Cass. pen., sez. IV, sentenza 27/05/2004, n. 34421
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Sentenza 27 maggio 2004

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Integra il reato di irregolare tenuta del registro di carico e scarico delle sostanze stupefacenti (art. 68 d.P.R. n. 309 del 1990) anche la omissione colposa, da parte del farmacista, della indicazione dei dati richiesti dalla competente autorità amministrativa e del loro inserimento nell'apposito registro conforme al modello predisposto dal Ministero della salute.

In tema di commercio di stupefacenti, l'obbligo di iscrivere nell'apposito registro, di cui all'art. 68 d.P.R. n. 309 del 1990, ogni acquisto o cessione è imposto ai titolari delle farmacie e sussiste nel momento stesso in cui viene effettuato il movimento della sostanza stupefacente o psicotropa, senza che possa dirsi esistente un termine di tolleranza. (Nella specie, quindi, correttamente il giudice di merito aveva esclusa rilevanza alla circostanza del possesso da parte della farmacista dei documenti di entrata ed uscita delle sostanze stupefacenti, debitamente custoditi unitamente alle specialità farmaceutiche) .

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. IV, sentenza 27/05/2004, n. 34421
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 34421
    Data del deposito : 27 maggio 2004

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