Sentenza 10 gennaio 2003
Massime • 1
Qualora, a causa della divisione materiale di un fondo operata dal proprietario di esso, la prima parte del fondo sia priva di accesso alla pubblica via, mentre la residua parte del fondo mantiene il collegamento con la pubblica via, non si è in presenza di una situazione di interclusione, suscettibile di dar luogo alla costituzione di una servitù coattiva di passaggio, poiché all'interclusione di fatto può porre fine l'unico proprietario del fondo, ripristinando il collegamento alla pubblica via in favore della parte interclusa attraverso la parte che gode di un accesso all'esterno.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 10/01/2003, n. 177 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 177 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CO PONTORIERI - Presidente -
Dott. UGO RIGGIO - Consigliere -
Dott. GIANDONATO NAPOLETANO - rel. Consigliere -
Dott. ROSARIO DE JULIO - Consigliere -
Dott. CARLO CIOFFI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
LL AN, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CAVOUR 194, presso lo studio dell'avvocato GIUSEPPE NERI, che lo difende unitamente all'avvocato PAOLO ROSA, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
CU UI, CU CO, CH IA, elettivamente domiciliati in ROMA VIA MORDINI 14, presso lo studio dell'avvocato PAOLO STELLA RICHTER, che li difende unitamente all'avvocato PIERGIORGIO TEZZELE, giusta delega in atti;
- controricorrenti -
avverso la sentenza n. 348/99 del Tribunale di ROVERETO, depositata il 12/10/99;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 08/05/02 dal Consigliere Dott. Giandonato NAPOLETANO;
udito l'Avvocato Paolo ROSA, difensore del ricorrente che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito l'Avvocato Paolo STELLA RICHTER, difensore del resistente che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonietta CARESTIA che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
AN PE, proprietario degli immobili pp.ed. 1606 e 2142 e pp.ff. 8388 e 8381 in PT 3333 cc. Folgaria, con atto di citazione notificato il 20 febbraio 1997 convenne innanzi al Pretore di Rovereto GI CU, CO CU e LI RO, proprietari dell'immobile pf. 8385 in PT 3767 confinante ad ovest con i propri immobili, chiedendo che fosse dichiarato acquisito, per maturata usucapione il suo diritto di servitù di passaggio, anche con mezzi meccanici, a vantaggio delle p.p. 1606 e 2142 ed a carico dell'immobile p.f. 385 dei convenuti nonché il suo diritto di servitù di passaggio solo pedonale a carico della stessa p.f. 8385 per accedere alla p.f. 8388, subordinatamente instando per la costituzione coattiva di quest'ultima servitù.
L'attore, premesso che la servitù a carico delle pp.ed. 1606 e 2142 era stata a suo tempo costituita volontariamente, senza, tuttavia, la rappresentazione grafica del relativo tracciato, e che successivamente era stata attivata la procedura di cui all'art. 17 L.R. 8 maggio 1982, n. 6 per la determinazione del terreno gravato dalla servitù, sulla base, però di elaborato grafico risultato errato, espose che, comunque, da oltre un trentennio egli, per accedere e recedere, anche con mezzi meccanici, da detti suoi fondi, fruiva di uni, area di manovra compresa nel piazzale posto a servizio della p.ed. 1644 di proprietà dei convenuti, come da planimetria che produsse in giudizio.
Espose, altresì, l'attore che da oltre vent'anni egli esercitava il passaggio pedonale lungo una fascia della p.f. 8385 larga cm. 80, necessario per accedere ad un tratto, altrimenti intercluso, del cortile della sua p.f. 8388.
I convenuti, costituendosi in giudizio, resistettero alla domanda, chiedendone il rigetto siccome infondata.
L'adito pretore rigettò la domanda e la sua decisione, impugnata con appello dal soccombente PE, è stata confermata con sentenza resa in data 12 ottobre 1999 dal Tribunale di Rovereto. Entrambi i capi della domanda sono stati rigettati dal giudice di appello per insussistenza del carattere dell'apparenza, necessario, ai sensi dell'art. 1061 cod. civ., all'acquisto per usucapione. Quanto al primo capo della domanda, il Tribunale ha rilevato che, sebbene non vi sia alcuna delimitazione tra la stradina sulla quale a suo tempo fu costituita la servitù di passaggio per collegare alla via pubblica l'immobile del PE ed il piazzale dei convenuti, sul quale il PE pretendeva di avere acquistato per usucapione il diritto di passaggio per consentire le manovre ai mezzi commerciali che si recano al suo immobile, tuttavia mancavano segni visibili che potessero rendere inequivocabilmente evidente la sussistenza dell'aggravio rivendicato.
A tale rilievo poteva aggiungersi, ad avviso del Tribunale, che lo stesso PE, in altre procedure, aveva ammesso che la servitù di passaggio convenzionalmente costituita era stata esercitata in conformità della planimetria prodotta nello speciale procedimento ex artt. 17 L. n. 6 del 1982 e tali ammissioni concorrevano alla formazione del convincimento negativo sulla domanda proposta, non essendo, peraltro, credibile che il PE non si fosse avveduto della pretesa erroneità della planimetria.
