Sentenza 29 aprile 2008
Massime • 1
In tema d'affidamento in prova al servizio sociale, la valutazione sull'esito della prova è dovuta non solo a conclusione dell'intero periodo di decorso della misura od in caso di revoca, ma anche in ogni diverso caso di sua cessazione (nella specie, per iniziativa del P.M. ai sensi dell'art. 672, terzo comma cod. proc. pen.).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 29/04/2008, n. 24454 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 24454 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente - EL 29/04/2008
Dott. SILVESTRI Giovanni - Consigliere - SENTENZA
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Consigliere - N. 1287
Dott. CANZIO Giovanni - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CAVALLO Aldo - Consigliere - N. 040135/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PUBBLICO MINISTERO PRESSO TRIBUNALE di TERAMO;
nei confronti di:
1) EZ MB N. IL 14/10/1950;
avverso ORDINANZA EL 04/07/2007 TRIBUNALE di TERAMO;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SIOTTO MARIA CRISTINA;
lette le conclusioni EL P.G. che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
OSSERVA
Con ordinanza EL 4/7/2007 il Tribunale di Teramo, in composizione monocratica, ha rigettato la richiesta EL P.M. volta alla rettifica EL provvedimento 17/11/2006 in punto di applicazione ELl'indulto in relazione alla pena irrogata ad UM PE con la sentenza 22/12/94 EL Pretore di San NE EL ON (il beneficio secondo il P.M. richiedente avrebbe dovuto riguardare solo la pena residua, calcolata dopo la detrazione EL periodo trascorso dal condannato in regime di affidamento in prova al Servizio Sociale, e non già l'intera pena irrogata al PE con la citata sentenza), rilevando che nella specie non si poneva un problema di applicazione ELl'art. 657 c.p.p., comma 2 e che ai sensi EL comma 1 di tale articolo solo la custodia cautelare, qualora subita, poteva essere oggetto di detrazione.
Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso il P.M. presso il Tribunale di Teramo contestando l'interpretazione data alla normativa di interesse, ben potendo ritenersi anche il periodo di affidamento in prova quale "pena espiata", pur quando tale misura sia stata interrotta.
Il ricorso deve essere rigettato.
Deve certamente convenirsi con il P.M. ricorrente sul fatto che non può nutrirsi dubbio alcuno in ordine alla computabilità dei periodi di pene definitive preespiate per lo stesso fatto (è in proposito pertinente il riferimento al caso EL condannato, scarcerato per differimento ELla esecuzione ELla pena per motivi di salute e che deve rientrare in carcere una volta risolti i problemi sanitari, in relazione al quale il preespiato va certamente computato ai fini EL calcolo ELla pena ancora da espiare).
Deve altresì convenirsi, ai fini ELla espiazione ELla pena, sulla equiparazione fra "detenzione" e "misure alternative alla detenzione" positivamente concluse, atteso che la pena deve intendersi per espiata indipendentemente dalle modalità, previste dall'ordinamento con le quali essa è stata scontata. Ma proprio per la valenza a tali misure attribuita è necessario - ai fini di cui si discute - che esse si siano positivamente concluse ovvero che in relazione alle stesse, pur intervenuta una valutazione negativa ELl'esito ELla prova, sia stato determinato, tenuto conto ELla durata ELle limitazioni patite dal condannato e ELla sua condotta durante il tempo di esecuzione ELla misura, il quantum di pena da intendersi, comunque, come espiato.
Ciò premesso, deve escludersi che nella specie possa - allo stato - tenersi conto, ai fini ELla equiparazione di cui sopra si è detto, EL periodo trascorso dal PE in affidamento in prova;
e ciò, non già perché non giunta la misura al suo termine (in conseguenza ELl'iniziativa EL P.M. ai sensi dall'art. 672 c.p.p., comma 3), ma perché sul periodo trascorso in tale regime non risulta essere stato espresso dall'Autorità competente (alla quale, peraltro, nessuna richiesta in tal senso è stata avanzata) alcun positivo giudizio, dal quale soltanto può discendere l'equiparazione di cui si è detto.
E che una valutazione circa il periodo di decorso ELla misura sia dovuta non solo a conclusione di essa od in caso di revoca ma anche in ogni diverso caso di sua cessazione non appare dubitabile, atteso che le limitazioni che esse comportano e l'afflittività che ne deriva impongono, tenuto conto che trattasi di misure "alternative" alla detenzione ed a quest'ultima equiparabili ai fini di espiazione, di tenere conto - positivamente o negativamente - dei periodi trascorsi nel regime applicato, pur quando non completati per qualsivoglia ragione.
Da quanto sopra consegue che correttamente il Giudice ELl'esecuzione, in assenza di positivo giudizio in ordine al periodo trascorso dal PE in regime di affidamento in prova (e, quindi, di effettiva valenza espiativa di tale periodo), non ha computato il detto periodo quale pena espiata, conseguentemente adottando in punto di applicazione ELl'indulto la statuizione oggetto di doglianza da parte EL P.M. ricorrente.
Trattandosi di ricorso proposto dalla parte pubblica non deve provvedersi sulle spese.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 29 aprile 2008.
Depositato in Cancelleria il 17 giugno 2008