Sentenza 15 ottobre 2002
Massime • 1
All'art. 5 della legge della Regione Puglia 18 aprile 1994, n. 15 (recante disposizioni per l'affidamento degli impianti irrigui ai consorzi di bonifica), il quale fa espresso riferimento, per la gestione e la manutenzione degli impianti e delle opere di sistemazione idraulica, a rapporti di lavoro sorti con contratto di natura privatistica, deve attribuirsi efficacia di qualificazione in senso privatistico di tali rapporti, con conseguente devoluzione al giudice ordinario delle relative controversie. (Principio di diritto espresso in fattispecie anteriore al 30 giugno 1998).
Commentari • 2
- 1. Giurisdizione sul pubblico impiego: criteri di qualificazione e diritto intertemporaleAccesso limitatoAntonella Crisafulli · https://www.altalex.com/ · 6 novembre 2006
- 2. Rapporto di pubblico impiego: criteri di qualificazione forniti dalle SS.UU.Accesso limitatoFrancesco Logiudice · https://www.altalex.com/ · 16 agosto 2006
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 15/10/2002, n. 14614 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14614 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MASSIMO GENGHINI - Presidente di Sez.
ff. di Primo Presidente -
Dott. RAFAELE CORONA - Presidente di Sez. -
Dott. GIOVANNI PRESTIPINO - rel. Consigliere -
Dott. PAOLO VITTORIA - Consigliere -
Dott. GIOVANNI PAOLINI - Consigliere -
Dott. ERNESTO LUPO - Consigliere -
Dott. ROBERTO PREDEN - Consigliere -
Dott. VINCENZO PROTO - Consigliere -
Dott. GIANDONATO NAPOLETANO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da
REGIONE PUGLIA, in persona del Presidente pro-tempore, elett.te dom.ta in Roma, Via Botteghe Oscure n. 4, presso lo studio dell'Avv. Marialucrezia Turco, rappresentata e difesa dal Prof. Avv. Antonio De Feo in forza di procura speciale a margine del ricorso.
- ricorrente -
contro
MM AV e RI AL.
- intimati -
per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Brindisi n. 214 del 13.10.2000 (R.G. n. 886/99). Sentita la relazione della causa svolta dal Consigliere Relatore Dott. Giovanni Prestipino nella pubblica udienza del 13.6.2002;
Udito il P.M., nella persona del Dott. Antonio Martone, Sostituto Procuratore Generale presso la Corte Suprema di Cassazione, che ha conclusa per la dichiarazione della giurisdizione del giudice ordinario.
Svolgimento del processo
Con ricorso del 3 dicembre 1994 AV MM e AL RI convenivano la Regione Puglia davanti al Pretore del lavoro di Brindisi - Sezione distaccata di S. Pietro NO e chiedevano che, una volta accertato che con la Regione era stato da essi instaurato un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, fosse dichiarata l'illegittimità del licenziamento che era stato loro intimato.
Costituitasi in giudizio, la Regione Puglia eccepiva in via pregiudiziale il difetto di giurisdizione del giudice ordinario e, nel merito, contestava la fondatezza della pretesa avversaria. Con sentenza del 27 novembre 1997 il Pretore, rilevato che la controversia apparteneva alla cognizione del giudice amministrativo, dichiarava il difetto di giurisdizione del giudice ordinario. Questa decisione, impugnata dai due lavoratori, veniva riformata dal Tribunale di Brindisi con sentenza del 13 ottobre 2000, con la quale veniva dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario e gli atti venivano rimessi al giudice di primo grado, in base al rilievo che il rapporto di lavoro instaurato fra gli appellanti e la Regione Puglia, come avevano statuito le Sezioni Unite della Corte di Cassazione in una controversia avente identico contenuto, era stato qualificato privato dall'art. 5 dalla legge della medesima Regione Puglia 18 aprile 1994 n. 15.
Avverso questa sentenza ha proposto ricorso per cassazione la Regione Puglia, che ha dedotto un unico motivo.
Gli intimati non hanno svolto attività difensiva.
