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Sentenza 23 ottobre 2023
Sentenza 23 ottobre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 23/10/2023, n. 43099 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 43099 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: RM NL nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 08/02/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMA udita la relazione svolta dal Consigliere MICAELA SERENA CURAMI;
lette le conclusioni del PG, PASQUALE SERRAO D'AQUINO, che ha chiesto declaratoria di inammissibilità del ricorso 1 Penale Sent. Sez. 1 Num. 43099 Anno 2023 Presidente: CENTOFANTI FRANCESCO Relatore: CURAMI MICAELA SERENA Data Udienza: 27/06/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con il provvedimento impugnato, il Tribunale di sorveglianza di Roma ha respinto l'istanza di affidamento in prova avanzata da CA RM, in relazione alla pena espianda pari ad anni tre, mesi nove e giorni dieci di reclusione, per i reati di associazione per delinquere e plurime ricettazioni, commessi tra il 2013 ed il 2014. 1.1. Osservava il Tribunale come l'istante, pluripregiudicato e più volte sottoposto a misure alternative - nel 1996, 2005 e 2006 - e già sottoposto alla misura della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nel Comune di Roma, si fosse più volte reso inottemperante agli obblighi della misura, non tenendo buona condotta, accompagnandosi a persone pregiudicate e non rendendosi facilmente reperibile, come da nota del Commissariato PS Esposizione del 2/04/2022; ancora rilevava come a suo carico figurassero plurime pendenze per i reati di atti persecutori, violazione delle misure di prevenzione, disastro ambientale e ricettazione. Infine osservava il Tribunale come il RM risulti vivere in un alloggio oggetto di confisca. 2. RM propone, tramite il proprio difensore, ricorso per cassazione, articolando due motivi di ricorso. 2.1 Con il primo motivo denuncia la nullità dell'impugnata ordinanza per assoluta mancanza di motivazione in ordine alla rilevanza degli elementi di prova acquisiti in fase istruttoria. Si duole in particolare il ricorrente che il Tribunale non abbia tenuto conto dei numerosi elementi positivi costituiti dalle produzioni documentali della difesa e dalla relazione socio familiare dell'assistente sociale del 17 giugno 2022; precisamente quest'ultima evidenziava come il condannato avesse riconosciuto gli errori del passato esprimendo un parere positivo alla fruizione da parte del c:ondannato della misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale. Del pari risulta totalmente pretermessa la relazione UEPE da cui emerge che il condannato ha svolto attività lavorativa senza soluzione di continuità dal 2018 e che egli è impegnato in un'attività di volontariato da alcuni mesi. Censura in sostanza la difesa del ricorrente il fatto che il Tribunale, dopo aver disposto integrazione istruttorie, anche in relazione al domicilio del condannato, non ne abbia poi tenuto conto omettendo sul punto qualsivoglia motivazione. 2.2. Con il secondo motivo denuncia la nullità dell'ordinanza impugnata ex art. 606 lett. e) cod. proc. pen. per manifesta contraddittorietà della motivazione. Nella propria valutazione argomentativa il Tribunale ha conferito prevalente importanza ad elementi incerti, di dubbia, evoluzione e comunque temporalmente datati, quali le pendenze, a fronte della presenza di elementi 2 certi, comprovati dalle produzioni difensive sulle quali nulla ha dedotto il Tribunale, e che manifestano al contrario il ravvedimento che ha contraddistinto la vita del condannato dal 2018 ad oggi. 3. Il Sostituto Procuratore generale presso questa Corte, dotti. Pasquale Serrao D'Aquino, ha fatto pervenire requisitoria scritta con la quale ha chiesto l'inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso va dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza , • 1.1. Va ricordato che l'affidamento in prova al servizio sociale richiede che, attraverso la partecipazione all'opera di rieducazione, sia positivamente avviato quel processo di revisione critica dei disvalori che hanno determinato la condotta deviante;
