Sentenza 14 marzo 2001
Massime • 1
In tema di riabilitazione, non è ostativo alla concessione del beneficio il mancato adempimento delle obbligazioni civili nascenti da condanna relativa alla violazione della normativa in materia di stupefacenti, sotto il profilo del ristoro delle spese sostenute dal Comune per il recupero dei tossicodipendenti, qualora il riabilitando non sia stato posto in condizione di attivarsi per provvedere all'eliminazione delle conseguenze civili della condotta criminosa, in assenza di qualsivoglia richiesta da parte dell'ente locale o di qualche significativa indicazione in sentenza, in ordine ad entità e modalità del risarcimento.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 14/03/2001, n. 665 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 665 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. LISCIOTTO FRANCESCO - Presidente - del 14/03/2001
1. Dott. COLARUSSO VINCZO - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. COSTANZO ZO - Consigliere - N. 1247
3. Dott. SPAGNUOLO ANTONIO - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. LICARI CARLO - Consigliere - N. 019738/2000
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO CORTE DI APPELLO di VENEZIA nei confronti di:
1) FI ZO N. IL 30/03/1964
avverso ORDINANZA del 07/03/2000 TRIB. SORVEGLIANZA di VENEZIA sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SPAGNUOLO ANTONIO lette le conclusioni del P.G. con la richiesta di annullamento con rinvio.
La Corte rileva.
1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe è stata accolta l'istanza di riabilitazione, avanzata da ZO ER in relazione ad una condanna intervenuta per violazione della normativa in materia di sostanze stupefacenti.
2. Ricorre per cassazione il Procuratore generale presso la Corte di appello di Venezia, deducendo la violazione dell'art. 179 co. 4 c.p.p., giacche non sarebbero state adempiute le obbligazioni civili derivanti dal reato in relazioni alle spese sostenute dal Comune per gli interventi di recupero dei tossicodipendenti, spese aventi diretta relazione con il traffico di droga. Ha depositato memoria difensiva l'ER, contestando quanto dedotto con il ricorso.
3. Il ricorso, ad avviso del collegio, non è fondato. È pur vero che. in tema di riabilitazione, l'attivarsi del condannato per l'eliminazione, per quanto possibile. delle conseguenze di ordine civile derivanti dalla condotta criminosa costituisce condizione imprescindibile per l'ottenimento del beneficio;
e ciò anche nel caso in cui sia mancata nel processo penale la costituzione di parte civile. Ma al riguardo (al fine di non introdurre un ingiustificato ostacolo al riabilitando, che sia ritenuto meritevole del beneficio) non può non aversi riguardo anche alla impossibilità di adempiere con particolare riferimento, oltre alla insolvibilità dell'interessato, a tutte le situazioni nelle quali il condannato non sia posto in grado di provvedere a quanto dovuto. Ed è questo anche il caso di condanne per la commissione di reati relativi al traffico di droga, laddove, ove sia assente (come nella fattispecie) una qualsivoglia richiesta da parte del Comune o una qualche significativa indicazione nella sentenza, diventa particolarmente arduo e per alcuni versi arbitrario valutare l'incidenza dell'attività del singolo spacciatore sulle spese sostenute dall'Ente, in virtù delle peculiari competenze assegnategli, per le attività di recupero dei tossicodipendenti.
4. Pertanto, non sussistendo il vizio denunciato, il ricorso va rigettato.
P.Q.M.
La Corte visto l'art. 615 c.p.p. rigetta il ricorso. Così deciso in Roma, il 14 marzo 2001.
Depositato in Cancelleria il 10 gennaio 2002