Sentenza 7 agosto 2001
Massime • 1
Il Consiglio Nazionale degli Ingegneri ha il potere, in sede di impugnazione avverso i provvedimenti disciplinari dei Consigli dell'Ordine, di accertare incidentalmente la legittimità degli atti di autoregolamentazione adottati dagli ordini provinciali degli ingegneri a norma dell'articolo 42 del R.D. 23 ottobre 1925, n. 2537, al fine di verificare la rilevanza disciplinare dei comportamenti degli iscritti posti in essere in violazione di tali atti (nella specie, irrogato provvedimento disciplinare a seguito della partecipazione ad una gara per opere pubbliche nonostante la diffida dell'ordine a partecipare al concorso a tutela del corretto esercizio della professione, il CNI aveva respinto l'impugnazione ritenendo che l'illegittimità della diffida doveva essere fatta valere con impugnazione ad hoc e non in sede disciplinare; la SC, in applicazione dell'esposto principio, ha cassato con rinvio).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 07/08/2001, n. 10900 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10900 |
| Data del deposito : | 7 agosto 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ERNESTO LUPO - Presidente -
Dott. MICHELE VARRONE - rel. Consigliere -
Dott. ENNIO MALZONE - Consigliere -
Dott. ALFONSO AMATUCCI - Consigliere -
Dott. GIANFRANCO MANZO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
GI EP, elettivamente domiciliato in ROMA VIA BARBERINI 86, presso lo studio dell'avvocato FRANCO SALVUCCI, che lo difende anche disgiuntamente all'avvocato ANDREA PASQUALIN, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI VENEZIA, PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI VENEZIA;
- intimati -
avverso la decisione n. 9/00 del Consiglio nazionale dell'ordine degli architetti e ingegneri di ROMA, emessa il 17/03/00 e 26/09/00 e depositata il 26/09/00 (R.G. 4/99);
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 04/06/01 dal Consigliere Dott. Michele VARRONE;
udito l'Avvocato Franco SALVUCCI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Umberto APICE che ha concluso per l'accoglimento del 2^ motivo del ricorso e l'assorbimento degli altri.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Aperto un procedimento disciplinare nei confronti dell'ing. EP GI e preso atto della memoria difensiva dallo stesso presentata, il Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri (ed Architetti) della provincia di Venezia, con decisione del 14/4/99, gli infliggeva la sanzione disciplinare della censura perché, avendo partecipato alla gara bandita da INSULA s.p.a. per la progettazione dei lavori di manutenzione delle strutture pubbliche dei rii dell'Insula di san Giacomo dell'Orio a Venezia nonostante la diffida dell'ordine del 10/9/98, aveva tenuto un comportamento contrario all'art. 22 delle Norme di etica per l'esercizio della professione, adottate dal suddetto Consiglio.
Il ricorso proposto dal professionista era rigettato dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri, con decisione 26 settembre 2000, ritenendo irrilevanti e/o infondati tutti i motivi di gravame addotti.
Per la cassazione di tale decisione ha proposto ricorso l'ing. CA, sulla base di quattro motivi. Il Consiglio dell'ordine provinciale non si è costituito.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo il ricorrente, denunciando la violazione dell'art. 333, 3^ co. c.p.p. in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., lamenta che il Consiglio provinciale abbia aperto il procedimento disciplinare sulla base di un'informazione anonima. La censura non è fondata. Il Consiglio Nazionale, infatti, da un lato ha accertato che "da tutta la decisione impugnata non risulta in alcun modo che vi sia alcun riferimento a quanto dedotto dal ricorrente" e, cioè, alla illegittima utilizzazione di un'informazione anonima;
dall'altro, ha rilevato che "gli accertamenti del Consiglio dell'Ordine non devono seguire forme tipiche, ma possono essere svolto con le modalità più diverse", purché naturalmente non incidano sul diritto di difesa dell'inquisito.
Trattasi di motivazione che correttamente richiama il disposto dell'art. 43 ss. r.d. n. 2537 del 1925, in virtù del quale il suddetto Consiglio può iniziare il giudizio disciplinare anche d'ufficio; e che per il resto si risolve in un apprezzamento di fatto, incensurabile in questa sede.