inoltre, l'affidamento in prova richiede il giudizio, ulteriore, di idoneità della misura al raggiungimento della completa emenda, in base al livello dei progressi compiuti nel trattamento. Rientra nella discrezionalità del giudice di merito e non è censurabile in sede di legittimità, se sorretto da motivazione adeguata e rispondente ai canoni logici, il giudizio sull'idoneità o meno, a raggiungere tale risultato finale, delle varie misure alternative (Sez. 1, n. 652 del 10/02/1992, Caroso, Rv. 189375). Le fonti di conoscenza che il Tribunale di sorveglianza è chiamato a valutare sono sia il reato commesso, i precedenti penali, le pendenze processuali e le informazioni di polizia, sia la condotta carceraria ed i risultati dell'indagine socio- familiare operata dalle strutture di osservazione, onde verificare la sussistenza di elementi positivi che facciano ragionevolmente ritenere la proficuità dell'affida- mento, quali l'assenza di nuove denunzie, il ripudio delle condotte devianti passate, l'adesione ai valori socialmente condivisi, l'attaccamento al contesto familiare, la condotta di vita attuale, la congruità della condanna e l'eventuale buona prospettiva risocializzante (Sez. 1, n. 1410 del 30/10/2019, Rv. 277924). 2. Nel caso di specie, nessuno dei superiori principi risulta violato. Il Tribunale ha dato conto delle ragioni per le quali ha ritenuto di escludere l'applicabilità delle misure alternative richieste, con un discorso giusl:ificativo privo di mende, correttamente incentrato sulla constatazione, emersa dagli atti esaminati, dell'assenza di significativi progressi trattamentali e di un adeguato processo di revisione critica del proprio passato deviante. Il ricorrente si limita ad opporre censure in fatto, senza confrontarsi con le argomentazioni poste a sostegno dell'ordinanza impugnata, chiedendo la 3 rivalutazione di elementi di fatto asseritamente trascurati, rivalutazione inibita in sede di legittimità. In conclusione, la valutazione di merito condotta dal Tribunale di sorveglianza risulta sottratta a qualunque possibilità di sindacato in sede di legittimità, non facendo emergere alcun vizio motivazionale e profili di contrasto con il dato normativo, risultando altresì conforme al principio di gradualità nell'accesso ai benefici extra- murari. Sul punto, si deve ribadire che il Tribunale di sorveglianza, "anche quando siano emersi elementi positivi nel comportamento del detenuto, può legittimamente ritenere necessario un ulteriore periodo di osservazione e lo svolgimento di altri esperimenti premiali, al fine di verificare l'attitudine del soggetto ad adeguarsi alle prescrizioni" (Sez. 1, n. 22443 del 17/01/2019, Froncillo, Rv. 276213). g. Alla luce delle considerazioni che precedono, si impone la declaratoria di inammissibilità del ricorso;
tale decisione postula la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 27/06/2023
lette le conclusioni del PG, PASQUALE SERRAO D'AQUINO, che ha chiesto declaratoria di inammissibilità del ricorso 1 Penale Sent. Sez. 1 Num. 43099 Anno 2023 Presidente: CENTOFANTI FRANCESCO Relatore: CURAMI MICAELA SERENA Data Udienza: 27/06/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con il provvedimento impugnato, il Tribunale di sorveglianza di Roma ha respinto l'istanza di affidamento in prova avanzata da CA RM, in relazione alla pena espianda pari ad anni tre, mesi nove e giorni dieci di reclusione, per i reati di associazione per delinquere e plurime ricettazioni, commessi tra il 2013 ed il 2014. 1.1. Osservava il Tribunale come l'istante, pluripregiudicato e più volte sottoposto a misure alternative - nel 1996, 2005 e 2006 - e già sottoposto alla misura della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nel Comune di Roma, si fosse più volte reso inottemperante agli obblighi della misura, non tenendo buona condotta, accompagnandosi a persone pregiudicate e non rendendosi facilmente reperibile, come da nota del Commissariato PS Esposizione del 2/04/2022; ancora rilevava come a suo carico figurassero plurime pendenze per i reati di atti persecutori, violazione delle misure di prevenzione, disastro ambientale e ricettazione. Infine osservava il Tribunale come il RM risulti vivere in un alloggio oggetto di confisca. 2. RM propone, tramite il proprio difensore, ricorso per cassazione, articolando due motivi di ricorso. 2.1 Con il primo motivo denuncia la nullità dell'impugnata ordinanza per assoluta mancanza di motivazione in ordine alla rilevanza degli elementi di prova acquisiti in fase istruttoria. Si duole in particolare il ricorrente che il Tribunale non abbia tenuto conto dei numerosi elementi positivi costituiti dalle produzioni documentali della difesa e dalla relazione socio familiare dell'assistente sociale del 17 giugno 2022; precisamente quest'ultima evidenziava come il condannato avesse riconosciuto gli errori del passato esprimendo un parere positivo alla fruizione da parte del c:ondannato della misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale. Del pari risulta totalmente pretermessa la relazione UEPE da cui emerge che il condannato ha svolto attività lavorativa senza soluzione di continuità dal 2018 e che egli è impegnato in un'attività di volontariato da alcuni mesi. Censura in sostanza la difesa del ricorrente il fatto che il Tribunale, dopo aver disposto integrazione istruttorie, anche in relazione al domicilio del condannato, non ne abbia poi tenuto conto omettendo sul punto qualsivoglia motivazione. 