Sentenza 11 gennaio 2001
Massime • 2
Alla contestazione della competenza territoriale non estesa a tutti i diversi criteri concorrenti dettati dagli artt. 18, 19 e 20 cod. proc. civ. consegue l'inammissibilità dell'eccezione, rilevabile anche in sede di legittimità. (Nella specie era stata esperita l'azione di indebito oggettivo e la parte convenuta aveva mancato di contestare anche uno dei profili di competenza previsti nell'art. 20 cod. proc. civ.).
In tema di competenza territoriale, il criterio del cumulo soggettivo consente, per espressa previsione di legge (art. 33 cod. proc. civ.), non suscettibile d'interpretazione estensiva, lo spostamento della competenza solo con riferimento al foro generale delle persone fisiche (art. 18 cod. proc. civ.) o giuridiche (art. 19 cod. proc. civ.), nel senso che consente l'attrazione soltanto a favore di uno dei suindicati fori generali e non anche a favore di altri fori, come i fori facoltativi per le cause relative a diritti di obbligazione, previsti dall'art. 20 cod. proc. civ., operanti nei riguardi di una delle parti convenute.
Commentario • 1
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 11/01/2001, n. 313 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 313 |
| Data del deposito : | 11 gennaio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CORRADO CARNEVALE - Presidente -
Dott. FRANCESCO MARIA FIORETTI - Consigliere -
Dott. LAURA MILANI - Consigliere -
Dott. LUIGI MACIOCE - Consigliere -
Dott. SERGIO DI AMATO - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso per REGOLAMENTO DI COMPETENZA proposto da:
BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SpA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA LARGO DEL TEATRO VALLE 6, presso l'avvocato STEFANO D'ERCOLE, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato VITTORIO MARIA AVRESE, giusta procura speciale per Notaio Ilario Ripoli di Verona rep. n. 22450 del 6.9.1999;
- ricorrente -
contro
BANCA POPOLARE VENETA SOCIETÀ COOPERATIVA a r.l., FUNGHI LA CONCA D'ORO di F.S.G.;
- intimati -
avverso la sentenza n. 950/99 del Tribunale di VERONA, depositata il 29/06/99;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 24/11/2000 dal Consigliere Dott. Sergio DI AMATO;
lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. Ennio Attilio SEPE con le quali si chiede che la Corte di Cassazione, in camera di consiglio, dichiari la competenza del tribunale di Verona, con le conseguenze di legge.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Conca d'Oro (ora denominata "Funghi - La Conca d'Oro di F.S.G.") presentava per l'incasso alla Banca RE ET, filiale di Montebelluna, un assegno bancario, tratto sulla Banca Nazionale del Lavoro, filiale di Verona, ed emesso dalla s.r.l. S.A.CO.B..
La banca trattaria, alla quale l'assegno era stato addebitato dopo la presentazione in stanza di compensazione, conveniva in giudizio, avanti al Tribunale di Verona, la Banca RE ET, deducendo che essa aveva constatato la mancanza di fondi sul conto corrente, intestato alla S.A.CO.B., sul quale era stato tratto l'assegno; che, per tale ragione, aveva chiesto il protesto dell'assegno, dandone comunicazione alla Banca RE ET;
che, ciò nonostante, la convenuta le aveva addebitato l'assegno, violando i principi di buona fede e correttezza che disciplinano l'attività di negoziazione ed incasso degli assegni bancari. La B.N.L. concludeva chiedendo la condanna della Banca RE ET al pagamento della somma portata dall'assegno, oltre interessi e spese. La banca attrice conveniva in giudizio anche la società Funghi La conca d'Oro di S.F.G., che aveva incassato l'assegno, per sentirla condannare a restituire la somma indebitamente ricevuta. Entrambe le convenute, costituendosi, eccepivano l'incompetenza territoriale del Tribunale di Verona. In particolare la Banca RE ET deduceva che la causa apparteneva alternativamente alla competenza del Tribunale di Padova, luogo in cui la stessa Banca aveva la sede, o alla competenza del Tribunale di Treviso, nel cui circondario aveva sede la filiale presso la quale era stato presentato l'assegno o doveva essere eseguita l'obbligazione dedotta in giudizio. La competenza del Tribunale di Treviso veniva indicata anche dall'altra convenuta.
Il Tribunale di Verona, con sentenza del 29 giugno 1999, dichiarava la propria incompetenza per territorio ed indicava, quale giudice competente, il Tribunale di Treviso, assegnando alle parti il termine di sei mesi per la riassunzione della causa. In particolare, il Tribunale di Verona osservava che la B.N.L. aveva proposto una domanda di risarcimento dei danni nei confronti della B.N.V. ed una domanda di restituzione di indebito nei confronti della società Funghi - La Conca d'Oro di S.F.G.. Pertanto, da un lato, l'adempimento di tali obbligazioni doveva essere effettuato presso il domicilio del debitore e, d'altro canto, il pagamento impugnato era avvenuto in Montebelluna e, quindi, nel circondario del Tribunale di Treviso.
Avverso detta sentenza la B.N.L. ha proposto regolamento di competenza. La Banca RE ET e la Funghi - La conca d'Oro di S.F.G. non hanno svolto attività difensiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Procuratore Generale ha concluso per l'inammissibilità della eccezione di incompetenza sollevata dalla società Funghi - La conca d'Oro di S.F.G., in quanto non estesa a tutti i criteri di competenza dettati dagli artt. 18, 19 e 20 c.p.c., ma relativa al solo foro del convenuto. Pertanto, per il profilo non contestato, doveva ritenersi radicata la competenza del giudice adito, per la domanda di indebito e, per il principio del cumulo soggettivo ex art. 33 c.p.c., anche per la domanda di risarcimento dei danni proposta nei confronti della ricorrente.
