Sentenza 3 aprile 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 03/04/2001, n. 4891 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4891 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2001 |
Testo completo
AULA "B" N 89 1/01 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO R.G.N. LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 2758/98 SEZIONE LAVORO OGGETTO: Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: lavoro Dott. US Ianniruberto Presidente Cron. 10472 Dott. Giovanni Prestipino Consigliere Rep. Dott. Alberto Spanò Cons. Rel. Ud. 18 di- Capitanio Consigliere Dott. Natale cembre 2000 Dott. Raffaele Foglia Consigliere ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: elettivamente domiciliata in Roma, Piazza SS.mi TA MA, Apostoli n. 81, presso l'avv. Michele Vietti che, unitamente agli avvocati Bruno Poy e Sandro Delmastro Delle Vedove, la rappresenta e difende giusta delega in atti;
- ricorrente 5519
contro
I.N.P.S., Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale, elettivamente domiciliato in Roma, via della Frezza n. 17, AvvocaturaB. Centrale dell'Istituto, presso gli avvocati Antonio Sgroi, Mario Poti e Anto- 1 nietta Coretti che lo rappresentano e difendono giusta delega in atti;
controricorrente avverso la sentenza n. 573/97, decisa il 7 ottobre 1997 e pubbli- cata il 23 ottobre 1997, resa dal Tribunale di Biella nel procedi- mento n. 900/96 R. G.; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18 dicembre 2000 dal Relatore Cons. Dott. Alberto Spanò; udito l'avv. Domenico Ponturo per delega dell'avv. Sgroi, nell'interesse dell'I.N.P.S.; udito il P.M. che, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Pietro Abritti, ha concluso per il rigetto del ricorso;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con decreti ingiuntivi in data 6 maggio e 2 settembre 1994, il PR di Biella intimava all'odierna ricorrente MA TA di versare in favore dell'I.N.P.S. l'importo complessivo di lire 229.727.217 per evasione contributiva relativa a dipendenti della ditta Manifattura Alpi di PE AN, ritenuta un soggetto solo formalmente distinto da quello che in effetti gestiva l'attività. La TA proponeva opposizione, respinta dal PR di Biella con sentenza n. 421 in data 17 22 maggio 1996, e successivamente appello, disatteso dal Tribunale di Biella con sentenza n. 573/97, in data 7 - 23 ottobre 1997. Il Collegio di merito, a sostegno della decisione osservava, per quanto rileva in questa sede, non esser necessaria l'integrazione 2 del contraddittorio ai sensi dell'art. 102 cpc, atteso che la do- manda era avanzata solamente nei riguardi della ditta TA, non anche nei riguardi della Manifattura Alpi, soggetto considerato fittizio, cui nulla veniva richiesto. Osservava che i verbali di accertamento redatti dagli Ispettori dell'I.N.P.S. sono idonei all'emissione del decreto ingiuntivo, essendo rimessa al giudizio di opposizione la conferma dei relati- vi assunti. Rilevava che la contestazione circa l'avvenuto superamento dei li- miti dimensionali era preclusa in grado di appello, posto che nul- la al riguardo era stato eccepito nel corso del giudizio di primo grado. Osservava che l'iscrizione nell'albo delle imprese artigiane ben poteva esser superata mediante disapplicazione del relativo atto amministrativo da parte del giudice, sulla base dell'accertato su- peramento del limite dimensionale, all'esito delle risultanze pro- batorie acquisite. Avverso la sentenza, notificata in data 4 dicembre 1997, propone ricorso per cassazione MA TA, con atto notificato in data 2 febbraio 1998; deduce a sostegno otto motivi. resiste con controricorso notificato in data 6 marzo L'I.N.P.S. 1998. MOTIVI DELLA DECISIONE Col primo motivo si denuncia, con implicito riferimento al n. 3 dell'art. 360 cpc, la violazione degli artt. 101 e 102 cpc, in re- 3 Л lazione all'art. 1415 cc. Si afferma che il giudizio si doveva svolgere in contraddittorio con la Manifattura Alpi di PE AN, figlio della TA. Col secondo motivo si denuncia, con implicito riferimento al n. 3 dell'art. 360 cpc, la violazione degli artt. 633, 635, 638 cpc, in relazione all'art. 125 cpc e ancora agli artt. 1292, 1414, 1415 CC. Si afferma che l'azione monitoria non poteva essere svolta se non con estensione del contraddittorio al preteso interposto fittizio. I due motivi vanno esaminati congiuntamente, essendo intesi a denunciare la nullità del giudizio in quanto instaurato, nella fase