano ricomprendersi non solo quelle concretamente lavorate ma anche quelle per cui, pur non essendo stata svolta alcuna prestazione, sussisteva obbligo contributivo. Avverso questa sentenza l'INPS ha proposto ricorso per cassazione, cui controparte resiste con controricorso. In data 16.1.2001 l'Istituto ha depositato, ai sensi dell'art. 390 c.p.c., atto di rinunzia al predetto ricorso. Il difensore del controricorrente aderisce alla rinunzia “subordinatamente alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità". Di tale rinunzia deve prendersi atto e deve emanarsi ordinanza di estinzione del giudizio. Rilevato che nella specie la parte controricorrente non risulta aver aderito personalmente alla rinunzia, ai sensi dell'art. 391, c. 4, la parte rinunziante deve essere condannata alle spese.
p.q.m.
La Corte dichiara estinto il giudizio e condanna l'INPS alle spese in £ 16.000, ed agli onorari in lire 2.000.000. щ енко. Così deciso in Roma il 18.1.2001 Chill fire prensió. Il Presidente си Пле 11.061 I , D T5 MOR 2001 O SA LL S O A 10 , T T 3 3 . A 5 ERE T R I . 'A N ди L 3 7 * ( ད་་་་