Sentenza 8 luglio 2014
Massime • 1
In sede di impugnazione di provvedimenti cautelari reali, non possono essere dedotti vizi del procedimento principale, in relazione ai quali il soggetto impugnante non aveva alcun interesse nel momento in cui gli stessi si sono prodotti. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto corretta la decisione del Tribunale del Riesame che aveva dichiarato inammissibile il ricorso col quale il terzo titolare di un bene immobile sottoposto a sequestro preventivo dalla Corte di Appello, aveva lamentato la presunta tardività dell'impugnazione del P.M. avverso la sentenza di assoluzione emessa in primo grado).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 08/07/2014, n. 37721 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37721 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. GENTILE Mario - Presidente - del 08/07/2014
Dott. DIOTALLEVI G. - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. LOMBARDO Luigi G. - Consigliere - N. 1582
Dott. PELLEGRINO Andrea - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. Carrelli Palombi OB - Consigliere - N. 18772/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Di AN OB, nato a [...] il [...];
avverso l'ordinanza in data 7 aprile 2014, della con cui il Tribunale del Riesame di Genova confermava il decreto di sequestro emesso dalla Corte d'appello di Genova in data 14 marzo 2014;
Sentita la relazione svolta dal consigliere dott. Giovanni Diotallevi;
sentite le richieste del P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale, CESQUI Elisabetta, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito l'avv.to Calcagno Marcello del foro di Genova, di fiducia del ricorrente, anche nella qualità di sostituto processuale dell'avv.to Parretta Stefano, del foro di Roma, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Di AN OB ricorre avverso l'ordinanza in data 7 aprile 2014, con cui il Tribunale del Riesame di Genova ha confermato il decreto di sequestro emesso dalla Corte d'appello di Genova in data 14 marzo 2014. A sostegno dell'impugnazione deduce:
a) Violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) in relazione agli artt. 324 e 309 c.p.p. per erronea applicazione della legge penale.
Il ricorrente censura la valutazione operata dal Tribunale del Riesame in ordine alla dedotta inammissibilità dell'impugnazione del P.M. nel processo a carico dell'imputata NT Concetta, sul presupposto che nel giudizio incidentale sarebbe preclusa la deduzione dei vizi afferenti il procedimento principale. b) violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c) in relazione agli artt. 570, 585 e 591 c.p.p.. Il ricorrente censura l'ordinanza del Tribunale del riesame nella parte in cui non ha ritenuto la tardività dell'appello del P.M. nei confronti dell'imputata NT Concetta.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è manifestamente infondato. Osserva il Collegio che correttamente il Tribunale del Riesame ha ritenuto inammissibile il ricorso del Di AN avverso l'ordinanza del 14 marzo 2014 della Corte d'appello di Genova con cui è stato disposto il sequestro dei beni mobili e immobili originariamente sequestrati all'imputata con decreto del P.M. in data 17 luglio 2009 , convalidato dal Gip in data 22 luglio 2009. Detti sequestri non erano in vigore durante la celebrazione del processo d'appello, in quanto revocati a seguito della pronuncia di assoluzione della NT avvenuta in primo grado. A seguito della condanna in appello, su istanza della Procura Generale, in data 13 marzo 2014, la Corte di secondo grado ha disposto il sequestro finalizzato alla confisca dei beni già oggetto dell'originario sequestro, compreso l'immobile acquistato con atto pubblico dall'odierno ricorrente in data 6 novembre 2013.
2. Ciò premesso appare evidente l'infondatezza del ricorso proposto in cui viene censurato un presunto vizio dell'impugnazione del P.M. in relazione al quale il Di AN non aveva alcun interesse, nel momento in cui si sarebbe ipoteticamente prodotto essendo relativo ad un atto concernente un processo, quello a carico della NT, in cui egli era all'epoca completamente estraneo, anche indirettamente ed a cui è rimasto estraneo fino alla pronuncia della sentenza d'appello. Peraltro è appena il caso di sottolineare come il ricorrente, figlio della NT, condannata in appello a cinque anni di reclusione in ordine al reato di cui all'art. 643 cod. pen., significativamente, non deduce la sua buona fede, (la compravendita è avvenuta pochi mesi prima della conclusione del giudizio appello), circostanza che avrebbe potuto incidere sulla tutela del suo preteso diritto, e che sola avrebbe legittimato in astratto un suo ricorso al Tribunale del riesame;
il ricorso , in realtà, tende a introdurre attraverso una anomala utilizzazione del procedimento incidentale, in cui devono essere verificate esclusivamente le circostanze relative al fumus commissi delicti e al periculum in mora, della cui sussistenza la Corte d'appello ha date sintetica ma evidente dimostrazione, una asserita violazione processuale mai dedotta in appello e attinente al procedimento principale.
3. Alla luce delle suesposte considerazioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Ne consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in Euro 1000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 8 luglio 2014.
Depositato in Cancelleria il 15 settembre 2014