Sentenza 20 dicembre 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 20/12/2002, n. 18196 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18196 |
| Data del deposito : | 20 dicembre 2002 |
Testo completo
Aula 'A' NOME DEL POLO 8 9 6 / 0 2 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL P POLO I LIAI LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. US IANNIRUBERTO Presidente R.G.N. 7410/00 Dott. Paolino DELL'ANNO - Consigliere Cron.42900 Dott. Fernando LUPI - Consigliere Rep. Dott. Federico ROSELLI · Consigliere Ud. 16/10/02 Dott. Paolo STILE Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CH US, domiciliato in ROMA presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato ANTONIO CIVITELLI, giusta delega in atti;
ricorrente -
contro
BARILLA ALIMENTARE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ARCHIMEDE 44, presso lo studio dell'avvocato STEFANO COEN, che lo rappresenta e 2002 difende unitamente all'avvocato GIAN CARLO ARTONI, 4041 giusta delega in atti;
-1- controricorrente nonchè contro in persona del legale S.C.A.R.L., MULTICOOP pro tempore, elettivamente domiciliato rappresentante in ROMA VIA L. MANCINELLI 65, presso 10 studio dell'avvocato ENRICO MOSCATI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato RICCARDO M.GRAZIANO, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avversO la sentenza n. 10468/99 del Tribunale di MILANO, depositata il 28/12/99 R.G.N. 220/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/10/02 dal Consigliere Dott. Paolo STILE;
udito l'Avvocato CIVITELLI;
uditi gli Avvocati COEN E MOSCATI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Riccardo FUZIO che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza dell'11 febbraio-29 dicembre 1998, il Pretore di Milano rigettava le domande proposte da US IN, socio della Soc. Coop. r.l. Multicoop, contro la S.p.A. BA Alimentare IA e la cooperativa stessa, dirette ad accertare l'illecita intermediazione di manodopera della Multicoop e ad impugnare il licenziamento di fatto disposto dalla BA il 4 ottobre 1996, con condanna di quest'ultima a quanto previsto dall'art. 18 legge n. 300 del 1970 ovvero, in subordine, alla riammissione in servizio ed a pagargli le retribuzioni da tale data, il tutto con riguardo al quinto livello del contratto collettivo nazionale del settore alimentare. Avverso tale decisione proponeva appello il IN, con ricorso del 2 marzo 1999, insistendo nell'accoglimento delle pretese avanzate in primo grado. M Ricostituitosi il contraddittorio, entrambe le appellate resistevano al gravame;
la soc. BA proponeva anche appello incidentale condizionato diretto ad ottenere la declaratoria di improponibilità dell'azione del IN riguardando la invocata legge n.1369/60 i rapporti sociali cooperativi spuri, non quelli reali, come era nella specie. Con sentenza del 10 novembre-18 dicembre 1999, l'adito Tribunale di Milano confermava la pronuncia di primo grado, escludendo che, nel caso in esame, ricorresse l'ipotesi di mera prestazione di lavoro, considerato che la Multicoop presentava presso la BA sue connotazioni di autonomia, avvalendosi di attrezzature proprie e soggiacendo al rischio di impresa, inerente alla economicità del servizio reso. Per la cassazione di tale sentenza ricorre US IN con due motivi. Resitono la BA Alimentare S.p.A. e la Multicoop soc. coop. a r.l. con controricorso;
la BA ha anche presentato memoria ex art.378 c.p.c.. MOTIVI DELLA DECISIONE 1 Con il primo mezzo di impugnazione, il ricorrente, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art.1, 3° e 5° comma legge 1369/60 e artt. 2094, 2730 e 2733 c.c., nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione (art.360 nn. 3 e 5 c.p.c.), sostiene che il Tribunale aveva operato una ricostruzione dell'attività svolta dalla cooperativa, di cui il IN era socio, in contrasto con le risultanze istruttorie, facendola consistere non nello stoccaggio, ma nel prelievo delle merci in uscita sulla base di fogli stampati provenienti dalla BA, nonché nel riempimento con le merci stesse degli scatoloni e nella collocazione di questi ultimi sulla ribalta. Siffatta operazione avveniva -sempre secondo la ricostruzione del Giudice a quo- mediante l'utilizzazione di muletti (carrelli elettrici) di pertinenza della cooperativa (per un brevissimo periodo iniziale di