monitoria come in quella a cognizione piena, nei riguardi del solo soggetto ritenuto l'effettivo imprenditore, non anche nei riguardi della ditta individuale PE AN, considerata dall'Istituto come fittizia. La censura non è fondata. Invero il Tribunale ha escluso la sussistenza di un'ipotesi di litisconsorzio necessario ponendo in rilievo che la domanda era avanzata solamente nei riguardi della ditta TA, non anche nei riguardi della Manifattura Alpi, cui nulla veniva richiesto. Tale considerazione non è investita dai motivi in esame, ove tra l'altro non si censura il rilievo circa l'inesistenza quale effettivo centro di imputazioni della Manifattura Alpi, ed appare pienamente convincente dal momento che l'Istituto si è limitato ad avanzare la domanda con riguardo alla sola situazione dell'odierna ricorrente. л Col terzo mezzo si denuncia, con implicito riferimento al n. 3 dell'art. 360 cpc, la violazione dell'art. 4 legge 8 agosto 1985 n. 443. Si Osserva che, anche prescindere dalla unicità о meno dell'entità aziendale ispezionata, non sarebbero travalicati i li- miti perché l'azienda possa essere considerata artigiana. Si afferma che l'I.N.P.S. non ha "fornito precisa e rigorosa prova al riguardo" pur se l'onere della prova nel giudizio di opposizio- ne era a suo carico. Detto terzo motivo va esaminato unitamente al settimo col quale si denuncia, senza indicare l'ipotesi di ricorso per cassazione in cui il rilievo troverebbe collocazione, ma con richiamo ai numeri 3, 4, 5 e 6 dell'art. 360 cpc, la violazione dell'art. 437 cpc, si assume che non sarebbe stato provato il requisito numerico e si sostiene che, pertanto, la domanda dell'I.N.P.S. doveva essere re- spinta. Le doglianze vanno disattese in quanto non attinenti alla ratio della decisione impugnata. Il Tribunale ha infatti argomentato nel senso che la contestazione circa l'avvenuto superamento del limite dimensionale di cui all'art. 4 legge 443/85 non è mai stata formulata in primo grado ed ha quindi escluso la fondatezza dell'appello essendo preclusa ogni questione al riguardo ai sensi dell'art. 437 secondo comma cpc. Ha ancora osservato che non si verte nell'ambito delle ecce- 5 n zioni improprie o mere difese, riguardando le contestazioni mosse dall'appellante "fatti nuovi, totalmente diversi da quelli pro- spettati in primo grado, tali da introdurre nel processo nuovi te- mi di indagine". La ricorrente non censura il rilievo del Tribunale che il supera- mento del limite numerico non è mai stato contestato in primo gra- do e non indica gli atti della fase di merito in cui la relativa questione sarebbe stata prospettata, ma solo si limita a criticare siccome "sbrigativa" l'affermazione del PR nel senso che non vi è questione da parte dell'opponente al riguardo, senza specifi- care peraltro le ragioni che imponevano una motivazione più ampia al di là del mero rilievo della circostanza. Neppure viene censurata l'affermazione del Tribunale, non potersi sollevare per la prima volta in grado di appello la contestazione circa il superamento dei limiti numerici, trattandosi di eccezione in senso stretto. Al riguardo infatti la ricorrente si limita a richiamare il prin- cipio, mai contestato ed anzi fatto proprio dal Tribunale, per cui il divieto di nuove eccezioni in appello non riguarda le mere di- fese ma non chiarisce le ragioni per cui non sarebbe esatta la statuizione della sentenza di appello nel senso che è stato avan- zato un argomento che introduce fatti nuovi, totalmente diversi da quelli prospettati in primo grado, tale da introdurre nel processo un nuovo tema di indagine. Л Col quarto mezzo si denuncia, con implicito riferimento al n. 3 dell'art. 360 cpc, la violazione dell'art. 4, comma 2, n. 1 legge 8 agosto 1985 n. 443 nonché, con implicito riferimento al n. 5 dell'art. 360 cpc, il difetto di motivazione sul punto. Si afferma che nei verbali di ispezione non è stata considerata la presenza di apprendisti che non dovevano esser conteggiati ai fini del superamento dei limiti dimensionali dell'impresa artigiana. La ricorrente non indica però gli atti della fase di merito dai quali risulti essere stata prospettata la circostanza dell'occupa- zione di lavoratori apprendisti mantenuti in servizio dopo la qua- lificazione, non computabili per disposto normativo ai fini del limite dimensionale dell'impresa artigiana. Per effetto del noto principio di autosufficienza, nel ricorso per cassazione deve essere offerto ogni