Con il secondo motivo l'ing. GI, denunciando genericamente un'ulteriore violazione di legge, lamenta che il Consiglio Nazionale non abbia rilevato la illegittimità, per eccesso e/o sviamento di potere, della comunicazione di diffida del 10/9/98, con le conseguenziali statuizioni.
Questa censura è fondata. Va al riguardo premesso che, ai sensi dell'art. 22 delle Norme di etica per l'esercizio della professione d'ingegnere, l'ingegnere non deve partecipare a concorsi di opere pubbliche o private quando le condizioni del bando di concorso siano state dichiarate inaccettabili dal Consiglio dell'Ordine o dal Consiglio Nazionale e, nella specie, il Consiglio dell'Ordine di Venezia, con nota del 10/9/98, comunicava a tutti gli iscritti di avere ritenuto di richiedere alla s.p.a. INSULA la modificazione di alcune delle norme concorsuali, diffidando gli iscritti, nel frattempo, a non partecipare alla gara "a tutela del corretto esercizio della professione". Ora l'attuale ricorrente non ha contestato, nel giudizio davanti al Consiglio Nazionale e poi in questa sede, il potere del Consiglio dell'Ordine di sindacare le norme concorsuali nell'interesse del corretto svolgimento della professione, verificandone la conformità ai principi deontologici informatori dell'attività degli iscritti;
potere rientrante in quello, più ampio, attribuito agli Ordini professionali di emanare, nell'esercizio delle proprie attribuzioni di autoregolamentazione, norme interne di deontologia vincolanti per gli iscritti e comprendente, quindi, la facoltà di valutazione negativa, rispetto al decoro della professione, della partecipazione ad un determinato concorso, con conseguente legittimità della diffida a parteciparvi, configurandosi, in caso di inosservanza di tale diffida, un illecito disciplinare a carico del trasgressore (ex plurimis, Cass. sez. un. 22 giugno 1990 n. 6312). Ma ha contestato la legittimità, nel caso concreto, della diffida 10/9/98, assumendo che le ragioni addotte a sostegno del giudizio di inaccettabilità ex art. 22 cit. erano viziate da eccesso o sviamento di potere o, comunque, da illegittimità in quanto estranee alle esigenze di tutela della deontologia professionale. Conseguentemente, il GI ha chiesto al Consiglio Nazionale di ritenere tale diffida illegittima e non produttiva di effetti, precisando, dinanzi a questa Corte (ma la richiesta era implicita anche in sede disciplinare), che essa doveva essere disapplicata.
Ora, a fronte di questa prospettazione, l'impugnata decisione l'ha disattesa affermando che la "illegittimità denunciata non può trovare ingresso in questa sede" e che la "illegittimità della diffida ... andava proposta, con tempestiva impugnazione, innanzi agli organi giurisdizionali competenti".
Orbene, è di tutta evidenza che il Consiglio Nazionale ha travisato il tenore della richiesta del professionista, ritenendo di essere investito del compito di dichiarare l'illegittimità del provvedimento amministrativo di diffida ed, eventualmente, di annullarlo, laddove invece veniva chiesto solo l'accertamento incidentale dell'illegittimità dell'atto, ai fini della sua disapplicazione. Potere che indubbiamente spetta a tale Organo che pur costituendo una giurisdizione speciale (Cass. sez. un. 12 giugno 1990 n. 5702), è comunque un giudice di diritti. Il secondo motivo va, pertanto, accolto, con correlata cassazione della decisione impugnata, restando assorbiti le restanti censure, relative all'esistenza dell'elemento psicologico ed all'entità della sanzione inflitta. Segue il rinvio della causa allo stesso Consiglio Nazionale che provvederà ad esaminare la legittimità o meno della lettera di diffida 10/9/98 ai limitati fini della sua eventuale disapplicazione.
Si ravvisano giusti motivi per compensare le spese di questo grado.
P. Q. M.
La Corte rigetta il primo motivo, accoglie il secondo, dichiara assorbiti gli altri;
cassa la decisione impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa al Consiglio Nazionale degli Ingegneri, compensando le spese del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 4 giugno 2001. Depositato in Cancelleria il 7 agosto 2001