pertinenza di altri non meglio precisati), non dei carrelli della società, i quali, invece, venivano utilizzati da personale della medesima per le operazioni di stoccaggio. Tali considerazioni, da cui era conseguito il convincimento della non ricorrenza, nella specie, della ipotesi tipizzata di appalto illecito, sarebbero -secondo il ricorrente da disattendere perché fondate in parte su una insufficiente motivazione e su una errata valutazione delle prove acquisite nonché sulla mancanza di ogni considerazione della circostanza che "il deposito, gli scaffali e soprattutto il complesso sistema informatico ... erano di proprietà di BA"; e in parte su di una interpretazione della norma che si assume violata in contrasto con il dettato di legge. Con il secondo motivo, strettamente connesso al primo, il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1, primo e quinto comma, della legge 1369/60 e 2094 c.c., ed omessa insufficiente e contraddittoria motivazione " (art.360 nn. 3 e 5 c.p.c.), sostenendo che il Tribunale, pur facendo proprie le deduzioni di esso IN e cioè che tutta l'organizzazione dell'appalto era in realtà inserita nel ciclo produttivo della BA che la gestiva, predeterminando i 2 tempi ed i modi della prestazione dei lavoratori, attraverso il sistema informatico di proprietà della stessa-, abbia poi fatto prevalere talune circostanze, peraltro inconsistenti in fatto, quali l'appartenenza alla Multicoop di dieci muletti, l'assunzione, da parte della stessa, dei costi di gestione della forza lavoro ad essa formalmente associata e l'avvenuta nomina tra i suoi associati di un preposto o referente "a cui comunque faceva capo la squadra dei soci". Nessuna delle censure esposte può essere condivisa. Va preliminarmente rammentato, in ordine alle censure avanzate ai sensi dell'art.360 n. 5 c.p.c., che come questa Corte ha avuto più volte modo di - affermare (cfr., in particolare, tra le tante, Cass. sez. un.27 dicembre 1997 n.13045)- il vizio di motivazione non può consistere in un apprezzamento dei fatti e delle prove in senso difforme da quello auspicato dalle parti, perché spetta solo al giudice del merito di individuare le fonti del proprio convincimento ed all'uopo valutarne le prove, controllarne l'attendibilità e la concludenza, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute più idonee a dimostrare i fatti in discussione, dare prevalenza all'uno o all'altro mezzo di prova, salvi i casi tassativamente previsti dall'ordinamento. Ne consegue che il giudice di merito è libero di M formarsi il proprio convincimento utilizzando gli elementi probatori che ritiene rilevanti per la decisione, senza necessità di prendere in considerazione tutte le risultanze processuali e di confutare ogni argomentazione prospettata dalle parti, essendo sufficiente che indichi gli elementi sui quali fonda il suo convincimento, dovendosi ritenere per implicito disattesi tutti gli altri rilievi e circostanze che, sebbene specificamente non menzionati, siano incompatibili con la decisione adottata. In questa prospettiva, pertanto, il controllo del giudice di legittimità sulla motivazione del giudice del merito non deve tradursi in un riesame del fatto o in una ripetizione del giudizio di fatto, non tendendo il giudizio di cassazione 3 a stabilire se gli elementi di prova confermino, in modo sufficiente, l'esistenza dei fatti posti a fondamento della decisione. Il controllo, dunque, non ha per oggetto le prove, ma solo il ragionamento giustificativo. Esso ripercorre l'argomentazione svolta nella motivazione dal giudice del merito a sostegno della decisione assunta e ne valuta la correttezza e la sufficienza. Nel giudizio di cassazione, quindi, anche sotto il profilo della mancanza, insufficienza o contraddittorietà della motivazione il riesame nel merito è inammissibile (Cass. 9 maggio 1991 n. 5196). Sotto l'ulteriore profilo, in cui si articolano le censure in esame (violazione di norme di diritto), va rammentato che la legge n. 1369 del 1960 non consente, sotto alcuna forma, che si realizzi un sostanziale "prestito di manodopera", cioe' che un imprenditore possa inserire a tutti gli effetti nell'organizzazione di un altro imprenditore un proprio dipendente il quale esegua il lavoro nella sfera -e, pertanto, a rischio - e per conto di costui, sotto la direzione e il controllo