Cass. pen., sez. II, sentenza 08/07/2014, n. 37721
CASS
Sentenza 8 luglio 2014

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In sede di impugnazione di provvedimenti cautelari reali, non possono essere dedotti vizi del procedimento principale, in relazione ai quali il soggetto impugnante non aveva alcun interesse nel momento in cui gli stessi si sono prodotti. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto corretta la decisione del Tribunale del Riesame che aveva dichiarato inammissibile il ricorso col quale il terzo titolare di un bene immobile sottoposto a sequestro preventivo dalla Corte di Appello, aveva lamentato la presunta tardività dell'impugnazione del P.M. avverso la sentenza di assoluzione emessa in primo grado).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 08/07/2014, n. 37721
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 37721
    Data del deposito : 8 luglio 2014

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