Sentenza 8 ottobre 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 08/10/2003, n. 15016 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15016 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2003 |
Testo completo
C.C.79982 DIRITTI REGISTRAZIONE REPUBBLICA ITALIANA LLI E AZIO UPR M BO ME DEL POPOLO ITALIANO ON1 5 1 6 / b DA A IPAR ESENTE SOGGETTA Oggetto UA R EQ MATERIA я SEZIONE PI CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: 7.89/2001 R.G.N. 25612/01 Dott. Giovanni OLLA - Presidente CAPPUCCIO Consigliere Dott. Giammarco Cron. 30444 Dott. Giuseppe Maria BERRUTI Consigliere Rep. 3596 RORDORF Rel. Consigliere- Dott. Renato Ud. 10/04/2003 Dott. Aldo CECCHERINI - Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: o h DI TO RC, elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR presso LA CANCELLERIA CIVILE DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato PAOLO DE BIASE, giusta mandato in calce al ricorso;
ricorrente
contro
CORTE SAL GOVERNO ITALIANO-PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, CA in persona del Presidente pro tempore, elettivamente 12, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e 2003 difende ope legis;
991 - controricorrente 2 1 avverso il decreto della Corte d'Appello di CAMPOBASSO, depositato il 30/07/01; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/04/2003 dal Consigliere Dott. Renato RORDORF;
udito per il ricorrente l'Avvocato DE BIASE, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito per il resistente l'Avvocato PALATIELLO, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
in subordine, il rigetto definitivo della domanda;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Fulvio UCCELLA che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo Con ricorso depositato il 23 maggio 2001, il sig. LL Di NT - il quale già in precedenza aveva adito la Corte europea dei diritti dell'uomo - si è ri- volto alla Corte d'appello di Catanzaro per far valere il proprio diritto all'equa riparazione, ai sensi della legge n. 89 del 2001, in conseguenza dell'eccessiva du- rata di un giudizio svoltosi dinanzi alla Corte dei conti. Il ricorrente ha riferito che il proprio padre, Ar- turo, aveva a suo tempo impugnato dinanzi alla magi- contabile un decreto enesso il 19 novembrestratura - 2 1956 con cui il Ministero del tesoro gli aveva negato il diritto alla pensione di guerra;
che la Corte dei conti si era pronunciata in senso favorevole, con deci- sione del 7 maggio 1966; che tuttavia il medesimo mini- stero aveva emanato, in data 15 dicembre 1969, un nuovo decreto negativo dell'invocato diritto alla pensione, in conseguenza del quale la sig.ra VA Salvatorel- li, vedova del sig. UR Di NT (frattanto dece- duto) e madre dell'odierno ricorrente, aveva dovuto proporre un nuovo ricorso alla Corte dei conti in data 8 aprile 1970. La causa aveva però subito una lunga stasi ed era stata infine decisa, con accoglimento del ricorso, solo con sentenza emessa in data 12 agosto 1999, dopo che, nel 1991, anche la sig.ra LV era morta. Donde la richiesta di equa riparazione dei danni patrimoniali e non patrimoniali, quantificati in £.