Motivi della decisione
Con l'unico motivo del ricorso la Regione Puglia denuncia la violazione degli artt. 37 c.p.c., della legge della Regione Puglia 18 aprile 1994 n. 15, del d.p.r. 18 aprile 1979, della l. 6 dicembre 1971 n. 1034, in relazione all'art. 360, primo comma n. 1, c.p.c. e sostiene che, se è vero che le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, in una analoga vicenda, con la sentenza n. 4876 del 14 maggio 1998 avevano ritenuto l'esistenza della giurisdizione del giudice ordinario, tuttavia il Tribunale di Brindisi, attesa la natura dell'attività esercitata dai due lavoratori nell'ambito della gestione degli impianti di irrigazione - vero e proprio pubblico servizio, rientrante fra i compiti istituzionali della Regione - avrebbe dovuto affermare la giurisdizione del giudice amministrativo, conformente a quanto era stato deciso in un'altra pronuncia emessa dalle medesime Sezioni Unite, quella n. 7419 del 29 luglio 1998, nella quale era stato osservato che la disciplina in termini privatistici di un rapporto di lavoro instaurato con una pubblica amministrazione non impedisce l'attribuzione della relativa controversia alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Aggiunge la ricorrente che a nulla rileva che l'art. 5 della legge regionale definisce di natura privatistica il contratto stipulato con il personale regionale operaio, giacché l'inciso contenuto nella norma "ha solo la funzione di individuare i destinatari del precetto normativo relativo al comando al Consorzio, senza essere di ostacolo alla qualificazione del rapporto come di pubblico impiego ai fini della verifica della giurisdizione".
Il motivo è privo di fondamento.
Queste Sezioni Unite hanno da tempo affermato il principio secondo cui, fermo restando che per la qualificazione pubblicistica di un rapporto di lavoro posto in essere con un ente pubblico non economico è determinante l'inserimento del lavoratore in posizione di subordinazione e con carattere di continuità nell'ambito dell'organizzazione dell'ente, senza che rilevi ne' l'assoggettamento del rapporto alla disciplina sostanziale (di diritto privato) dettata dal contratto collettivo che lo regola, ne' la mancanza di un atto di nomina, ne' la diversa qualificazione data al rapporto stesso da parte dell'ente datore di lavoro, tuttavia deve essere considerato privato quel rapporto in relazione al quale o il prestatore d'opera risulti inserito non nella struttura dell'ente, ma in una organizzazione separata ed autonoma, gestita con criteri di imprenditorialità, o quando la qualificazione privatistica del rapporto sia espressamente prevista da una disposizione di legge (cfr., fra le tante sentenze, Cass. Sez. Un. 9 agosto 1996 n. 7338 e Cass. Sez. Un. 28 ottobre 1998 n. 10728). Come si evince, quindi, da questo principio di diritto, la natura privata del rapporto deriva non tanto dalla concreta disciplina alla quale lo stesso è soggetto, quanto dalla esistenza di una norma di legge dalla quale si possa ricavare la sua natura privata.
Da queste considerazioni deriva l'errore di prospettiva da cui muove il ragionamento della ricorrente. Non basta, infatti, invocare a sostegno di tale ragionamento la sentenza n. 7419 emessa da queste Sezioni Unite il 29 luglio 1998, atteso che con la stessa, conformemente al principio di diritto sopra riportato, è stato considerato pubblico un rapporto di lavoro instaurato da alcuni operai con un ente pubblico non economico "nonostante la disciplina di esso in termini privatistici", aggiungendosi che, per ritenere la natura privata di un determinato rapporto posto in essere con una pubblica amministrazione, "occorre un quid pluris, e cioè un fondamento normativo che espressamente affermi lo svincolo dalle implicazioni che nascono dall'inserimento del rapporto stesso nella struttura istituzionale dell'ente". Viceversa, pertinente è il richiamo fatto dal giudice dell'appello alla sentenza n. 4876 del 14 maggio 1998, emanata in una controversia identica a quella in esame, nella quale da parte di queste Sezioni Unite, in linea con il principio di diritto sopra enunciato, è stato affermato che dall'art. 5 della legge della Regione Puglia 18 aprile 1994 n. 15, il quale fa espresso riferimento, per la gestione e la manutenzione degli impianti e delle opere di sistemazione idraulica, a rapporti di lavoro sorti "con contratto di natura privatistica" in capo alla medesima Regione, deriva la qualificazione come privati dei rapporti in questione (v. la motivazione della sentenza per la compiuta interpretazione della norma di legge). Del resto, al contrario di quanto si sostiene nel ricorso, il fatto stesso che dalla disposizione di legge sopra indicata il "personale regionale operaio salariato con contratto di natura privatistica" sia stato individuato in quello "riveniente alla Regione ai sensi del D.P.R. 10-4-1979, e già utilizzato alla Regione nei servizi irrigui e preferibilmente presso gli stessi" dimostra che la norma ha considerato che nei confronti di tale personale è stato instaurato un rapporto di lavoro di natura privata e non pubblica.
Tenuto conto di tutti i rilievi che precedono, il ricorso deve essere rigettato e deve essere dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario.
Poiché gli intimati non hanno svolto attività difensiva, non deve essere emesso alcun provvedimento sulle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e dichiara la giurisdizione del giudice ordinario. Nulla per le spese di questo giudizio. Così deciso in Roma, il 13 giugno 2002.
Depositato in Cancelleria il 15 ottobre 2002