CASS
Sentenza 1 giugno 2026
Sentenza 1 giugno 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 01/06/2026, n. 20124 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20124 |
| Data del deposito : | 1 giugno 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: IM DY ET MA nato in [...] il [...] avverso la sentenza del 03/07/2025 della Corte d'appello di Roma Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Silvia Badas;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale PI IN, che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso;
RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 3 luglio 2024 la Corte di appello di Roma in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Roma del 13 luglio 2018, revocato il beneficio della sospensione condizionale della pena, ha confermato nel resto la condanna di IM DY ET MA in ordine al reato di cui all'art. 73, comma 5, dPR 309 del 1990, così riqualificata dal Tribunale l'originaria contestazione, per avere illecitamente detenuto al fine di farne cessione a terzi grammi 1,17 lordi di sostanza stupefacente del tipo cocaina ed avere ceduto a Dalla LA CE un ulteriore quantitativo della stessa sostanza stupefacente. 2. IM DY ET MA, a mezzo del difensore di fiducia, avvocato Pier Giorgio Manca, ha proposto tempestivo ricorso per l'annullamento della sentenza, affidato ad un unico, articolato, motivo, col quale si denuncia, la Penale Sent. Sez. 3 Num. 20124 Anno 2026 Presidente: ACETO ALDO Relatore: DA VI Data Udienza: 17/02/2026 2 violazione dell'art. 649 cod. proc. pen. e il correlato vizio di motivazione in relazione alla invocata dichiarazione di improcedibilità, avanzata con motivi aggiunti, tempestivamente depositati con allegate produzioni documentali. Argomenta che, come emerge dall'ordine di esecuzione della Procura Generale di Roma dell’8 aprile 2024 e dall'estratto della sentenza della Corte di appello di Roma del 9 novembre 2023, irrevocabile il 23 marzo 2024, il ricorrente era già stato giudicato per la condotta di cessione di sostanza stupefacente a Federico DE LA, tuttavia la Corte investita della questione si era limitata a farne menzione senza affrontare la doglianza. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.Il ricorso è fondato. 2. Il motivo censura l'omessa considerazione della doglianza sottoposta al giudice d'appello cui stato domandato di pronunciarsi in merito alla violazione dell'art 649 cod. proc. pen., per essere stato imputato già giudicato per gli stessi fatti con sentenza irrevocabile. Dal vero, nella sentenza impugnata, seppure in termini sintetici, la Corte di merito non si è limitata a dare atto dei motivi aggiunti e del contenuto degli stessi, ma ha affrontato puntualmente la questione affermando che, con riferimento alla condotta di cessione, era effettivamente già intervenuta una decisione definitiva di condanna, dunque un bis in idem, che tuttavia non investiva l'imputazione nella sua integralità, restando estranea al giudicato la contestata detenzione a fini di spaccio. 3. A questa premessa, insindacabile in questa sede trattandosi di una valutazione in fatto, peraltro in alcun modo contraddetta dai documenti agli atti, posto che un banale raffronto fra l'imputazione elevata e quella oggetto della sentenza irrevocabile evidenzia una chiara corrispondenza, sia fattuale che temporale, con riguardo alla condotta di cessione, al medesimo acquirente nello stesso giorno ed orario, mentre il giudicato non contempla la contestata detenzione, non ha tuttavia fatto seguito un dispositivo coerente. La sentenza impugnata infatti, nella parte dispositiva, non contiene né la declaratoria di non doversi procedere, limitatamente alla cessione della sostanza stupefacente, per via del pregresso giudicato, né il conseguente adeguamento del trattamento sanzionatorio, che, essendo già stato individuato dal primo giudice il fatto più grave nella condotta di detenzione, avrebbe dovuto essere epurato dell'aumento per la continuazione irrogato per la cessione. 