elemento idoneo alla decisione al Giudice di legittimità, che, per i limiti della sua cognizione, non può accertare direttamente la verità delle affermazioni delle parti о il contenuto degli atti (memorie о documenti) ove l'argomento sarebbe stato introdotto o trattato. Si deve dunque considerare l'eccezione come nuova e introdotta per la prima volta nel giudizio di legittimità. Il rilievo non può quindi trovare ac- coglimento in questa sede poiché "nel giudizio di cassazione, che ha per oggetto solo la revisione della sentenza in rappor- to alla regolarità formale del processo ed alle questioni di diritto proposte, non sono proponibili nuove questioni di 7 diritto о temi di contestazione diversi da quelli dedotti nel giudizio di merito, tranne che non si tratti di questioni rileva- bili di ufficio 0, nell'ambito delle questioni trattate, di nuovi profili di diritto compresi nel dibattito e fondati II, 13 sugli stessi elementi di fatto dedotti" (Cass. civ., sez. luglio 1996, n. 6356, conformi ex pluribus, Cass. civ., sez. I, 22 Cass. civ., sez. I, 12 febbraio 1998, n. gennaio 1998, n. 570, 1496, Cass. civ., sez. II, 15 maggio 1998, n. 4900, Cass. civ., sez. II, 13 luglio 1996, n. 6356, Cass. civ., sez. lav., 29 marzo 1996, n. 2905). Col quinto mezzo si denuncia, con implicito riferimento al n. 3 dell'art. 360 cpc, la violazione dell'art. 7 legge 8 agosto 1985 n. 443, con riferimento all'avvenuta iscrizione nell'albo delle imprese artigiane nonché, con implicito riferimento al n. dell'art. 360 cpc, il difetto di motivazione sul punto. Si afferma che gravava sull'I.N.P.S. l'onere di ricorrere per la cancellazione, ove avesse ritenuto insussistenti i presupposti per l'iscrizione; e in mancanza non poteva essere disatteso un accer- tamento costitutivo. Si afferma, testualmente, che "il PR non avrebbe potuto giun- gere ad alcuna pronuncia di condanna dell'opponente senza previa disapplicazione dell'atto amministrativo ai sensi dell'art. 5 leg- ge 20 marzo 1965 n. 2248 all. E". Tale appunto è stata la decisione del Tribunale che ha osservato 8 che l'atto amministrativo di iscrizione ben può essere disapplica- to dal giudice il quale deve accertare l'appartenenza alla catego- ria delle imprese artigiane in base ai criteri enunciati dalla legge, atteso che l'avvenuta iscrizione è priva anche del valore di presunzione semplice. La censura da parte della ricorrente risulta dunque scarsamente comprensibile prima ancora che infondata. È appena il caso di osservare che ove l'affermazione, sopra ripor- tata con le stesse parole usate dalla ricorrente, venga letta nel senso che il PR, pur non tenendo conto dell'atto amministra- tivo di iscrizione, non avrebbe esplicitamente dichiarato di di- sapplicarlo (tale sembra essere l'unico significato plausibile, ancorchè non chiaramente enunciato, delle espressioni formulate nel ricorso) la censura non può essere presa in considerazione siccome del tutto nuova. Col sesto motivo si afferma, senza indicare l'ipotesi di ricorso per cassazione in cui il rilievo troverebbe collocazione, esser complementare il requisito numerico e doversi comunque effettuare il conteggio con elasticità, essendo influenti sconfinamenti mo- mentanei. La censura non è fondata poiché il Tribunale ha escluso la sussi- stenza dell'ipotesi di superamento occasionale e d'altro canto la ricorrente, in violazione del principio di autosufficienza del ri- corso, non precisa l'ambito temporale in cui il superamento sareb- be stato confinato e soprattutto non indica in quali termini la questione sarebbe stata prospettata nel corso del giudizio di me- rito. Il settimo motivo è già stato esaminato congiuntamente al terzo e disatteso. Con l'ottavo motivo si denuncia, senza indicare l'ipotesi di ri- corso per cassazione in cui il rilievo troverebbe collocazione, l'erronea valutazione degli elementi di fatto, la carenza di prova degli assunti dell'I.N.P.S., l'insufficiente e contraddittoria mo- tivazione circa la valutazione delle prove testimoniali. Ed invero il controllo sulla logicità del giudizio, riservato alla Corte Suprema, non può risolversi in un'ulteriore valutazione de- gli elementi sottoposti all'esame del giudice del merito, con ap- prezzamento dell'eventuale ingiustizia della sentenza impugnata. Altro è l'insufficienza della motivazione, ossia la mancanza di ragioni, altro l'ingiustizia della decisione, ossia la mancanza di buone ragioni. La sentenza di merito è valida purché