Sentenza 23 luglio 2002
Massime • 1
Nel caso in cui sia stata introdotta, davanti al giudice ordinario, in un giudizio pendente alla data del 30 giugno 1998, una domanda risarcitoria ex art. 2043 cod. civ. nei confronti della P.A. per illegittimo esercizio di una funzione pubblica, questi dovrà accertare la sussistenza dell' evento dannoso denunciato, stabilire se il danno sia qualificabile come ingiusto, in relazione alla sua incidenza su di un interesse rilevante per l'ordinamento (a prescindere dalla qualificazione formale di esso come diritto soggettivo), accertare, sotto il profilo causale, facendo applicazione dei criteri generali, se l'evento dannoso sia riferibile ad una condotta della P.A., e, infine, se l'evento dannoso sia imputabile a responsabilità della P.A. a titolo di dolo o di colpa. In particolare, ove il danno lamentato consista nella perdita di "chance", se è vero che la sussistenza di esso si apprezza, secondo un calcolo di probabilità o per presunzione, tuttavia tale giudizio probabilistico va ancorato a precise circostanze di fatto obiettivamente provate, e a positive regole di esperienza. ( Nella specie, la S.C. ha annullato, per difetto di motivazione in ordine alla sussistenza del danno e al contributo causale dell'amministrazione alla causazione di esso, la decisione della corte territoriale che, confermando quella del giudice di primo grado, aveva condannato il Ministero della difesa per il danno patito a causa della indebita prestazione del servizio militare, anche con riferimento alla perdita di occasioni di lavoro, da un soggetto che, dopo essere stato arruolato nella Marina militare ed avere successivamente ottenuto il prolungamento della ferma per il transito nel servizio permanente, era stato congedato, dopo che, in sede di ulteriori accertamenti medici, gli era stata riscontrata l'affezione invalidante del favismo.)
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 23/07/2002, n. 10739 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10739 |
| Data del deposito : | 23 luglio 2002 |
Testo completo
e t D ou ee REPUBBLICA ITALIANA M PIN NOME DEL POPOLO ITALIANO S ZI F TER10739 LA CORTE P EMA DI CASSAZIONE. Oggetto RESP. CIVILE /02 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Mag .G.N. 20408/98 Preside t he FAVARA Dott. Ugo Dott. Renato PERCONTE LICATESE 28345 Cron. Rel. Consigliere - BABLUSOWAS J 2237 Consigliere Dott. Bruno DURANTE Ud. 10/10/01 Consigliere Dott. Alfonso AMATUCCI Consigliere Dott. Gianfranco MANZO ha pronunciato la seguente CANCELLERIA SENTENZA sul ricorso proposto da: MINISTERO DELLA DIFESA, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
ricorrente contro elettivamente domiciliato in ROMA RAVARA MASSIMILIANO, VLE DELLE MILIZIE 1, presso lo studio dell'avvocato SCIUBBA PIETRO, che lo difende unitamente all'avvocato 2001 VENTUROLI ROBERTO, giusta delega in atti;
. 1727 N - controricorrente avversO la sentenza n. 572/98 della Corte d'Appello di GENOVA, SEZIONE prima civile emessa il 10/6/1998, depositata il 09/07/98; RG.478/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica CANCELLERIA udienza del 10/10/01 dal Consigliere Dott. Renato PERCONTE LICATESE;
udito l'Avvocato PIETRO SCIUBBA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Guido RAIMONDI che ha concluso per rimessione atti alle Sezioni Unite, in subordine rigetto. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO AR IM conveniva in giudizio, davanti al Tribunale di Genova, il Ministero della Difesa, esponendo di essere stato arruolato nella Marina mili- tare il 30 agosto 1993 e di aver ottenuto il prolunga- mento della ferma per il transito nel servizio perma- nente, ma di essere stato poi congedato, il 14 febbraio. CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 1995, dopo che, in sede di ulteriori accertamenti medi- UFFICIO COPIE Richiesta copia studio ci, gli era stata riscontrata l'affezione invalidante dal Sig. SCLUBBA per diritti €38+7.23 del "favismo". Chiedeva pertanto il risarcimento del 