Cass. pen., sez. III, sentenza 01/06/2026, n. 20124
CASS
Sentenza 1 giugno 2026

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  • Accolto
    Violazione dell'art. 649 c.p.p. per giudicato pregresso sulla condotta di cessione

    La Corte di Cassazione rileva che, sebbene la Corte d'appello abbia riconosciuto l'esistenza di un giudicato pregresso sulla condotta di cessione, non ha adeguato il dispositivo, non dichiarando l'improcedibilità per tale capo e non epurando l'aumento per la continuazione dalla pena complessiva.

  • Accolto
    Riduzione della pena a seguito dell'annullamento senza rinvio

    La Corte di Cassazione, annullando senza rinvio la sentenza impugnata in relazione alla condotta di cessione perché l'imputato è già stato giudicato per lo stesso fatto con sentenza irrevocabile, procede alla rideterminazione della pena detraendo l'aumento per la continuazione applicato per tale condotta.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 01/06/2026, n. 20124
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 20124
    Data del deposito : 1 giugno 2026

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