In ordine al secondo capo della domanda, il giudice d'appello, rilevato che al riconoscimento della pretesa usucapione della servitù di passaggio ostava il difetto di prova dello stato di apparenza della servitù, ha ritenuto inammissibile anche la domanda, subordinata, di servitù coattiva, poiché, mentre, ai sensi degli artt. 1051 e 1052 cod. civ., il diritto alla costituzione coattiva della servitù di passaggio può essere riconosciuto solo per collegare il fondo intercluso alla pubblica via, il PE esercitava tale azione per mettere in collegamento due fondi di sua proprietà.
Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso il PE, affidandosi a sette motivi.
Resistono con controricorso GI e CO CU nonché LI RO.
Vi sono memorie difensive per entrambe le parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, va disattesa l'eccezione d'inammissibilità del ricorso, che i controricorrenti sollevano ai sensi dell'art. 365, cp. 1^, n. 3^, cod. proc. civ., osservandosi che la parte espositiva del ricorso, comprendente una parte riservata ad una sommaria, ma esauriente, esposizione delle vicende che precedettero il giudizio de quo ed altra parte dedicata alla narrazione dello sviluppo del presente giudizio, con specifico riferimento alle posizioni assunte dalle parti nei due gradi di merito ed al contenuto della sentenza di primo grado, è, di per sè, più che sufficiente a soddisfare il precetto di legge che si assume violato e che, comunque, dai numerosi motivi svolti è dato anche cogliere la motivazione della sentenza impugnata, nei suoi vari passaggi.
Col primo motivo il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione ed erronea applicazione degli artt. 112 e 352 cod. proc. civ., adducendo che il Tribunale, nel rigettare la domanda di usucapione per mancanza del carattere di apparenza della servitù, ha deciso sulla base di una ragione che, pur prospettata dai convenuti, non era stata presa in considerazione dal Pretore, e, quindi, non era stata oggetto di impugnazione. in tal modo impedendo il doppio grado di merito.
La censura è, con tutta evidenza, destituita di fondamento, poiché la questione dell'apparenza della servitù, non essendo stata esaminata dal primo giudice perché evidentemente ritenuta assorbita dalla considerazione che, ad avviso del Pretore, la domanda si poneva in radicale contrasto con le affermazioni del PE in un precedente giudizio, legittimamente è stata esaminata dal giudice d'appello sia perché, trattandosi di questione relativa ad un presupposto necessario per l'acquisto della servitù mediante usucapione, il giudice di secondo grado aveva il dovere - potere di porla anche d'ufficio sia perché, comunque, gli appellati, vincitori in primo grado, avendola riproposta in secondo grado, non ne erano decaduti ex art. 346 cod. proc. civ.. Col secondo motivo il ricorrente denuncia violazione ed erronea applicazione dell'art. 1061 cod. civ., osservando che il giudice d'appello ha fatto malgoverno del principio secondo cui il requisito dell'apparenza della servitù deve ritenersi sussistente quando il terreno evidenzi un tracciato inequivocabilmente destinato allo esercizio della servitù.
All'uopo, il ricorrente, adducendo che il Tribunale non ha esaminato tutto il materiale fotografico prodotto, allega al ricorso, per soddisfare l'esigenza di autosufficienza di esso, quattro fotografie, che, a suo avviso, dimostrerebbero la divisione del piazzale dei convenuti in due parti, di cui la prima, caratterizzata dal fondo ghiaioso e da un raccordo in bitume con la strada, destinata alle manovre dei suoi mezzi, la seconda, dal fondo erboso, destinata al parcheggio dei veicoli dei convenuti.
La censura è inammissibile, poiché chiaramente volta a sindacare la valutazione di merito compiuta dal giudice d'appello in ordine alla sussistenza del requisito dell'apparenza che, invece, essendo stata resa con motivazione sufficiente e scevra da vizi logico - giuridici, si sottrae alla possibilità di sindacato in sede di legittimità. Poiché, come riconosce lo stesso ricorrente, la destinazione delle opere all'esercizio della servitù dev'essere inequivoca, dovendosi evitare che si possano acquisire per usucapione o costituire per destinazione del padre di famiglia servitù sulla base di elementi non oggettivi o di dubbia sintomaticità, il giudizio sulla idoneità delle caratteristiche delle opere a rivelarne l'inequivocabile destinazione all'esercizio della servitù è rimesso all'apprezzamento del giudice di merito e la relativa motivazione, se espressa, come nel caso in esame, in maniera esaustiva e corretta non è suscettibile di sindacato in cassazione.
