Sentenza 22 gennaio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 22/01/2001, n. 894 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 894 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2001 |
Testo completo
LA CORTE S00894/0 1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POP O IT ASSAZIONE Oggetto NEGATORIA SEZIONE SECONDA CIVILE SERVITUTIS Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Mario SPADONE Presidente R.G. N. 17973/98 Dott. Alfredo MENSITIERI Consigliere Cron. 1803 - Rel. Consigliere Rep. 278 Dott. Olindo SCHETTINO Dott. Umberto GOLDONI Consigliere Ud. 12/10/00 Dott. Vincenzo MAZZACANE - Consigliere- CORTE SUPRENIA O CASSAZIONE ha pronunciato la seguente UFFICIO COPIE. SENTENZA Richiesta copia studio dal Sig. IL SOLE 24 ORE sul ricorso proposto da: elettivamente Z GEN per diritti PANEPUCCI FLORA, PANEPUCCI RITA, IL CANGELLIERE LIRE 1500 domiciliate in ROMA VIA LAURA MANTEGAZZA 24, presso lo ELLE studio dell'avvocato GARDIN L, difese dall'avvocato LOPARDI RICCARDO, giusta delega in atti;
ricorrenti - 0096043 contro 0096018 MASSIMI LUIGINA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA CAIO MARIO 8, presso lo studio dell'avvocato LETIZIA G, difesa dall'avvocato DEL PINTO MAURIZIO, giusta delega in atti;
controricorrente 2000 avverso la sentenza n. 122/98 della Corte d'Appello di 1644 -1- L'AQUILA, depositata il 28/05/98; CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE udita la relazione della causa svolta nella pubblica Rilasciata copia legale udienza del 12/10/00 dal Consigliere Dott. Olindo PANERveci per diritti L. 18-002 +3 Boll. SCHETTINO;
11 MAG 2001 IL CANCELLIERE udito l'Avvocato Riccardo LOPARDI difensore del ricorrente che ha chiesto l'accoglimento del DIRITTI ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Aurelio GOLIA che ha concluson per il LIRE 5000 CANCELLERIA rigetto del ricorso. LIRE 1500 AT647531 LIRE 5000 CANCELLERIA 1647532 -2- R.G.N.17973/98 Oggetto: Negatoria servitutis- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza depositata in data 28 maggio 1998 la corte di appello de L'Aquila ha rigettato l'appello di NE LO e CC IT avversO la sentenza del tribunale della stessa città in data 15-12-1993/12-2-1994, con la quale erano state rigettate le domande dalle stesse proposte nei confronti di AS NA, per la declaratoria di inesistenza di strada privata e, comunque, di servitù di passaggio attraverso il loro fondo in Paganica, distinto in N.C.T a f.16, n.113/n, esteso are 30,44, ed a favore del fondo della convenuta, per la condanna di questa alla rimozione delle fascine ed altri incombri, che impedivano loro di percorrere la strada privata posta anche a servizio del predetto fondo, nonché al risarcimento dei danni da liquidarsi in via equitativa. La corte di appello ha adottato la decisione qui impugnata con la motivazione che le appellanti non avevano fornito la prova della proprietà del fondo in favore del quale esisteva, secondo il loro 2 assunto, la servitù sulla strada privata, non essendo idonei a dimostrare il vantato diritto i documenti prodotti ( dichiarazione di AS NA del 20-12-1989, consulenza tecnica del Geom. Santini, atto del 12-1-1953 per notaio Giuseppe Gianfelice, e, infine, dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà rilasciata il 12-7-1994 dalle stesse appellanti). Quanto, poi, al rigetto della domanda di risarcimento dei danni conseguenti all'illecita condotta della AS, la corte territoriale ha ritenuto assorbito il relativo motivo di censura. Ricorrono per la cassazione della sentenza NE LO e CI IT per tre motivi;
resiste con controricorso AS NA. Le ricorrenti hanno depositato memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE Denunciano le ricorrenti: 1) Violazione e falsa applicazione degli artt. 91, 306 c.p.c., nonché degli artt. 2730, 2702, 2796 e 949 C. C. Secondo le ricorrenti, dalla lettera inviata da AS NA il 20-12-1989, che è successiva alla citazione introduttiva del presente giudizio, si ricava che la stessa non ha mai contestato la fondatezza della domanda. 