Cass. pen., sez. IV, sentenza 14/03/2001, n. 665
CASS
Sentenza 14 marzo 2001

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In tema di riabilitazione, non è ostativo alla concessione del beneficio il mancato adempimento delle obbligazioni civili nascenti da condanna relativa alla violazione della normativa in materia di stupefacenti, sotto il profilo del ristoro delle spese sostenute dal Comune per il recupero dei tossicodipendenti, qualora il riabilitando non sia stato posto in condizione di attivarsi per provvedere all'eliminazione delle conseguenze civili della condotta criminosa, in assenza di qualsivoglia richiesta da parte dell'ente locale o di qualche significativa indicazione in sentenza, in ordine ad entità e modalità del risarcimento.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. IV, sentenza 14/03/2001, n. 665
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 665
    Data del deposito : 14 marzo 2001

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