Sentenza 19 ottobre 2004
Massime • 1
In tema di confisca disposta con la sentenza di patteggiamento, anche dopo la modifica dell'art. 445 cod. proc. pen. che ha esteso le possibilità di provvedere alla confisca rendendola adottabile in tutti i casi previsti dall'art. 240 cod. pen., il giudice è tenuto a motivare l'esercizio del suo potere discrezionale, evidenziando i presupposti della disposta confisca.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 19/10/2004, n. 48172 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 48172 |
| Data del deposito : | 19 ottobre 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FATTORI Paolo - Presidente - del 19/10/2004
Dott. BRUSCO Carlo Giuseppe - Consigliere - SENTENZA
Dott. FEDERICO Giovanni - Consigliere - N. 1741
Dott. CHILIBERTI Alfonso - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BIANCHI Luisa - Consigliere - N. 047228/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) RA DO N. IL 21/07/1972;
avverso SENTENZA del 02/10/2003 TRIBUNALE di BARI;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. BIANCHI LUISA;
Lette le conclusioni del P.G. ann. senza rinvio limitatamente alla confisca
MOTIVI DELLA DECISIONE
Avverso la sentenza, pronunciata in data 12.10.2003, indicata in epigrafe, di applicazione della pena su richiesta delle parti, ha proposto ricorso per Cassazione l'imputato LL NI deducendo, attraverso il difensore di fiducia, violazione di legge in relazione alla confisca del denaro da lui detenuto, illegittimamente disposta in violazione degli artt. 240 c.p., 444 c.p.p. e art. 12 sexies del d.l. 306/92 conv. in l. 356/92, come introdotto con 18
agosto 1994 n. 501. Fa presente, richiamandosi alla sentenza resa da questa Corte a sezione unite il 3 luglio 1996 n. 9149, che non emerge in alcun modo la ragione per la quale è stata disposta la confisca e che non esiste in atti alcun vincolo pertinenziale tra le somme che gli sono state sequestrate ed il reato.
Il ricorso è fondato per quanto appresso specificato. È opportuno, preliminarmente, precisare che deve escludersi che la confisca possa essere stata disposta ai sensi dell'art. 12 sexies del d.l. 399/1944 dal momento che all'imputato è stato addebitato il reato di spaccio di lieve entità (art. 73, comma 5^ D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309) e che tale fattispecie è espressamente esclusa dal campo di applicazione della disposizione di cui all'art. 2 D.L. 20 giugno 1994, n. 399, convertito nella l. 8 agosto 1994, n. 501, che ha introdotto l'art. 12 sexies D.L. 8 giugno 1992, n. 306, convertito nella L. 7 agosto 1992, n. 356, alla cui stregua "è sempre disposta la confisca dei denaro, dei beni o delle altre utilità di cui il condannato non può giustificare la provenienza..." anche per il caso di applicazione della pena a norma dell'art. 444 cod. proc. pen. in ordine a talune figure di reato tra le quali è compresa quella di cui all'art. 73 del D.P.R. 309/90, eccettuata, tuttavia, la fattispecie prevista dal comma 5^ riguardante, appunto, i fatti di lieve entità.
La questione deve dunque essere risolta con esclusivo riferimento alle disposizioni in materia dei codici di rito e di diritto sostanziale.
Secondo l'art. 445, comma 1^, cod. proc. pen., come modificato dalla legge 12 giugno 2003 n. 134, sicuramente applicabile nella specie dal momento che il reato per cui si procede è stato commesso il 30 settembre 2003, con la sentenza prevista dall'art. 444 stesso codice è possibile disporre la confisca in tutti i casi previsti dall'art. 240 cod. pen. e cioè non solo, come secondo la disciplina previgente, delle cose che costituiscono il prezzo del reato, confisca quest'ultima prevista come obbligatoria dall'art. 240, comma 2^, detto codice, ma altresì del prodotto o profitto del reato, casi questi di confisca facoltativa.
Pacifica è in dottrina e giurisprudenza la definizione dei concetti di prodotto, profitto e prezzo del reato contenuto nell'art. 240 c.p.. Il prodotto rappresenta il risultato, cioè il frutto che il colpevole ottiene direttamente dalla sua attività illecita;
il profitto, a sua volta, è costituito dal lucro, e cioè dal vantaggio economico che si ricava per effetto della commissione del reato;
il prezzo, infine, rappresenta il compenso dato o promesso per indurre, istigare o determinare un altro soggetto a commettere il reato e costituisce, quindi, un fattore che incide esclusivamente sui motivi che hanno spinto l'interessato a commettere il reato. Il denaro ricevuto dallo spacciatore quale corrispettivo della cessione della sostanza stupefacente viene generalmente ricondotto alla nozione di profitto.
Con la citata legge n. 134 del 2003 sono stati dunque notevolmente ampliati i limiti in cui con la sentenza resa ex artt. 444 e 445 c.p.p. è possibile pronunciare un provvedimento di confisca. Tanto
precisato, deve ritenersi che il giudice che applica la pena su richiesta delle parti, nonostante la indiscutibile peculiarità del rito, sia tenuto a motivare - allorché la confisca non sia entrata a far parte del "patto" intervenuto tra le parti - in ordine al provvedimento che comporta la definitiva perdita di disponibilità del bene sequestrato, indicando se si tratta di confisca obbligatoria o facoltativa e precisando altresì in quest'ultima ipotesi le ragioni per le quali ha ritenuto necessario il provvedimento ablativo. Ciò in quanto il provvedimento di confisca non fa parte delle statuizioni "patteggiate" e dunque resta applicabile il principio, affermato con una massima risalente nel tempo ma pur sempre valida (sez. 2^ 5.7.1982 dep. 24.2.1983 n. 1633 m.u. 157567), secondo cui "In caso di confisca facoltativa il giudice è tenuto a motivare l'esercizio del suo potere discrezionale e, nel caso di confisca obbligatoria, egli è tenuto ad evidenziare il presupposto legale in mancanza del quale la confisca è inapplicabile". Poiché nella specie la sentenza impugnata non si è posta in alcun modo il problema della qualificazione della somma sequestrata limitandosi a disporne la confisca senza alcuna precisazione ed il ricorrente ha contestato la riconducibilità del denaro trovato in suo possesso all'attività di spaccio, si impone sul punto l'annullamento senza rinvio dell'impugnata sentenza. L'annullamento va disposto senza rinvio come chiarito dalle sezioni unite (sentenza n. 9149 del 1996, imp. Chabni - rv. 205708) da ritenersi ancora valida sul punto nonostante l'intervenuta modifica legislativa di cui si è detto sopra, secondo cui, essendo precluso qualsiasi accertamento in fatto in sede di legittimità e non potendo essere annullata con rinvio una sentenza resa in sede di patteggiamento, sempre che sul punto non esista una clausola concordata, la disposizione relativa alla confisca va eliminata, al fine di consentire all'interessato di far valere le sue ragioni in sede esecutiva.
P.T.M.
La Corte:
Annulla senza rinvio l'impugnata sentenza limitatamente al capo relativo alla confisca del denaro in sequestro.
Così deciso in Roma il 19 ottobre 2004.
Depositato in Cancelleria il 15 dicembre 2004