30.9.02 il danno patito per il servizio militare indebitamente IL CANCELLIERE prestato e per la conseguente perdita delle occasioni di lavoro. Il Ministero eccepiva il difetto di giurisdizione 2 5 del giudice ordinario e, nel merito, deduceva l'infondatezza della domanda. Il Tribunale, con sentenza del 31 marzo 1997, con- dannava il convenuto a pagare all'attore un risarcimen- to di lire 30.000.000. Con la sentenza oggi impugnata, emessa il 9 luglio 1998, lạ corte d'Appello di Genova ha rigettato il gra- vame principale del Ministero e quello incidentale del AR. Per la cassazione di detta sentenza ricorre il Mi- nistero, sulla base di un unico motivo. Resiste con controricorso l'intimato. MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorrente denuncia la violazione di norme di diritto, in relazione agli artt. 1227 e 2043 C.c., ai principi generali in materia di responsabilità civile e di risarcimento per lesione di diritti soggettivi o in- teressi legittimi, all'art. 112 C.p.c. e ai principi generali in materia di prove;
nonché motivazione incer- ta e contraddittoria (art. 360 n. 3 e 5 C.p.c.). aver ricordato che il provvedimento ammini- Dopo illegittimo dev'essere impugnato strativo dall'interessato, onde ottenerne la rimozione, e che l'acquiescenza ad esso ne determina l'irretrattabilità, preclusiva della stessa disapplicazione, Osserva che, 3 nella specie, da un lato si controverte in materia di interessi legittimi, e, dall'altro, il "petitum" SO- stanziale prospettato dal AR si risolve per l'appunto nella illegittimità del provvedimento, attesi i dedotti errori tecnici del comportamento della pub- blica amministrazione in sede di accertamenti sanitari. Secondo la Corte di Genova, prosegue il ricorrente, il Ministero avrebbe colposamente sbagliato nell'accertare tardivamente il cd. cui era affetto il Ra-favismo, da vara, e tanto avrebbe leso diil lui diritto all'integrità psicofisica;
lesione che peraltro si sa- rebbe tradotta, non si comprende perché e comunque at- traverso quale via, in una perdita di "chances" nella ricerca di Indiversa attività lavorativa. altri una stata M termini, secondo la Corte, se al AR fosse tempestivamente diagnosticata inla patologia esame, questi non avrebbe chiesto la rafferma della leva, ma avrebbe cercato, forse trovandolo, un altro lavoro. Non solo dunque la Corte prospetta la lesione di un diritto soggettivo all'integrità psicofisica, ma fini- sce per risarcirne un altro (il cd. diritto al lavoro), che è poi un interesse legittimo;
ma altresì "la moti- vazione della sentenza non apprezza in sede di conse- guenzialità (causale) la lesione delle due situazioni giuridiche, ma rimane, sul punto, assolutamente apodit- 4 tica, talchè anche sotto tale via essa rimane inesora- bilmente muta, se non altro sotto il profilo dell'onere della motivazione". Per giunta, la sentenza è erronea anche sotto un diverso profilo, giacchè la volontarietà della rafferma esclude che l'instaurazione del rapporto possa ascriversi al Ministero stesso. E' poi "ben dif- ficile ipotizzare, e sotto tale aspetto infatti la sen- tenza nulla dice, così incorrendo in un ulteriore e au- tonomo difetto di motivazione, che il mancato rileva- mento del favismo sia stata l'unica ragione della ferma del AR", onde "già per tale via (...) non può non de- dursi l'errore, lampante, della sentenza in punto di nesso di causalità". La sentenza è erronea, infine, anche dove nega qua- lunque responsabilità del AR, così escludendo l'applicazione dell'art. 1227 C.c., limitandosi ad af- fermare che non vi sia prova di precedenti episodi di favismo, mentre ben altra motivazione occorreva sul punto, giacchè "il favismo è malattia che ben facilmen- te si disvela, quanto meno nell'arco dei venti anni, essendo sufficiente, come è ben noto, la semplice vici- nanza con le sostanze allergiche”. Il ricorso è fondato, nei sensi che saranno subito precisati. Va rilevato, innanzitutto, che nessuna espressa censura è formulata avverso il capo della sentenza di