Si deve preliminarmente osservare che la convenuta società Funghi - La conca d'Oro di S.F.G ha contestato, con la comparsa di risposta, la competenza del Tribunale di Verona sia in relazione al foro del convenuto sia in relazione al foro del luogo in cui è sorta l'obbligazione; non ha, invece, esteso la sua contestazione al forum destinatae solutionis. Da ciò consegue l'inammissibilità, rilevabile d'ufficio anche in sede di legittimità (Cass. 7 settembre 1991, n. 9435), dell'eccezione di incompetenza territoriale (cfr. ex pluribus Cass. 23 febbraio 1996, n. 1426; Cass. 21 aprile 1995, n. 4499; Cass. 24 dicembre 1994, n. 11152; nonché con specifico riferimento ai due criteri di competenza ex art. 20 c.p.c. Cass. 18 giugno 1975, n. 2424); pertanto, la competenza a conoscere della domanda proposta dalla Banca Nazionale del Lavoro nei confronti della società Funghi - La conca d'Oro di S.F.G si è radicata presso l'adito Tribunale di Verona. Da tale conclusione non si può, tuttavia, far discendere, in virtù del cumulo soggettivo ex art. 33 c.p.c., come richiesto dal Procuratore Generale, anche il radicamento della competenza a conoscere della domanda proposta dalla Banca Nazionale del Lavoro nei confronti della Banca RE ET. Infatti, il criterio del cumulo soggettivo consente, per espressa previsione di legge (art. 33 c.p.c.), non suscettibile di interpretazione estensiva, lo spostamento di competenza solo con riguardo al foro generale delle persone fisiche (art. 18 c.p.c.) o giuridiche (art. 19 c.p.c.), nel senso che consente l'attrazione soltanto a favore di uno dei suindicati fori generali e non anche a favore di altri fori, come i fori facoltativi per le cause relative a diritti di obbligazione, previsti dall'art. 20 c.p.c., operanti nei riguardi di una delle parti convenute (cfr. Cass. 9 marzo 1981, n. 1318; Cass. 1^ luglio 1994, n. 6269; Cass. 14 luglio 2000, n. 9369;
nonché con riferimento all'art. 20 c.p.c. Cass. 21 ottobre 1985, n. 5171 e Cass. 28 luglio 1992, n. 9022). Ciò premesso, si deve esaminare il ricorso in relazione alla competenza a conoscere della domanda proposta nei confronti della Banca RE ET. Con il primo motivo la ricorrente deduce che la convenuta, nel sollevare l'eccezione di incompetenza territoriale, non aveva contestato di avere nel circondario del Tribunale di Verona una sede secondaria con un rappresentante dotato di poteri rappresentativi in relazione all'oggetto della domanda. In ogni caso, la competenza sulla domanda di risarcimento dei danni proposta nei confronti della Banca RE ET poteva radicarsi presso il Tribunale di Verona, alla stregua del criterio del luogo in cui è sorta l'obbligazione, poiché in tale città si era verificato l'evento dannoso.
Il motivo è infondato sotto entrambi i profili dedotti. Quanto al primo, la contestazione della competenza territoriale fondata sulla circostanza di non avere sede nel circondario del Tribunale adito deve, infatti, ritenersi estesa, in difetto di diversa specificazione, anche alla mancanza in loco di una sede secondaria. Quanto al secondo profilo, l'evento dannoso, contrariamente a quanto assunto dalla ricorrente, non può ritenersi verificato nel luogo ove era intrattenuto il conto corrente sul quale era stato tratto l'assegno che, secondo l'assunto dell'attrice, era stato erroneamente pagato e ad essa addebitato, ma nel luogo ove tale addebito era avvenuto, e cioè la stanza di compensazione di Milano, come si afferma nello stesso ricorso. La successiva scritturazione dell'addebito, a carico della correntista, sul conto corrente scoperto è stato un mero adempimento contabile successivo all'addebito alla odierna attrice e già destinato a non essere riversato utilmente sul conto della s.r.l. S.A.CO.B.. Per quanto sopra detto, la Corte, pronunziando sul ricorso della Banca Nazionale del Lavoro, dichiara la competenza del Tribunale di Verona a conoscere della domanda proposta nei confronti della soc. Funghi - La Conca d'Oro di F.S.G; cassa in relazione a detta domanda la sentenza del Tribunale di Verona del 29 giugno 1999; rigetta il ricorso in relazione alla domanda proposta nei confronti della Banca RE ET.
Ricorrono giusti motivi per compensare le spese del giudizio di cassazione.
P Q. M.
pronunziando sul ricorso della Banca Nazionale del Lavoro, dichiara la competenza del Tribunale di Verona a conoscere della domanda proposta nei confronti della soc. Funghi - La Conca d'Oro di F.S.G; cassa in relazione a detta domanda la sentenza del Tribunale di Verona del 29 giugno 1999; dichiara la competenza del Tribunale di Treviso a conoscere della proposta nei confronti della Banca RE ET e rigetta il ricorso in relazione a detta domanda. Compensa le spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 24 novembre 2000.
Depositato in Cancelleria il 11 gennaio 2001