Sentenza 10 ottobre 2008
Massime • 1
In tema di impugnazioni delle misure cautelari reali, il divieto di restituzione previsto dall'art. 324, comma settimo, cod. proc. pen. nei casi di cui all'art. 240, comma secondo, cod. pen., non riguarda la confisca obbligatoria prevista per il reato di contrabbando doganale (art. 301 d.P.R. n. 43 del 1973), in quanto la norma processuale non è suscettibile di interpretazione analogica.
Commentario • 1
- 1. Il divieto di restituzione di cui all'art. 324 comma 7 c.p.p.Di Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 10 ottobre 2019
(Annullamento senza rinvio) (Riferimento normativo: Cod. proc. pen., art. 324, c. 7) Il fatto Il Tribunale di Bologna, sezione delle impugnazioni cautelari penali, annullava, per difetto di motivazione, il decreto del 17 giugno 2018 con cui il pubblico ministero aveva convalidato il sequestro probatorio effettuato d'urgenza dalla polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 354 cod. proc. pen., per i reati di cui agli artt. 544-ter e 727 cod. pen., di numerosi uccelli tenuti dall'indagato in isolamento per essere utilizzati come richiami, nonché delle gabbie che li ospitavano e di alcuni bastoni con rivestimento colloso idonei alla cattura di uccelli in libertà. Per l'effetto il Tribunale …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 10/10/2008, n. 41200 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 41200 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. VITALONE Claudio - Presidente - del 10/10/2008
Dott. PETTI Ciro - Consigliere - SENTENZA
Dott. TARDINO Vincenzo Luigi - Consigliere - N. 1018
Dott. SQUASSONI Claudia - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. LOMBARDI Alfredo Maria - Consigliere - N. 016457/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) TR CE, N. IL 20/09/1946;
avverso ORDINANZA del 11/04/2008 TRIB. LIBERTÀ di LUCCA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SQUASSONI CLAUDIA;
sentite le conclusioni del P.G. Dr. BUA CO Marco che ha concluso: annullamento dell'ordinanza impugnata limitatamente alla statuizione relativa al mantenimento del vincolo cautelare. Udito il difensore Avv. FRANCINI Anna Rosa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ordinanza 11 aprile 2008, il Tribunale del riesame di Lucca ha dichiarato la perdita di efficacia di un sequestro preventivo che grava su di un natante che l'accusa ritiene importato nel territorio comunitario in violazione delle norme doganali (D.P.R. n. 43 del 1973, art. 292) mantenendo il vincolo reale sul bene.
I Giudici hanno rilevato come il procedimento incidentale - attivato da AL CO rappresentante della società Ocean UR Inc che si dichiarava proprietaria del bene - non potesse essere esaurito nel termine di legge per la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti dell'indagato Fier Marco. In tale situazione, il Tribunale ha mantenuto il sequestro in quanto prodromico alla possibile confisca del bene.
Per l'annullamento della ordinanza, AL ha proposto ricorso per Cassazione deducendo violazione di legge. Rileva che, quale proprietario del natante, non può subire le conseguenze di un sequestro disposto in un procedimento a carico di altro soggetto;
sostiene che la conclusione sulla confiscabilità del natante è erronea, a sensi del D.P.R. n. 43 del 1973, art. 301, dal momento che il proprietario della res è persona estranea al reato. Presupposti per la legittima applicazione del sequestro preventivo sono la ipotizzabilità di una determinata fattispecie di reato e le esigenze cautelari, a nulla rilevando il soggetto al quale l'illecito penale viene attribuito;
la libera disponibilità della res può essere strumento per aggravare o protrarre le conseguenze di un reato anche se la stessa appartenga a persona non indagata. In coerenza con questo principio, è pacifico nella giurisprudenza di legittimità che oggetto del sequestro preventivo può essere qualsiasi bene a chiunque appartenga purché esso sia, anche indirettamente, collegato allo illecito e, ove non vincolato, rappresenti uno di quei pericoli che la misura ablativa tende ad evitare.
Pertanto, è irrilevante la prospettazione del ricorrente circa la sua estraneità al delitto per cui si procede.
Il natante, per il disposto del D.P.R. n. 43 del 1973, art. 301, comma 1, è passibile di confisca obbligatoria.
La tesi difensiva, in astratto puntuale, circa la non applicabilità della misura di sicurezza nei confronti del proprietario incolpevole, introduce una problematica implicante questioni di fatto che non può essere risolta in questa sede incidentale e sarà affrontata dal Giudice della cognizione principale;
attesa la sommarietà degli accertamenti compiuti, la dedotta causa ostativa alla confisca non risulta agli atti.
Tanto premesso, la Corte rileva che l'art. 324 c.p.p., comma 7 consente, in esito alla perenzione della misura per mancato rispetto dei termini della procedura del riesame, il mantenimento del sequestro nella ipotesi di confisca obbligatoria disposta a sensi dell'art. 240 c.p., comma 2 cioè, quando la cosa costituisce il prezzo del reato o la cui pericolosità è presunta dalla legge (Cassazione sezione terza sentenze 44279/2007, 2949/2005, 268/1995;
sezione quarta sentenza 1640/1998). La equiparazione, al fine che rileva, del sequestro obbligatorio previsto dal D.P.R. n. 43 del 1973, art. 301, comma 1 a quello dell'art. 240 c.p., comma 2 non è consentita dal momento che la norma processuale, ponendo una eccezione al generale principio della revocabilità del sequestro, non è suscettibile di interpretazione analogica.
Inoltre, il Legislatore all'art. 324 c.p.p., comma 7 si è riferito specificatamente alla norma codicistica, in tale modo, evidenziando che la previsione non riguardava ogni confisca obbligatoria. Il rilevato profilo di illegittimità rende accoglibile la conclusione del ricorrente sia pure per un motivo diverso da quelli enucleati nell'atto di impugnazione.
P.Q.M.
La Corte annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata limitatamente alla statuizione relativa al mantenimento del vincolo cautelare. Ordina la restituzione del bene all'avente diritto. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 626 c.p.p.. Così deciso in Roma, il 10 ottobre 2008.
Depositato in Cancelleria il 5 novembre 2008