Sentenza 27 maggio 2004
Massime • 2
Integra il reato di irregolare tenuta del registro di carico e scarico delle sostanze stupefacenti (art. 68 d.P.R. n. 309 del 1990) anche la omissione colposa, da parte del farmacista, della indicazione dei dati richiesti dalla competente autorità amministrativa e del loro inserimento nell'apposito registro conforme al modello predisposto dal Ministero della salute.
In tema di commercio di stupefacenti, l'obbligo di iscrivere nell'apposito registro, di cui all'art. 68 d.P.R. n. 309 del 1990, ogni acquisto o cessione è imposto ai titolari delle farmacie e sussiste nel momento stesso in cui viene effettuato il movimento della sostanza stupefacente o psicotropa, senza che possa dirsi esistente un termine di tolleranza. (Nella specie, quindi, correttamente il giudice di merito aveva esclusa rilevanza alla circostanza del possesso da parte della farmacista dei documenti di entrata ed uscita delle sostanze stupefacenti, debitamente custoditi unitamente alle specialità farmaceutiche) .
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 27/05/2004, n. 34421 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 34421 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. D'URSO Giovanni - Presidente - del 27/05/2004
Dott. PERNA LA TORRE Ernesto - Consigliere - SENTENZA
Dott. LICARI Carlo - Consigliere - N. 8771
Dott. ROMIS Vincenzo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BIANCHI Luisa - Consigliere - N. 001460/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) LL RI LI n. il 18/07/1956;
avverso sentenza del 07/05/2002 Tribunale di Lipari;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in Pubblica Udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Perna La Torre;
udito il Procuratore Generale in persona del Dott. V. Martusciello che ha concluso per il rigetto del ricorso;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Tribunale del processo di Ligeri con sentenza del 7/5/2000 dichiarava LL MA OL colpevole del reato p.p. dagli artt. 60 e 68 DPR 309/90 perché, quale esercente la professione di farmacista non teneva il registro di entrate e uscita delle sostanze stupefacenti e psicotrope secondo le prescrizioni dell'art. 60 c. citato DPR, in particolare: non annotava l'acquisto di n. 5 confezioni di LE e la vendita di n. 3 confezioni della stesse sostanze;
non annotava l'acquisto di n. 30 confezioni di IN e la vendita di n. 8 confezioni della stessa sostanza, concesse le circostanze attenuanti generiche, lo condannava alla pena di euro 2000 di ammenda.
Ricorre per cassazione la Cancelleria che deduce 1) violazione degli artt. 60-68 DPR 309/90, violazione artt. 125-546 c.p.p. per omesse motivazione.
Assume la ricorrente che la accertata circostanza che ella teneva il registro previsto dalla legge, e custodiva unitamente e quanto i documenti di entrata delle due specialità farmeceutiche e le ricette modiche attestanti l'uscita, nonché che i farmaci erano custoditi in armadio aperto e chiuso a chiave avrebbero dovuto indurre il Tribunale a ritenere sostanzialmente rispettate le finalità delle norme del DPR n. 309/90 e, quindi, ad assolvere essa imputate con la formula perché il fatto non costituisce reato.
Alfine che il Tribunale ha omesso di indicare i motivi di fatto e di diritto posto a sostegno della decisione, limitando ad espressioni tanto logiche, 2) violazione degli artt. 163-164 c.p. per aver il Tribunale omesse di motivare in ordine alle ragioni giustificatrici del diniego della concessione di benefici ex. artt. 163-164 c.p., ritualmente richiesti.
Il primo motivo di doglianza è infondato.
Ed invero posto che il Tribunale ha sottolineato che risultava accertato che il registro poiché gli acquisti e vendite, avvenute anche mesi prima rispetto alla data del controllo effettuato dal MAS, non erano state inserite, nella specifica non può che trovare applicazione il principio secondo il quale il farmacista e tenuto ai sensi dell'art. 80 2^ e DPR 309/90 a trascrivere nel registro relativo alle sostanze stupefacenti e psicotrope non soltanto i dati a suo giudizio sufficienti per documentare il movimento ed entrate e di uscite di tali sostanze, ma tutti i dati richiesti delle competente autorità amministrativa ed inseriti nel suddetto registro che decorreva conforme al modello predisposto dal Ministero della Sanità la violazione dell'obbligo in questione da parte del farmacista integra il reato contravvenzionale punibile anche nel caso di ammissione colposa (cass. sez. 6^ - 19/04/95 n. 4155).Tale obbligo sussiste nel momento spesso in cui viene effettuato il movimento, senza che possa ritenersi esistente un termine di tolleranza (cass. sez. 4^ 16/04/99 n. 4897), pertanto a nulla rileva, ai fini di escludere la responsabilità sita della prevenuta, la dedotta circostanza che essa era in possesso dei documenti di entrata ed uscita di dette specialità, peraltro debitamente custodite. È motivo di gravame in quanto, in presenza di espressa richiesta da parte dell'imputato della concessione dei benefici di cui agli artt. 163-175 c.p., il Tribunale non ha minimamente motivato la proposta decisione sul punto dando contezza delle ragioni della loro omessa concessione.
La sentenza impugnata va, pertanto, annullata limitatamente all'omessa pronuncia sulla richiesta dei benefici di legge con rinvio per nuovo esame sul punto al Tribunale di Barcellona.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente all'omessa pronuncia sulla richiesta dei benefici di legge e rinvia per nuovo esame sul punto al Tribunale di Barcellona P.G..
Rigetta nel reato il ricorso.
Così deciso in Roma, il 27 maggio 2004.
Depositato in Cancelleria il 13 agosto 2004