Sentenza 2 aprile 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 02/04/2002, n. 4650 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4650 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2002 |
Testo completo
Aula 'A' 04650 02 DEL POPOLO ALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Giovanni Presidente R.G.N. 13539/99 PRESTIPINO Consigliere Cron.10654 Dott. Luciano VIGOLO Dott. NC Antonio MAIORANO Consigliere Rep. Dott. Natale Rel. Consigliere Ud. 18/12/01 CAPITANIO - Dott. Camillo FILADORO Consigliere ha pronunciato la seguente S E NT ENZA sul ricorso proposto da: IO AN, elettivamente domiciliato in ROMA PZZA CAPRANICA 95, presso lo studio dell'avvocato ZAPPIA MARCELLINA, rappresentato e difeso dall'avvocato AUTELITANO LEONE, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
INPS ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, 1'Avvocatura Centrale dell'Istituto, presso 2001 rappresentato e difeso dagli avvocati VINCENZO MORIELLI, ANTONIO TODARO, LUIGI CANTARINI, PATRIZIA 5185 -1- TADRIS, giusta delega in calce alla copia notificata del ricorso;
- resistente con mandato avverso la sentenza n. 433/98 del Tribunale di LOCRI, depositata il 29/06/98 R.G.N. 705/96; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/12/01 dal Consigliere Dott. Natale CAPITANIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Marcello MATERA che ha concluso per nullità omessa lettura del dispositovo, in subordine rigetto del ricorso. -2- ZO NC
contro
INPS SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato in data 3 maggio 1994 NC ZO conveniva in giudizio davanti al che senisse pretore di Locri l'INPS, chiedendo che venisse riconosciuto il diritto all'assegno ordinario di invalidità, essendo affetto da infermità che ne riducevano la capacità di lavoro al di sotto della soglia legale di invalidità. Disposta consulenza tecnica, il Pretore con sentenza in data 15 marzo 1996 accoglieva la domanda riconoscendo il diritto dell'assicurato all'assegno ordinario di invalidità con decorrenza dal 1° aprile 1994 con i ratei maturati e gli interessi legali. Contro tale sentenza l'INPS proponeva appello contestando il diritto dell'assicurato all'assegno ordinario di invalidità. Il Tribunale di Locri, disposta nuova consulenza tecnica, con sentenza in data 9 giugno 1998 confermava il diritto dello ZO all'assegno ordinario di invalidità fissando, però, la diversa decorrenza del 1° aprile 1997. L'assicurato ricorre in cassazione con quattro motivi. L'INPS ha depositato procura senza, tuttavia, partecipare all'udienza di discussione. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo il ricorrente eccepisce la nullità del procedimento e della sentenza del Tribunale di Locri,deducendo che il giudice del gravame aveva violato il contraddittorio, in quanto all'udienza del 10 marzo 1998, dopo avere assegnato la causa a sentenza, aveva emesso in camera di consiglio ordinanza di rinvio, della quale non aveva dato lettura in udienza né aveva dato comunicazione alle parti, con la conseguenza che doveva considerarsi nulla la sentenza impugnata 1 pronunciata alla successiva udienza di rinvio del 9 giugno 1998, tenutasi in assenza del procuratore del ricorrente, che non aveva ricevuto comunicazione del rinvio. Il dedotto motivo è fondato. Il dedotto error in procedendo consente alla Corte di accertarne la sussistenza o meno mediante esame degli atti del processo. Dall'esame di tali atti si evince che il Tribunale di Locri all'udienza del 10 marzo 1998, riunito in camera di consiglio, per invitare il nominato c.t.u. a depositare la relazione aveva rinviato la causa all'udienza del 9 giugno 1998, dando mandato alla cancelleria di provvedere per le comunicazioni ai difensori delle parti ( con ciò dandosi per dimostrato che dell'ordinanza camerale non era stata data in udienza lettura, poiché l'avvenuto adempimento di tale ultima formalità avrebbe reso inutile quella delle successive comunicazioni ) . Dall'esame del fascicolo d'ufficio trasmesso a questa Corte non risulta che la cancelleria avesse adempiuto alla ordinata comunicazione dell'udienza di rinvio del 9 giugno 1998 al difensore dello ZO. Infine dall'esame del verbale dell'udienza collegiale del Tribunale di Locri svoltasi nella fissata data di rinvio del 9 giugno 1998 viene a evidenziarsi che il difensore dello ZO non era presente (con conseguente mancata realizzazione della sanatoria prevista dall'ultimo comma dell'art. 157 c.p.c. ) e che in di lui assenza la causa era stata assegnata a sentenza. Da ciò consegue la nullità ex art. 157 secondo comma e 159 primo comma c.p.c. della sentenza impugnata, atteso l'interesse che il difensore dello ZO aveva a presenziare all'udienza e a produrre in tale sede eventuali controdeduzioni contro la relazione del c.t.u., peraltro in parte sfavorevole al suo assistito. 2 In accoglimento del primo motivo, assorbiti gli altri tre, la sentenza impugnata va, pertanto, cassata della cass con rinvio, anche per le spese del presente giudizio, alla Corte d'Appello di Catanzaro, la quale, previe le prescritte comunicazioni ai difensori delle parti, comunicazioni da eseguirsi a norma dell'art. 162 secondo comma a spese del funzionario che ha dato causa alla nullità testè pronunciata, fisserà una nuova udienza collegiale per la discussione della causa e la sua eventuale assegnazione a sentenza.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri. Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, alla Corte d'appello di Catanzaro. Così deciso in Roma il 18 dicembre 2001. Il Consigliere estensore Matale Capitan Il Presidente Shillin , O 3 : L I 3 L . 5 O T R R I N A ' D L 3 L A 7 E T - N S D 8 G - O I 1 O S P 1 N M A I E D E S A E I G D , A G O 1 E R O L T T S T I A R L I L D E O D 3