il giudice dica quali argomenti lo abbiano guidato a decidere come ha deciso. La bontà della soluzione adottata non può essere sindacata in cas- sazione sulla base di critiche che attengono alla inadeguatezza della decisione per un diverso apprezzamento delle risultanze di causa. La Corte regolatrice è tenuta soltanto a verificare la sussistenza di "ragioni sufficienti", posto che all'obbligo forma- le di motivare si affianca l'obbligo di esprimere in modo ade- guato il proprio convincimento, risolvendo la questione di fatto secondo canoni metodologici indicati nel codice di rito ecomun- 10 1 que desumibili dai principi fondamentali dell'ordinamento giuridi- CO. La lunga ed approfondita elaborazione giurisprudenziale ha ben po- sto in rilievo che il controllo sulla motivazione non può servire a mettere in discussione il convincimento in fatto espresso dal giudice a quo, che come tale è incensurabile, ma costituisce lo strumento attraverso il quale si può valutare solamente la le- gittimità della base di quel convincimento e neppure consente di valutare l'eventuale ingiustizia in fatto della sentenza, ma solo un mero sintomo di ingiustizia;
pertanto il vizio riscontrato deve riguardare un punto decisivo, tale, cioè da render possibi- le una diversa soluzione ove il relativo errore non fosse stato commesso (ex plurimis, Cass., 16 gennaio 1996 n. 326, Cass. 29 febbraio 1992, n. 2476; Cass. 16 aprile 1988, n. 2989; Cass. 5 novembre 1987 n. 8118; Cass. 15 dicembre 1987, n. 9280; Cass. 17 giugno 1985, n. 3653; Cass. 2 febbraio 1982, n. 625, Cass. 16 giugno 1981, n. 3920). L'identificazione del punto (o dei punti) oggetto della lacuna lamentata non può essere rimessa alla Corte cui venga genericamente espressa la doglianza di motivazione vi- ziata per il principio di autosufficienza del ricorso e per il carattere limitato del mezzo di impugnazione, è onere della par- te ricorrente indicare quali siano le circostanze e gli elemen- ti rispetto ai quali invoca il controllo di logicità, sotto il profilo dell'apprezzamento della "causalità dell'errore" e quin- di della decisività di tali circostanze (v. Cass. 18 settembre 11 1986, n. 5656). Spetta al giudice di merito individuare le fonti del proprio con- vincimento, e, all'uopo, valutare le prove, controllarne l'atten- dibilità e la concludenza, scegliere, tra le risultanze pro- batorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in di- scussione;
la Corte di legittimità, lungi dal riesaminare e valu- tare il merito della causa, deve soltanto controllare, sotto il profilo logico formale e della correttezza giuridica, l'esame e la valutazione fatta da detto giudice (Cass. civ., sez. un., 11 giugno 1998, n. 5802, Cass. civ., sez. III, 21 ottobre 1994, n. 8653). Richiamati tali principi è agevole osservare che la ricorrente si limita ad opporre alla ricostruzione operata dal Tribunale altra a lei favorevole e non si cura di censurare punti salienti della mo- tivazione, sui quali poggia la valutazione del materiale probato- rio acquisito. In particolare vengono ignorati il rilievi svolti nella sentenza denunciata in ordine alla circostanza che i locali ove entrambe le ditte svolgevano la loro attività risultano di proprietà di una società in accomandita semplice in cui la TA era accomandante e il coniuge PE US, padre di PE AN, titolare della Manifattura Alpi, accomandatario, sì che del tutto irrilevante era l'esistenza di due distinti contratti di locazione. Neppure viene censurata l'argomentazione svolta dal Tribunale sul- la base del rilievo che le lavorazioni si svolgevano in modo pro- 12 Л miscuo e i macchinari venivano utilizzati con le stesse modalità da tutti i lavoratori, indipendentemente dal soggetto che formal- mente risultava averli assunti. Conclusivamente il ricorso va rigettato. Le spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositi- vo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente alle spese del giudizio di legittimità, li- quidate in lire 21.000 oltre a lire 12.000.000 (dodici milioni) per A S S A onorario. T , I A D S E IL PRESIDENTE Patefamment , Roma, 18 dicembre 200 P O S L I L 3 0 N 1 3 O G 5 B . O I T . R D A IL CONSIGLIERE ESTENSORE Девила да N A D ' A L E T 3 L S , 7 E O - O R 8 D P - T I 1 S M S I 1 A N A E L E D S NCE G I E CA T A G DI E N RE O L E T ATO S T E I R A LLABO Depositata in Cancelleria R L I L D E CO 3 APR. 2001 B IL ✓ oggi, IL by ABORATORE) DI CANCELLERIA 1903 E O I Z N " 13