3 Dichiarando, infatti, che, con la rimozione degli ingombri che impedivano alle ricorrenti di percorrere la strada privata, oggetto prima del giudizio possessorio e poi di quello petitorio - rimozione effettuata dalla stessa AS, e non dalle ricorrenti - era cessata la materia del contendere, ella aveva implicitamente ammessO il fatto addebitatole. Quanto, poi, alla questione del diritto dominicale", il giudice non avrebbe potuto "sollevare" d'ufficio la questione medesima, in mancanza di contestazione da parte della convenuta. In definitiva, stando così le cose, sulle ricorrenti non incombeva alcun onere di provare la proprietà del fondo, la quale risultava, comunque, per tabulas, oltre che dalle ammissioni proprio della AS: ex ore tuo te iudico ! E ciò a prescindere che in caso di negatoria servitutis il predetto onere è di molto attenuato. 1) Omesso esame di documenti decisivi, con riferimento alla comparsa di risposta dell'11-12- 1984 e di quella conclusionale della AS, nonché all'interrogatorio formale reso dalla stessa, da cui emerge chiaramente che ella riconosce la proprietà, in capo alle ricorrenti, 4 del terreno a confine con il suo. 3) Difetto di motivazione su un punto decisivo della controversia, con riguardo sempre al preteso mancato assolvimento dell'onere della prova relativa alla proprietà del fondo, che viceversa risulta, oltre che dalla prodotta documentazione, anche dalle ammissioni della AS. Il ricorso è fondato e va accolto per quanto di ragione. Premesso che i motivi della proposta impugnazione si prestano ad essere esaminati congiuntamente, in quanto attinenti alla medesima questione, che quella della legitimatio ad causam delle attrici, negata dalla corte di appello, sul presupposto del mancato assolvimento, da parte loro, dell'onere della prova relativa alla vantata proprietà del fondo, che si assume libero da servitù in favore del fondo della convenuta, si Osserva che la statuizione del giudice di merito con riguardo a tale questione non è sorretta da logica e coerente motivazione e non regge, pertanto, alle critiche mosse dalle ricorrenti. ' in buona sostanza, che la Le quali si dolgono corte di appello, omettendo anche di tener conto 5 del principio enunciato da questa Suprema Corte, secondo cui in tema di negatoria servitutis l'onere della prova incombente sul soggetto che esperisce un siffatto mezzo è attenuato rispetto a quello gravante su chi agisce in revindica ex art.948 c.c. (sent.n.4737/1987; n. 1312/84), ha negato che sia stata da loro fornita, nel caso concreto, una prova del genere. Ed, in effetti, non appare convincente sul punto la motivazione della sentenza impugnata, con la quale, in assenza di qualsiasi specifica contestazione in merito da parte dell'odierna resistente, neppure, a quanto sembra, nel giudizio di appello in primo - ella era rimasta contumace ed grado escludendosi che dalla prodotta documentazione, tutta puntualmente richiamata in sentenza, compresa quella proveniente dalla convenuta medesima cui non può non riconoscersi, invece, una obiettiva valenza probatoria ai limitati fini che qui interessano potessero ricavarsi utili elementi di giudizio circa la titolarità della proprietà del iz You m asseritamente servente, in capo allefondo, attrici, si è ritenuto tout court che costoro non fossero proprietarie del fondo in questione, e, dunque, fossero prive della legittimazione ad agire 6 Ma così statuendo, il giudice di appello ha omesso di considerare che, in tema di onere della prova della proprietà in cause di negatoria servitutis, oltre al principio più sopra ricordato, questa affermato che, in difetto diCorte ha anche una specifica domanda diproposizione di accertamento positivo o, da parte del convenuto, di accertamento negativo della proprietà del bene oggetto dell'azione, la titolarità del bene stesso, ponendosi come mero requisito di legittimazione attiva e non come oggetto della causa, può essere provata anche in base a presunzioni semplici, tra le quali è da annoverarsi senz'altro il possesso della cosa, che, nella fattispecie, a quanto sembra, non è contestato (sent.n.12488/95). La sentenza impugnata deve essere, pertanto, annullata per il rilevato vizio di motivazione, con conseguente rinvio alla corte di appello di Ancona per un nuovo giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le 7 spese, alla corte di appello di Ancona. Così deciso in Roma, il 12 ottobre 2000 Il presidente Il consigliere est. (Dr.Mario Spadone) (Dr. Olindo Schettino) Hastane IL CANCELLIERE C1 Paolo Talarico DEPOSITATO IN CANCELLERIA Roma 22 GE ang IL CANCELLIERE C1 Talezco 42000 290000 241:01 H UFFICIO DELLE ENTRATE POMA 2 Registrato in dish.S. MAR. 2001, 4 10882 Jay 6 MAR .00% 8