Sentenza 17 giugno 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 17/06/2002, n. 8668 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8668 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2002 |
Testo completo
086 68 / 0 2 C.C. 58897 REPUBBLICA ITALE IN NOM LA CORTE SU LEMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE TRIBUTARIA Tributaria Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Enrico ALTIERI Presidente R.G.N. 954/98 Cron.23784Consigliere Dott. Giulio GRAZIADEI Consigliere - Rep. Dott. Massimo ODDO Rel. Consigliere Dott. Mario CICALA - Ud. 20/11/01 - Consigliere Dott. Achille MELONCELLI CORTE SUPREMA D CASSAZION: - PI VI ha pronunciato la seguente S ENT ENZA N. 58897 sul ricorso proposto da: has domiciliato in ROMA ON GI, elettivamente presso lo studio dell'avvocatoVIALE MAZZINI 25, CONSOLINI MASSIMO, che lo difende unitamente all'avvocato FIVIZZANI ROBERTO, giusta procura a margine;
ricorrente
contro
MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
2001 controricorrente 2321 -1- nonchè
contro
UFF IVA GROSSETO;
- intimato avverso la sentenza n. 20/97 della Commissione tributaria regionale di FIRENZE, depositata il 14/10/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/11/01 dal Consigliere Dott. Mario CICALA;
udito per il ricorrente, l'Avvocato CONSOLINI, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
have udito per il resistente, l'Avvocato dello Stato DE BELLIS, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Carlo DESTRO che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. -2- 954SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Il sig. SE ON ricorre per cassazione deducendo due motivi avverso la sentenza n. 20/11/97 del 14 ottobre 1997 con cui la Commissione Tributaria Regionale della Toscana rigettava l'appello della parte privata e confermava la pronuncia di primo grado di conferma della cartella emessa dall'Ufficio IVA di Grosseto per pene pecuniarie ed interessi per gli anni 1982-1985. La Amministrazione resiste con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorrente deduce con il primo motivo "motivazione inesistente, insufficiente o erronea", Ed in subordine lamenta l'eccessività delle sanzioni inflitte in quanto "penalizzanti qualsiasi attività lavorativa autonoma, mortificanti potenzialità I due motivi, al limite della inammissibilità, debbono essere rigettati. have economiche ed aziendale". Nel primo motivo si accenna genericamente ad una "insufficienza" della motivazione della sentenza impugnata, senza specificare perché essa sarebbe inadeguata. Tenuto conto che i motivi d'appello erano così concepiti: “la decisione in oggetto è apodittica ed immotivata e si è basata su mere affermazioni della controparte. Il calcolo degli interessi della cartella è errato e l'ammontare degli interessi è eccessivo. Il calcolo delle penalità della cartella è errato e la penalità è eccessiva". Dunque la laconica risposta della Commissione Regionale secondo cui "il contribuente non specifica i motivi né documenta la erroneità ed eccessività degli oneri”, è adeguata alla modestia della contestazione. Anche il secondo motivo non contiene alcuna specifica contestazione della pronuncia impugnata, ma si limita a considerare che, se le sanzioni sono esatte, sarebbero eccessive. Ma è di per sé evidente come le sanzioni siano discrezionalmente stabilite dal legislatore, ed il contribuente non specifichi sotto quali profilo esse sarebbero nel caso di specie in contrasto con gli artt. 1,2,3,35,42 della Costituzione. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso, condanna il ricorrente alle spese che liquida 2.150.000 (di cui 2.000.000 per onorari) oltre alle spese prenotate a debito. Così deciso nella camera di consiglio della sezione tributaria il 20 novembre Presidente Jl Relatore M Cical ель ANCELLIEIL CANCELLIERE C1 Amaldo DEPORT C LLERIA Ogg 17 GIU, 2002