Sentenza 29 luglio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 29/07/2002, n. 11151 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11151 |
| Data del deposito : | 29 luglio 2002 |
Testo completo
IN M ME DE POPO DITAL NO1 1 1 5 1/0 2 REPUBBLICA ITAL LA CORTES PREMA DI CASSAZIONE Oggetto Senter za equità SEZIONE TERZA CIVILE Giudice di pace Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G. N. 4697/99 Dott. Angelo GIULIANO Presidente Consigliere Dott. Ernesto LUPO - Consigliere Cron.28758 Dott. Antonio LIMONGELLI - Consigliere Rep. Dott. Bruno DURANTE - Rel. Consigliere Ud. 25/03/02 Dott. Donato CALABRESE ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: AVIS AUTONOLEGGIO SPA, con sede in Roma, in persona del suo legale rappresentante pro tempore Sig. NO VE, elettivamente domiciliata in ROMA P.ZZA DELLA presso lo studio dell'avvocato CARLOBALDUINA 59, FALZETTI, che la difende anche disgiuntamente all'avvocato SIMONETTA BELLETTI, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
AUTOSTRADA LIGURE TOSCANA SALT SPA, con sede in Lido di Camaiore, in persona del legale rappresentante pro 2002 tempore Giampiero Marcassoli, elettivamente domiciliata 760 in ROMA presso la CORTE di CASSAZIONE, difeso dagli 1 avvocati UMBERTO PLAINO, GINO ANDREINI, giusta delega in atti;
controricorrente avverso la sentenza n. 301/98 del Giudice di pace di LUCCA, emessa il 16/11/98 e depositata il 20/11/98 (R.G. 672/98); udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 25/03/02 dal Consigliere Dott. Donato CALABRESE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Rosario RUSSO che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO H Con citazione ritualmente notificata la Società Au- tostrada Ligure Toscana, SALT spa, conveniva in giudi- zio dinanzi al Giudice di pace di Lucca la società AVIS Autonoleggio spa per sentirla condannare al pagamento della somma di L. 1.055.100, oltre interessi dal 24.12.1996, per mancato pagamento di n. 39 passaggi sull'Autostrada A12 SALT di veicoli di proprietà della verificatisi -tali passaggi- alla barriera di AVIS, Lucca. Si costituiva la società convenuta, che assumeva di non essere tenuta al pagamento, deducendo, anche sulla base di precedente giurisdizionale di merito, che il 2 pedaggio autostradale, costituendo il pagamento per il spetto al soggetto che di quel servitio godimento di un servizio, aveva fruito. Eccepiva, inol- tre, l'illegittimità costituzionale dell'art. 176 commi 11 e 17 c.d.S. e dell'art. 373 del regolamento di ese- cuzione. Con sentenza emessa il 16.11.1998 l'adito giudice, dichiarata manifestamente infondata la questione di il- legittimità costituzionale, condannava la convenuta а pagare all'attrice la somma di L. 1.055.100, con inte- ressi legali dal 24.12.1996, nonché le spese di causa. Per la cassazione di tale sentenza la AVIS Autono- leggio spa ha proposto ricorso articolando due mezzi di impugnazione, illustrati da memoria. Resiste la Società Autostrada Ligure Toscana, SALT spa. MOTIVI DELLA DECISIONE der Con precedenza, per la sua priorità logica, va esa- minato il secondo motivo del ricorso, al quale si de- nuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 176 commi 11 e 17 c.d.s. e dell'art. 373 reg. di attuazione (in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c.). La ricorrente lamenta che non è chiaro se il giudice di pace abbia ritenuto il proprietario responsabile ex art. 2054 C.C. о ex art. 6 1. n. 689/1981, deducendo, di contro, che il riferimento all'art. 2054 c.c. non ha rilevanza per- ché riguarda il danno causato dalla circolazione del 3 veicolo e che l'art. 6 1. 