dello stesso, restando il primo nella posizione giuridica di datore di lavoro. M -Infatti, alla fattispecie vietata dell'appalto di manodopera e' sottintesa la presenza di un'impresa che non assicura, con propria organizzazione e con proprio rischio, le prestazioni oggetto del contratto. Elemento caratterizzante di tale fattispecie (che vale a distinguerla dalle ipotesi lecite) e' il conferimento di un appalto ad un'impresa la quale, ancorche' titolare di una propria, reale organizzazione non la impegna, con l'assunzione del rischio relativo, nell'esecuzione dell'opera o del servizio in concreto appaltato, circostanza che si verifica anche quando l'intera gestione dei rapporti di lavoro sia stata completamente affidata all'appaltante. Ne consegue che il giudice, al fine di distinguere le varie ipotesi, e' chiamato ad accertare non soltanto la esistenza di una reale organizzazione di impresa in 4 capo all'appaltatore, ma anche la natura delle prestazioni appaltate: nel caso esse siano riconducibili a mere prestazioni di lavoro si ha l'inserimento del prestatore nella struttura organizzativa dell'azienda appaltante (ipotesi vietata ex art. 1 dell legge vietata); nel caso, invece, in cui le prestazioni appaltate riguardino anche altri fattori produttivi (capitali, macchine, attrezzature) e i rapporti di lavoro strumentali all'esecuzione dell'opera o del servizio appaltato siano gestiti dall'azienda appaltatrice, permane l'inserimento del prestatore nella struttura organizzativa di quest'ultima, salvo, per le ipotesi di cui all'art. 3 della stessa legge, l'obbligo solidale di appaltante e appaltatore di assicurare i trattamenti minimi retributivi e normativi praticati ai dipendenti del primo (cfr. Cass.23 aprile 1999 n.4046). Orbene, il Tribunale di Milano, dopo avere premesso che, nella specie, alla stregua dei motivi di appello, era in discussione la sola violazione dell'art. 1 della legge 1369 del 1960 e non anche quella dell'art.3, è pervenuto, sulla base della espletata istruttoria, alla ricostruzione sopra descritta, rispetto alla quale non sono ravvisabili vizi di motivazione nel senso appena indicato, non potendo tali vizi emergere -come vorrebbe il ricorrente- attraverso un riesame delle risultanze M probatorie, ma solo ripercorrendo l'iter argomentativo seguito del Giudice a quo, che appare logico, lineare e privo di contradditorietà. Ma non sono ravvisabili neanche le denunciate violazioni di legge, essendo il Tribunale di Milano pervenuto alle contestate conclusioni, osservando che la Multicoop presentava presso la BA sue connotazioni di autonomia ravvisabili sia nella utilizzazione di proprie attrezzature (i muletti) "non insignificanti tenuto conto del tipo di attività svolta dalla cooperativa medesima", sia nella sottoposizione al rischio d'impresa inerente l'economicità del servizio reso ("quest'ultimo peraltro non riguardante la sola BA presso cui operano meno di dieci dei circa cinquecento 5 un soggetto, preposto della cooperativa, "cui comunque faceva capo la squadra dei soci". Ha anche soggiunto, richiamando la giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass. 13 luglio 1998 n.6860) -facendosi così carico delle obiezioni mosse dal lavoratore alla impugnata decisione e reiterate in questa sede-, come non fosse decisiva, ai fini della sussunzione della fattispecie concreta in quella astratta prevista dall'art. 1 legge n. 1369/60, la circostanza del controllo dell'impulso del lavoro dei soci della cooperativa, da parte della BA, essendo tale controllo compatibile con il contratto di appalto;
ed, ancora, come il giudizio di non gradimento espresso dalla BA nei confronti del IN, non fosse certo espressione di esercizio del potere disciplinare, ma del diritto, che il committente si era contrattualmente riservato, di evitare che ai cattivi risultati dell'attività appaltata non si potesse ovviare nel corso del rapporto. Presentandosi l'iter argomentativo seguito dal Tribunale in linea con l'interpretazione fornita da questa Corte della normativa in oggetto, il ricorso va rigettato. Ricorrono giusti motivi per compensare, tra le parti, le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa, tra le parti, le spese del presente giudizio. Roma, 16 ottobre 2002. Il Presidente Il Consigliere est. Tubste to n e m ILCANICZ 2004 2007 CELLIERE 1 0 6