appello che ha dichiarato la giurisdizione del giudice ordinario, onde sul punto si è formato il giudicato e non occorre investire della questione le Sezioni Unite ai sensi degli artt. 374 à comma e 360 n. 1 C.p.c.. Invero, secondo l'indirizzo confermato da Cass. S.U. 22 luglio 1999 n. 500, non dà luogo a questione di giurisdizione, ma attiene al merito, la contestazione circa la risarcibilità degli interessi legittimi. Nella specie il ricorrente, deducendo, in sostanza, l'inesistenza di un diritto soggettivo al risarcimento, per non essere stato previamente adito il giudice ammi- nistrativo per l'annullamento dell'atto amministrativo ん (unica via evidentemente ritenuta necessaria per giun- gere all'emersione del diritto soggettivo e quindi all'accesso alla tutela risarcitoria ai sensi dell'art. 2043 C.c.), e per aver conservato quindi la posizione soggettiva del AR il rango di interesse legittimo, agita, per l'appunto, una questione di merito, perché la responsabilità aquiliana è svincolata, in base alla nuova lettura che si è data all'art. 2043 C.c., dal ne- cessario riferimento alla lesione di un diritto sogget- tivo e ben può perciò il giudice ordinario accertare l'eventuale illegittimità dell'azione amministrativa, al fine di ritenere o meno sussistente l'illecito, essa 6 costituendo uno degli elementi integrativi della fatti- specie di cui all'art. 2043 C.c. (Cass. S.U. cit.). Orbene, la sentenza impugnata, dopo una lunga dis- sertazione a fondamento della ritenuta giurisdizione del giudice ordinario, che ormai più non interessa, nel passare alla trattazione del merito, assume “indubbia la violazione del diritto soggettivo del AR all'integrità del proprio patrimonio e, più specifica- mente, ad utilizzare a pieno le proprie "chances" nella ricerca, anche nell'anno e mezzo circa trascorso da mi- litare, di una diversa attività lavorativa (diritto precettivamente garantito dall'art. 4 Cost.)". 么 Il danno in questione “non riguarda, dunque, la perdita di un concreto e determinato posto di lavoro, la concreta possibilità (certa-ma, più genericamente, mente superiore al 50%, nonostante l'alto tasso giova- nile di disoccupazione in oggi esistente in Liguria) di trovarne uno"; e "certamente sussiste come concreto ed attuale nel caso in esame ed è stato cagionato dagli inidonei ed errati о addirittura omessi accertamenti sanitari eseguiti in occasione della visita di leva (...)". Dopo aver ravvisato le colpa della pubblica ammini- strazione nel non aver diagnosticato, per negligenza dei sanitari e per la difettosa organizzazione dei mez- 7 zi tecnici necessari per il corretto espletamento della visita di leva, la malattia ereditaria (favismo) in se- e sicuramente accertata dalla guito definitivamente stessa p.a., la Corte Osserva conclusivamente che "d'altra parte, dagli atti non emerge alcuna assorbente o parziale corresponsabilità del AR nell'accaduto, essendo notorio che solo l'ingestione di determinate sostanze provoca la pericolosa sintomatologia del favi- smo e non essendovi alcun tipo di prova in causa che consenta in questa situazione di ritenere con suffi- ciente grado di probabilità la preesistenza nel AR di episodi dimostrativi della malattia e, quindi, la consapevolezza dell'appellato". Ora, pur dovendosi rilevare che, per difetto di specifiche censure su entrambi i punti, resta ormai ac- quisita l'astratta configurabilità di quel diritto (0 interesse legittimo che sia, al cospetto dei poteri au- toritativi della p.a.) che la Corte ha ritenuto leso, ossia il diritto all'integrità del patrimonio, e altre- sì la colpa della p.a., ravvisata dal giudice di merito nella tardiva rilevazione della patologia;