In particolare, nella specie in esame va escluso che il giudizio del Tribunale sull'apparenza della servitù sia stato inficiato dall'error in procedendo denunciato dal ricorrente, poiché, come risulta dalla motivazione della sentenza impugnata, tale giudizio si fonda sull'esame del materiale fotografico prodotto dall'appellante, che comprende anche le fotografie allegate al ricorso. Col quinto motivo, il cui esame è opportuno premettere, poiché con esso si pone una censura analoga a quella svolta col secondo motivo, il ricorrente denuncia ugualmente violazione ed erronea applicazione dell'art. 1061 cod. civ., rilevando che anche l'esistenza del sentiero praticato per l'accesso alla P.f. 8388, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, è provata dalle allegate fotografie. Le ragioni svolte per dimostrare l'inammissibilità della censura svolta col secondo motivo valgano a dimostrare anche l'inammissibilità della censura svolta col presente motivo, restando immutate le ragioni del dissenso del ricorrente dalla motivazione resa dal giudice d'appello.
Col terzo motivo il ricorrente adduce il difetto assoluto e contraddittorietà della motivazione, denunciando l'apoditticità della valutazione di "non credibilità" dell'assunto secondo cui egli non si sarebbe avveduto dell'errore contenuto nella planimetria redatta nel 1988.
Il ricorrente, inoltre, censura la parte della motivazione che ha attribuito valore di elementi di prova utili alla formazione del convincimento alle ammissioni da lui fatte nel corso di precedenti procedure, richiamando la giurisprudenza che nega valore confessorio alle ammissioni contenute in scritti difensivi e, comunque, osservando che quelle ammissioni non precludevano i mezzi istruttori da lui richiesti.
Col quarto motivo il ricorrente si duole di violazione ed erronea applicazione dell'art. 112 cod. proc. civ., per non avere, il giudice d'appello, ammesso la prova orale, per interpello e per testi, da lui richiesta, all'uopo trascrivendo i capitali di prova. Osserva la Corte che l'inammissibilità delle censure relative all'accertata non apparenza delle opere destinate all'esercizio delle servitù rendono superfluo, assorbendolo, l'esame dei motivi terzo e quarto, poiché, ove anche i rilievi critici svolti con tali motivi risultassero fondati e, quindi, da un canto si escludesse ogni valore probatorio delle ammissioni fatte dal ricorrente in precedenza e, dall'altro, si accertasse che le due servitù furono esercitate per il tempo necessario ad usucapirle, resterebbe, comunque, esclusa la possibilità di acquisto per usucapione delle servitù stesse a motivo dell'inesistenza di opere visibili e permanenti destinate al loro esercizio.
Col sesto motivo il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione ed erronea applicazione degli artt. 1051 e 1052 cod. civ., rilevando che l'interclusione della p.f. 8388 è sempre esistita, com'è provato dalla documentazione fotografica prodotta in fase di merito e che, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice d'appello, la servitù di cui, in via subordinata, egli chiede la costituzione coattiva non deve servire a collegare due fondi di sua proprietà, ma a dare accesso ad un solo immobile di sua proprietà, altrimenti inaccessibile.
Osserva la Corte che, sebbene la servitù, di cui si chiede la costituzione coattiva, non sia destinata a collegare due fondi diversi di proprietà dello stesso ricorrente, bensì due parti di una stessa particella, pur sempre di proprietà del ricorrente, la soluzione data dal giudice d'appello si rivela, comunque, corretta. È evidente, invero, che non può dirsi precluso rispetto alla pubblica via, ai fini della costituzione della servitù coattiva di passaggio, la parte di un fondo che sia collegabile alla pubblica via attraverso la residua parte dello stesso fondo, a nulla rilevando che l'interclusione della prima parte derivi dalla divisione materiale del fondo, poiché in tal caso all'interclusione può porre fine l'unico proprietario del fondo, ristabilendo il collegamento alla pubblica via della parte rimasta interclusa, attraverso la parte non interclusa.
Col settimo motivo il ricorrente adduce violazione ed erronea applicazione dell'art. 112 cod. proc. civ., dolendosi della mancata compensazione, almeno parziale, delle spese del primo grado del giudizio, a suo avviso necessaria per la ragione che il rigetto della domanda in quel grado fu determinato da motivi diversi dall'eccezione preliminare di giudicato esterno sollevata dai convenuti, eccezione che aveva provocata l'anticipata decisione della causa. La censura è inammissibile, perché la compensazione delle spese di lite è provvedimento rimesso alla discrezionalità del giudice, il cui mancato esercizio, pertanto, non è sindacabile in cassazione. Peraltro, la correttezza del regolamento dell'onere delle spese processuali va verificata, non già con riferimento all'esito di ciascun grado del giudizio, che nel caso in esame, comunque, è stato sfavorevole al ricorrente, bensì con riferimento all'esito complessivo del giudizio.
Conclusivamente, il ricorso va respinto e, secondo l'ordinario criterio, il ricorrente dovrà rimborsare ai controricorrenti le spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a rimborsare ai controricorrenti le spese del presente giudizio, che liquida in complessivi Euro 1640,00, di cui Euro 1500,00 per onorari. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione seconda civile, 8 maggio 2002. Depositato in Cancelleria il 10 gennaio 2003