689/81, intitolato solidarie- tà, non è applicabile alla fattispecie perché da un la- to riguarda le sanzioni amministrative e non il mancato pagamento del pedaggio, dall'altro non è applicabile comunque alle sanzioni amminitrative comminate dal c.d.s. perché totalmente sostituito dall'art. 196 stes- so codice, intitolato "principio di solidarietà". Il motivo non può trovare accoglimento. Pacifico che nella specie si è in presenza di sen- tenza pronunciata dal giudice di pace in causa il cui valore non eccede lire due milioni, e pertanto decisa a norma dell'art. 113 comma 2 c.p.c., nel testo modifi- Hden cato- secondo equità, è principio di diritto (Cass. S.U. n. 716/1999) che il ricorso per cassazione avverso la suddetta sentenza per violazione di legge, attinente alla decisione di merito, è consentita solamente per violazione di norme costituzionali e di norme comunita- rie di rango superiore alla norma ordinaria. In tale prospettiva la sentenza equitativa del giu- dice di pace non può essere pertanto impugnata per vio- lazione di legge ai sensi dell'art. 360 n. 3 c.p.c., atteso che l'ammissibilità del ricorso per violazione di legge è concettualmente preclusa dalla non configu- rabilità -a proposito del giudizio equitativo- della violazione di regola posta dalla legge, che presuppone 4 un giudizio secondo diritto. Né può essere addotta la violazione della norma astrattamente applicabile, l'individuazione della quale non è neppure richiesta al giudice di pace, ed il giu- dizio rimane equitativo pur se siano state applicate norme di legge, esplicitamente o implicitamente ritenu- te corrispondenti all'equità. Ciò posto, e rilevato che nel caso concreto il giu- dice di pace di Lucca ha applicato la regola di equità secondo cui il proprietario di un autoveicolo risponde solidalmente in sede civile della condotta del condu- cente del veicolo stesso qualora questo circoli con il онг consenso del proprietario, si Osserva che non è stato dedotto e dimostrato che la regola di equità applicata nella specie dal detto giudice di pace è in contrasto con una norma costituzionale. Tardiva è, invero, la de- duzione della violazione del principio dell' "eguaglianza di fronte alla legge" fatta per la prima volta con la memoria difensiva, oltre che non specifica- ta. Con il primo motivo, a sua volta, la ricorrente de- duce eccezione di incostituzionalità e violazione e falsa applicazione dell'art. 176 commi 11 e 17 c.d.s. (d.lgs. n. 295/1992) e dell'art. 373 del reg. di esec. latt. (d. P. R. n. 495/1992) in relazione all'art. 360 5 n. 3 c.p.c. Assume che tra gli oggetti delegati di cui all'art. 2 della legge delega (1. n. 190/1991) non vie- ne indicato il pedaggio, per cui la disciplina del pe- daggio contenuta nell'art. 176 commi 11 e 7 c.d.s. oggetto fuori della legge delega e pertanto viziato da illegittimità costituzionale ex art. 76 Cost. Anche questo motivo è da disattendere, sia per quanto detto innanzi, sia perché la questione di legit- timità costituzionale dell'art. 176 commi 11 е 17 c.d.s. (unico invero- suscettibile di essere sottopo- sto al vaglio di legittimità costituzionale) s'appalesa inammissibile per difetto di interesse, poiché, come osservato dal giudice di pace, "il rapporto giuridico esaminato esula da tale norma" Il ricorso va dunque rigettato, con condanna della ricorrente alle spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorren- te alle spese del giudizio di Cassazione, liquidate in € 70,20 oltre € 400/00 (quattrocento) per onora- ri. Così deciso, il 25.3.2002. IL PRESIDENTE IL CONSIGLIERE EST. Sonato Calate s ماند Depositata in Cancelleria 29 LUG. 2002 M. DIRETTORE D/CANCELLERIA Umberto cera 6 oggi, IL DIRE MORE DI CANCELLERIA