non v'è che non veda la duplice, grave carenza logico giuridica nel- la quale incorre la sentenza impugnata, laddove automa- ticamente, o meglio assiomaticamente, reputa di poter appurare, in concreto, non solo che il danno in que- stione (ossia la perdita delle occasioni di lavoro) "certamente sussiste", ma altresì che "è stato cagiona- to" dalla colpevole omissione dei doverosi, tempestivi accertamenti sanitari. Il giudice ordinario, davanti al quale, 80,nell'ordinamento pregresso al D. lgs 31.3.1998 n. sia stata dedotta una domanda risarcitoria, ai sensi dell'art. 2043 C.C., nei confronti della p.a., per il- legittimo esercizio della funzione pubblica (come è ac- caduto nella fattispecie, avendo il AR, in sostan- za, prospettato il danno come conseguenza dell'illegittima attività amministrativa posta in esse- re prima con l'arruolamento e poi con la rafferma, pur in presenza di un'affezione invalidante), dovrà anzi- т tutto accertare la sussistenza di un evento di danno;
ци il danno sia ingiusto, perché incidente su in- indi se teresse rilevante per l'ordinamento, tutelato nelle forme del diritto soggettivo ovvero dell'interesse le- gittimo;
e infine, sotto il profilo causale, se l'evento dannoso sia riferibile ad una condotta (posi- tiva o omissiva) della p.a. e sia imputabile a dolo o colpa della stessa (Cass. S.U. cit). Il Ministero, pur dando per ammessa, come si è det- to, sia la colpa dell'amministrazione militare sia l'astratta possibilità di risarcire una qualsiasi per- 9 dita di "chances" (queste ultime, del resto, considera- te dalla giurisprudenza di legittimità un bene patrimo- niale, benvero in ipotesi non precisamente identiche a quella in esame, ma relative, per lo più, a illegittime esclusioni da concorsi o mancate promozioni); seppure non senza qualche oscurità contesta a ben vedere pro- prio che il configurato danno sussista (come quando "sottolinea che non si comprend& perché e comunque at- traverso quale via" la perdita di "chances" sia stata ravvisata) e che in ogni caso lo stesso sia causalmente collegato alla condotta della p.a. (laddove rimarca il mancato apprezzamento del giudice di merito "in sede di conseguenzialità causale" ovvero "l'errore (...) in punto di nesso di causalità"), così denunciando, in sostanza, su entrambi i punti, una realtà processuale indiscuti- bile, ossia il mancato adempimento dell'obbligo di una motivazione adeguata e coerente, anche sotto il profi- lo, anch'esso decisivo, della mancata considerazione della volontarietà della rafferma. Anche èse vero che, in tema di perdita di "chances", la sussistenza del danno si apprezza, di re- gola, secondo un calcolo di probabilità o per presun- zioni, va cioè dimostrata con certezza pur soltanto re- lativa, e non assoluta, e come tale sufficiente;
resta fermo tuttavia che quel giudizio probabilistico 10 dev'essere ancorato a precise circostanze di fatto, T provate, e a positive regole obiettivamente d'esperienza, se non vuole trasformarsi in arbitraria, incontrollabile congettura. Prima dunque di sancire l'assenza di AR nell'accaduto" ("recte" "corresponsabilità del la Corte avrebbe dovuto adeguata- colpa concorrente), solo il danno, ma anche ciò che mente dimostrare non viene dato invece per scontato, vale a dire il contri- AGENZIA DELLE ENTRATE ROMA, alla sua AGO.2002 dell'amministrazione militare buto causale CAMP.A4:4597 E brea k to produzione. Tutto quanto esposto comporta che, entro questi li- (5. 201 I cons miti e con l'assorbimento o il rigetto di ogni altra (Dr. M. RA censura, il ricorso va accolto per quanto di ragione, con la cassazione della sentenza impugnata e il rinvio N della causa a un giudice di pari grado, designato nel dispositivo, cui si demanda anche di provvedere sulle spese del giudizio di Cassazione.
P.Q.M.
23 La Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione, cassa in relazione la sentenza impugnata e rinvia, an- che per le spese del giudizio di Cassazione, ad altra Sezione della Corte d'Appello di Genova. 109T 129,11 Così deciso a Roma, addì 10 ottobre 2001. 456T 30,991 Wakkan favazy IL PRESIDENTEPRESIDENVER CONSIGLIERE EST. 160,10тет. AL CANCEL VERLE Dott.ssa Mahia Ale Dig. Avvito SCIÚBBA Pietro versamento Beneario dal 2 della Bouco olf Roro the pagato € 160.10 per registrazione a bolli della suestesa sentenza. Ric a, # 30-1.02 IL CANCELLIETE MAO J