2.2. Con il secondo motivo denuncia la nullità dell'ordinanza impugnata ex art. 606 lett. e) cod. proc. pen. per manifesta contraddittorietà della motivazione. Nella propria valutazione argomentativa il Tribunale ha conferito prevalente importanza ad elementi incerti, di dubbia, evoluzione e comunque temporalmente datati, quali le pendenze, a fronte della presenza di elementi 2 certi, comprovati dalle produzioni difensive sulle quali nulla ha dedotto il Tribunale, e che manifestano al contrario il ravvedimento che ha contraddistinto la vita del condannato dal 2018 ad oggi. 3. Il Sostituto Procuratore generale presso questa Corte, dotti. Pasquale Serrao D'Aquino, ha fatto pervenire requisitoria scritta con la quale ha chiesto l'inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso va dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza , • 1.1. Va ricordato che l'affidamento in prova al servizio sociale richiede che, attraverso la partecipazione all'opera di rieducazione, sia positivamente avviato quel processo di revisione critica dei disvalori che hanno determinato la condotta deviante;
inoltre, l'affidamento in prova richiede il giudizio, ulteriore, di idoneità della misura al raggiungimento della completa emenda, in base al livello dei progressi compiuti nel trattamento. Rientra nella discrezionalità del giudice di merito e non è censurabile in sede di legittimità, se sorretto da motivazione adeguata e rispondente ai canoni logici, il giudizio sull'idoneità o meno, a raggiungere tale risultato finale, delle varie misure alternative (Sez. 1, n. 652 del 10/02/1992, Caroso, Rv. 189375). Le fonti di conoscenza che il Tribunale di sorveglianza è chiamato a valutare sono sia il reato commesso, i precedenti penali, le pendenze processuali e le informazioni di polizia, sia la condotta carceraria ed i risultati dell'indagine socio- familiare operata dalle strutture di osservazione, onde verificare la sussistenza di elementi positivi che facciano ragionevolmente ritenere la proficuità dell'affida- mento, quali l'assenza di nuove denunzie, il ripudio delle condotte devianti passate, l'adesione ai valori socialmente condivisi, l'attaccamento al contesto familiare, la condotta di vita attuale, la congruità della condanna e l'eventuale buona prospettiva risocializzante (Sez. 1, n. 1410 del 30/10/2019, Rv. 277924). 2. Nel caso di specie, nessuno dei superiori principi risulta violato. Il Tribunale ha dato conto delle ragioni per le quali ha ritenuto di escludere l'applicabilità delle misure alternative richieste, con un discorso giusl:ificativo privo di mende, correttamente incentrato sulla constatazione, emersa dagli atti esaminati, dell'assenza di significativi progressi trattamentali e di un adeguato processo di revisione critica del proprio passato deviante. Il ricorrente si limita ad opporre censure in fatto, senza confrontarsi con le argomentazioni poste a sostegno dell'ordinanza impugnata, chiedendo la 3 rivalutazione di elementi di fatto asseritamente trascurati, rivalutazione inibita in sede di legittimità. In conclusione, la valutazione di merito condotta dal Tribunale di sorveglianza risulta sottratta a qualunque possibilità di sindacato in sede di legittimità, non facendo emergere alcun vizio motivazionale e profili di contrasto con il dato normativo, risultando altresì conforme al principio di gradualità nell'accesso ai benefici extra- murari. Sul punto, si deve ribadire che il Tribunale di sorveglianza, "anche quando siano emersi elementi positivi nel comportamento del detenuto, può legittimamente ritenere necessario un ulteriore periodo di osservazione e lo svolgimento di altri esperimenti premiali, al fine di verificare l'attitudine del soggetto ad adeguarsi alle prescrizioni" (Sez. 1, n. 22443 del 17/01/2019, Froncillo, Rv. 276213). g. Alla luce delle considerazioni che precedono, si impone la declaratoria di inammissibilità del ricorso;
tale decisione postula la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 27/06/2023