3 Alla luce di quanto sopra esposto, va, dunque disposto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata in relazione alla condotta di cessione della sostanza stupefacente a CE DE LA, perché l’imputato è già stato giudicato per lo stesso fatto con sentenza irrevocabile. 4. Di conseguenza, fatta applicazione del disposto dell'art. 620 lett. l) cod. proc. pen., a seguito della modifica operata dalla legge 23/6/2017, n. 103, nonché della decisione assunta dalle Sezioni Unite, secondo la quale la Corte di cassazione «pronuncia sentenza di annullamento senza rinvio se ritiene superfluo il rinvio e se può decidere la causa alla stregua degli elementi di fatto già accertati o sulla base delle statuizioni adottate dal giudice di merito, non risultando perciò necessari ulteriori accertamenti di fatto», ritiene il Collegio che la sentenza impugnata possa essere annullata senza rinvio, con riduzione della pena inflitta (Sez. U, n. 3464 del 30/11/2017, dep. 2018, [...], Rv. 271831; Sez. 2, Sentenza n. 4594 del 17/01/2018, Rv. 272019 - 01; Sez. 6, Sentenza n. 12391 del 18/01/2018, Rv. 272458 - 01. Per un'affermazione dello stesso principio in materia di sospensione condizionale della pena si vedano Sez. 2 - , Sentenza n. 17010 del 17/03/2022, Rv. 283114 - 01; Sez. 5 - , Sentenza n. 845 del 26/10/2020, dep. 2021, Rv. 280400 - 01). Il tribunale ha determinato un aumento per la continuazione, relativamente al delitto di cessione di sostanze stupefacenti, in tre mesi di reclusione e 300 € di multa, aumento che deve essere pertanto detratto dalla pena complessiva, operandosi la riduzione per il rito direttamente sulla pena base, quale già determinata dal primo giudice in sei mesi di reclusione e 1.200 € di multa, così per una pena finale di quattro mesi di reclusione e 800 € di multa.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente al trattamento sanzionatorio, rideterminando la pena in mesi quattro di reclusione e 800 euro di multa. Così deciso il 17 febbraio 2026. Il Consigliere estensore Il Presidente VI DA ALDO ACETO
udita la relazione svolta dal Consigliere Silvia Badas;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale PI IN, che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso;
RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 3 luglio 2024 la Corte di appello di Roma in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Roma del 13 luglio 2018, revocato il beneficio della sospensione condizionale della pena, ha confermato nel resto la condanna di IM DY ET MA in ordine al reato di cui all'art. 73, comma 5, dPR 309 del 1990, così riqualificata dal Tribunale l'originaria contestazione, per avere illecitamente detenuto al fine di farne cessione a terzi grammi 1,17 lordi di sostanza stupefacente del tipo cocaina ed avere ceduto a Dalla LA CE un ulteriore quantitativo della stessa sostanza stupefacente. 2. IM DY ET MA, a mezzo del difensore di fiducia, avvocato Pier Giorgio Manca, ha proposto tempestivo ricorso per l'annullamento della sentenza, affidato ad un unico, articolato, motivo, col quale si denuncia, la Penale Sent. Sez. 3 Num. 20124 Anno 2026 Presidente: ACETO ALDO Relatore: DA VI Data Udienza: 17/02/2026 2 violazione dell'art. 649 cod. proc. pen. e il correlato vizio di motivazione in relazione alla invocata dichiarazione di improcedibilità, avanzata con motivi aggiunti, tempestivamente depositati con allegate produzioni documentali. Argomenta che, come emerge dall'ordine di esecuzione della Procura Generale di Roma dell’8 aprile 2024 e dall'estratto della sentenza della Corte di appello di Roma del 9 novembre 2023, irrevocabile il 23 marzo 2024, il ricorrente era già stato giudicato per la condotta di cessione di sostanza stupefacente a Federico DE LA, tuttavia la Corte investita della questione si era limitata a farne menzione senza affrontare la doglianza. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.Il ricorso è fondato. 2. Il motivo censura l'omessa considerazione della doglianza sottoposta al giudice d'appello cui stato domandato di pronunciarsi in merito alla violazione dell'art 649 cod. proc. pen., per essere stato imputato già giudicato per gli stessi fatti con sentenza irrevocabile. Dal vero, nella sentenza impugnata, seppure in termini sintetici, la Corte di merito non si è limitata a dare atto dei motivi aggiunti e del contenuto degli stessi, ma ha affrontato puntualmente la questione affermando che, con riferimento alla condotta di cessione, era effettivamente già intervenuta una decisione definitiva di condanna, dunque un bis in idem, che tuttavia non investiva l'imputazione nella sua integralità, restando estranea al giudicato la contestata detenzione a fini di spaccio. 3. A questa premessa, insindacabile in questa sede trattandosi di una valutazione in fatto, peraltro in alcun modo contraddetta dai documenti agli atti, posto che un banale raffronto fra l'imputazione elevata e quella oggetto della sentenza irrevocabile evidenzia una chiara corrispondenza, sia fattuale che temporale, con riguardo alla condotta di cessione, al medesimo acquirente nello stesso giorno ed orario, mentre il giudicato non contempla la contestata detenzione, non ha tuttavia fatto seguito un dispositivo coerente. La sentenza impugnata infatti, nella parte dispositiva, non contiene né la declaratoria di non doversi procedere, limitatamente alla cessione della sostanza stupefacente, per via del pregresso giudicato, né il conseguente adeguamento del trattamento sanzionatorio, che, essendo già stato individuato dal primo giudice il fatto più grave nella condotta di detenzione, avrebbe dovuto essere epurato dell'aumento per la continuazione irrogato per la cessione. 3 Alla luce di quanto sopra esposto, va, dunque disposto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata in relazione alla condotta di cessione della sostanza stupefacente a CE DE LA, perché l’imputato è già stato giudicato per lo stesso fatto con sentenza irrevocabile. 4. Di conseguenza, fatta applicazione del disposto dell'art. 620 lett. l) cod. proc. pen., a seguito della modifica operata dalla legge 23/6/2017, n. 103, nonché della decisione assunta dalle Sezioni Unite, secondo la quale la Corte di cassazione «pronuncia sentenza di annullamento senza rinvio se ritiene superfluo il rinvio e se può decidere la causa alla stregua degli elementi di fatto già accertati o sulla base delle statuizioni adottate dal giudice di merito, non risultando perciò necessari ulteriori accertamenti di fatto», ritiene il Collegio che la sentenza impugnata possa essere annullata senza rinvio, con riduzione della pena inflitta (Sez. U, n. 3464 del 30/11/2017, dep. 2018, [...], Rv. 271831; Sez. 2, Sentenza n. 4594 del 17/01/2018, Rv. 272019 - 01; Sez. 6, Sentenza n. 12391 del 18/01/2018, Rv. 272458 - 01. Per un'affermazione dello stesso principio in materia di sospensione condizionale della pena si vedano Sez. 2 - , Sentenza n. 17010 del 17/03/2022, Rv. 283114 - 01; Sez. 5 - , Sentenza n. 845 del 26/10/2020, dep. 2021, Rv. 280400 - 01). Il tribunale ha determinato un aumento per la continuazione, relativamente al delitto di cessione di sostanze stupefacenti, in tre mesi di reclusione e 300 € di multa, aumento che deve essere pertanto detratto dalla pena complessiva, operandosi la riduzione per il rito direttamente sulla pena base, quale già determinata dal primo giudice in sei mesi di reclusione e 1.200 € di multa, così per una pena finale di quattro mesi di reclusione e 800 € di multa.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente al trattamento sanzionatorio, rideterminando la pena in mesi quattro di reclusione e 800 euro di multa. Così deciso il 17 febbraio 2026. Il Consigliere estensore Il Presidente VI DA ALDO ACETO