Cass. civ., sez. I, sentenza 11/01/2001, n. 313
CASS
Sentenza 11 gennaio 2001

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Alla contestazione della competenza territoriale non estesa a tutti i diversi criteri concorrenti dettati dagli artt. 18, 19 e 20 cod. proc. civ. consegue l'inammissibilità dell'eccezione, rilevabile anche in sede di legittimità. (Nella specie era stata esperita l'azione di indebito oggettivo e la parte convenuta aveva mancato di contestare anche uno dei profili di competenza previsti nell'art. 20 cod. proc. civ.).

In tema di competenza territoriale, il criterio del cumulo soggettivo consente, per espressa previsione di legge (art. 33 cod. proc. civ.), non suscettibile d'interpretazione estensiva, lo spostamento della competenza solo con riferimento al foro generale delle persone fisiche (art. 18 cod. proc. civ.) o giuridiche (art. 19 cod. proc. civ.), nel senso che consente l'attrazione soltanto a favore di uno dei suindicati fori generali e non anche a favore di altri fori, come i fori facoltativi per le cause relative a diritti di obbligazione, previsti dall'art. 20 cod. proc. civ., operanti nei riguardi di una delle parti convenute.

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    Redazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 3 dicembre 2010

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, sentenza 11/01/2001, n. 313
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 313
Data del deposito : 11 gennaio 2001

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