1.000.000.000. Radicatosi il contraddittorio, la Presidenza del Consiglio dei ministri si è opposta all'accoglimento del ricorso, che è stato in effetti rigettato dalla corte d'appello, con decreto emesso in data 30 luglio 2001. La corte, premesso che il ricorrente sembrava aver agito, nella presente causa, in qualità di erede M 3 della madre, ha preso in considerazione il tempo tra- SCOISO tra la data in cui la sig.ra LV ha adito la Corte dei conti e quella del suo decesso: tem- po che è stato stimato irragionevolmente lungo, senza che però risultasse dimostrato un conseguente danno del ricorrente, né sotto il profilo materiale né sotto quello non patrimoniale. Ha poi aggiunto che, se anche il sig. Di NT avesse inteso agire jure proprio, del pari il suo ricorso non sarebbe stato accoglibile, vuoi perché egli era rimasto inerte per sette anni dopo la morte della madre prima di richiedere la prosecuzio- ne del giudizio dinanzi alla Corte dei conti, vuoi, an- F cora una volta, per carenza di prova del danno risarci- bile. Per la cassazione di tale decreto ricorre il sig. Di NT, formulando due motivi di censura, illu- strati con successiva memoria. Resiste con controricorso la Presidenza del Consi- glio. Motivi della decisione 1. Con il primo motivo di ricorso il sig. Di Gia- cinto lamenta la violazione dell'art. 2 della legge n. 89 del 2001; con il secondo censura l'impugnato decreto per contraddittorietà della motivazione. Si duole, in particolare, che la corte territoriale 4 non abbia considerato il danno da risarcire insito nel- la stessa eccessiva durata del giudizio in questione;
che non abbia comunque tenuto conto delle negative con- seguenze subite dall'intero nucleo familiare, per non aver potuto beneficiare in tempo della pensione cui il padre aveva diritto;
che si siano ingiustificatamente trascurati il disagio e l'ansia accumulata in tanti an- ni, prima dallo stesso padre e poi dalla madre, sig.ra LV, entrambi morti senza aver potuto realiz- l'obiettivo di giustizia che si erano prefisso;
zare che ingiustificatamente la medesima corte abbia limita- to la propria valutazione al periodo di tempo successi- vo all'aprile 1970, omettendo così di dar peso al com- portamento del Ministero del tesoro, il cui infondato rifiuto di riconoscere la prima pronuncia giurisdizio- nale favorevole al ricorrente aveva invece concorso a generare il grave ritardo successivo;
che ugualmente errata sarebbe la mancata considerazione, da parte del- la corte d'appello, del periodo successivo alla morte della madre del ricorrente, giacché il procedimento da lei instaurato non era stato interrotto per il decesso della parte, in difetto di dichiarazione in tal senso del difensore, ma era invece proseguito senza soluzione di continuità, onde la successiva istanza del medesimo سا difensore non aveva avuto natura di riassunzione, ma di ز 5 semplice sollecitazione per l'ulteriore corso del giu- dizio.
2. Le riferite doglianze, che possono essere esami. nate unitariamente, non colgono nel segno.
2.1. Anzitutto si deve osservare che il diritto ga- rantito dall'art. 6, paragrafo 1, della Convenzione Eu- ropea sulla salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, richiamato dall'art. 2 delle leg- ge n. 89 del 2001, si riferisce alla ragionevole durata di un processo giurisdizionale, ossia al tempo che in concreto è occorso perché un cittadino che si è rivolto all'amministrazione della giustizia per far valere una propria pretesa, o nei cui confronti un'altrui pretesa è stata fatta valere, ottenga la risposta giudiziaria che gli compete. E' dunque il tempo giudiziario che ri- leva, non certo anche quello, antecedente al giudizio, durante il quale sono maturate le vicende che il giudi- zio stesso hanno generato. Il fatto, quindi, che la -controparte nella specie, il Ministero del tesoro abbia omesso o tardato a riconoscere spontaneamente le ragioni contro di essa addotte e che, proprio per que- sto, sia stato necessario dare principio al giudizio della cui durata si discute, è del tutto irrilevante in ordine alla valutazione di ragionevolezza di tale dura- ta, così come non è rilevante la precedente causa in- M 6 trapresa dal padre dell'attuale ricorrente e definita nel lontano 1966, con specifico riferimento alla quale non sembra neppure che il ricorrente abbia inteso pro- porre un'autonoma domanda di equa riparazione, che sa- rebbe comunque palesemente inammissibile per tardività.
