Cass. civ., sez. II, sentenza 10/01/2003, n. 177
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Sentenza 10 gennaio 2003

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Qualora, a causa della divisione materiale di un fondo operata dal proprietario di esso, la prima parte del fondo sia priva di accesso alla pubblica via, mentre la residua parte del fondo mantiene il collegamento con la pubblica via, non si è in presenza di una situazione di interclusione, suscettibile di dar luogo alla costituzione di una servitù coattiva di passaggio, poiché all'interclusione di fatto può porre fine l'unico proprietario del fondo, ripristinando il collegamento alla pubblica via in favore della parte interclusa attraverso la parte che gode di un accesso all'esterno.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. II, sentenza 10/01/2003, n. 177
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 177
    Data del deposito : 10 gennaio 2003

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