2.2. Orbene, con riguardo all'irragionevole durata del giudizio a suo tempo proposto dalla sig.ra LV relli nel 1970 (l'unico giudizio della cui durata si può in questa sede discutere), la corte territoriale ha correttamente prospettato un'alternativa: che il sig. Di NT, subentrato alla madre deceduta nel corso di quel giudizio, abbia inteso far valere il diritto all'equa riparazione solo a titolo ereditario, che о abbia invece inteso agire anche jure proprio. Esaminan- do la prima ipotesi, la stessa corte ha ovviamente pre- BO in considerazione solo il tempo trascorso dall'inizio di quel giudizio sino alla morte della sig.ra LV;
con riferimento alla seconda ipo- tesi ha invece implicitamente - ma evidentemente - po- sto l'attenzione sul periodo successivo in cui il giu- dizio ha riguardato direttamente l'odierno ricorrente. Quest'ultimo non ha quindi ragione di dolersi dei ' limite temporali entro cui il giudice di merito - del ha circoscritto il proprio esame. tutto logicamente- Si potrebbe, semmai, prospettare il dubbio se il F 7 2 / 1 - diritto all'equa riparazione possa esser fatto valere a titolo ereditario da chi è subentrato nella posizione giuridica di una persona deceduta prima dell'entrata in vigore della citata legge n. 89 del 2001. Ma la statui- zione implicitamente adottata sul punto dal giudice mo- lisano non è stata oggetto di censura ad opera di alcu- na delle parti e sfugge perciò ora all'esame di questa corte.
2.3. Nell'economia del provvedimento hanno avuto invece valore decisivo, per la reiezione della domanda di equa riparazione, tanto se proposta dal ricorrente in qualità di erede della madre quanto se avanzata a titolo proprio, le considerazioni con cui la corte d'appello ha escluso l'esistenza di qualsiasi adeguata prova del danno di cui era stato richiesto il ristoro. Il ricorrente se ne duole assumendo, in punto di diritto, che la prova di tale danno non sarebbe stata necessaria e sostenendo, comunque, che la motivazione posta a base della decisione sarebbe insufficiente, il- logica e contraddittoria. Alla prima obiezione si deve però opporre che ormai principio acquisito nella giurisprudenza di que- sta corte quello per cui la parte la quale invochi la lesione del proprio diritto alla ragionevole durata di un giudizio ha l'onere, per poter pretendere l'equa ri- + 8 हु parazione, di dimostrare l'esistenza del pregiudizio da essa conseguentemente sofferto;
e se si può certo am- mettere che tale dimostrazione, specie per quel che ri- guarda il danno non patrimoniale, possa esser fornita anche mediante presunzioni o col ricorso a fatti noto- ri, occorre nondimeno che la medesima parte abbia de- dotto o allegato gli elementi di fatto a tal fine indi- spensabili (cfr., ex multis, Cass. n. 2130 del 2003). La valutazione che, in concreto, il giudice di me- rito dia dell'esistenza e della sufficienza di siffatti elementi, per consentire l'accertamento e la liquida- zione (anche su base equitativa) del danno, se congrua- mente motivata, non è censurabile in sede di legittimi- tà. Ma, nel саво di specie, la motivazione adottata dalla corte territoriale non è stata censurata adegua- tamente dal ricorrente. Egli, infatti, insiste anche in questa sede nel prospettare danni patrimoniali e morali riferibili indistintamente all'intero arco della vicen- da da lui narrata, anziché puntualmente ai periodi in cui il ricorrente, poi, o la sua diretta dante causa, prima, hanno personalmente partecipato al giudizio in questione;
danni che, inoltre, sarebbero riconducibili al nucleo familiare nel suo complesso, senza alcuna specificazione che valga a ricollegarli in modo speci- हु fico al sig. Di NT o a sua madre nei periodi so- pra indicati. Al di là di ciò, il ricorrente non ha assolto l'onere di precisare nel ricorso (come impone il prin- cipio di autosufficienza del ricorso medesimo) se e quali specifici elementi egli avesse fornito nel corso del giudizio di merito, tali da richiedere una diversa e più puntuale motivazione dell'impugnato decreto.
5. Il ricorso dev'esser perciò respinto. Per le medesime ragioni già indicate dalla corte d'appello, appare equo compensare tra le parti anche le spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
. La corte rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio. Così deciso, in Roma, il 10 aprile 2003. Il Consigliere estensore Il Presidente Giovanni OllaGiovanni Renato Tor IL CANCELINERE WE TA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Prima Sezione Civile Depositato in Cancelleria -8011 2003 ELLIERE 10