Sentenza 10 gennaio 2011
Massime • 1
La competenza territoriale del tribunale di sorveglianza in grado di appello, per le impugnazioni contro le sole disposizioni concernenti le misure di sicurezza delle sentenze di condanna o di proscioglimento, è determinata avendo riguardo al distretto giudiziario di appartenenza del tribunale che ha emesso la sentenza di primo grado.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 10/01/2011, n. 14602 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14602 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SIOTTO Maria Cristina Presidente del 10/01/2011
Dott. DI TOMASSI Mariastefania Consigliere SENTENZA
Dott. CAVALLO Aldo rel. Consigliere N. 12
Dott. MAZZEI Antonella P. Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. LA POSTA Lucia Consigliere N. 40073/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul conflitto di competenza sollevato da:
1) TRIBUNALE SORVEGLIANZA NAPOLI - CONFLITTO N. IL;
1) TRIBUNALE SORVEGLIANZA BARI N. IL;
avverso l'ordinanza n. 4500/2010 TRIB. SORVEGLIANZA di NAPOLI, del 23/09/2010;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALDO CAVALLO;
sentite le conclusioni del PG, il quale ha chiesto dichiararsi la competenza del Tribunale di Sorveglianza di Napoli. RITENUTO IN FATTO
1. - Con ordinanza deliberata il 23 settembre 2010, il Tribunale di Sorveglianza di Napoli ha richiesto a questa Corte, la risoluzione del conflitto negativo di competenza sorto fra il proprio ufficio ed il Tribunale di Sorveglianza di Bari in ordine alla trattazione dell'impugnazione proposta da CC IO avverso alla sentenza del Tribunale di Trani del 20 ottobre 2009, con la quale il CC era stato prosciolto dalle imputazioni di cui agli artt. 337, 582, 585, 635 e 340 c.p. per difetto di imputabilità, con applicazione dei suoi confronti della misura di sicurezza del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario per la durata di anni 2, ritenutane la pericolosità sociale.
2. - Il Tribunale di Sorveglianza di Bari, con precedente ordinanza del 27 luglio 2010, aveva dichiarato, infatti, la propria incompetenza territoriale a trattare l'impugnazione anzidetta, essendo invece territorialmente competente l'ufficio avente giurisdizione sul luogo di restrizione del soggetto impugnante, in quel momento internato presso l'ospedale psichiatrico giudiziario di Aversa, e ciò a ragione della ritenuta applicabilità nella specie dell'art. 677 c.p.p., commi 1 e 2, concernente la competenza per territorio della magistratura di sorveglianza.
3. Al contrario, il Tribunale di Sorveglianza di Napoli ha ritenuto che, nella specie, dovesse farsi applicazione dei diversi criteri di competenza fissati dall'art. 579 c.p. comma 2 e art. 680 c.p.p., comma 2, alla stregua dei quali la competenza funzionale del
Tribunale di Sorveglianza in materia di misure di sicurezza, in caso di impugnazione limitata, come nel caso in esame, alle sole disposizioni concernenti le stesse, era da attribuirsi al Tribunale di Sorveglianza del distretto territorialmente competente per l'appello; e siccome la sentenza impugnata era stata emessa dal Tribunale di Trani, la competenza doveva ritenessi radicata presso il Tribunale di Sorveglianza di Bari.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. - Ritiene il Collegio che il conflitto sollevato dal Tribunale di Sorveglianza di Napoli vada risolto nel senso di ritenere la competenza del Tribunale di Sorveglianza di Bari.
2. - Deve escludersi, infatti, che in riferimento al procedimento di cui trattasi, sia applicabile il generale criterio di competenza territoriale fissato per la magistratura di sorveglianza dall'art.677 c.p.p., alla stregua del quale la competenza a conoscere le materie attribuite alla magistratura di sorveglianza appartiene al Tribunale o al Magistrato di Sorveglianza che abbia giurisdizione sull'istituto di prevenzione e pena, in cui si trova l'interessato al momento della richiesta, della proposta o dell'inizio d'ufficio del procedimento. 3. - È invero applicabile nella specie la diversa competenza territoriale desumibile dall'art. 579 c.p.p., comma 2 e art. 680 c.p.p., comma 2, concernenti l'impugnazione delle sentenze di condanna o di proscioglimento che predispongono misure di sicurezza.
Secondo tali norme, qualora l'impugnazione venga proposta, oltre che per le misure di sicurezza, anche per un altro capo della sentenza, che non riguardi esclusivamente gli interessi civili, essa segue il suo corso ordinario e va pertanto proposta innanzi alla Corte d'Appello competente per territorio;
al contrario, qualora l'impugnazione concerne esclusivamente le misure di sicurezza, essa va proposta innanzi al Tribunale di Sorveglianza.
Tenuto conto del parallelismo, desumibile da tali norme, fra la Corte d'Appello ed il Tribunale di Sorveglianza, la competenza territoriale di tale ultimo organo va individuata con i medesimi criteri fissati per gli organi preposti all'impugnazione, facendo cioè riferimento al distretto di appartenenza del Tribunale che ha emesso la sentenza di primo grado;
e poiché nel caso in esame la sentenza di primo grado è stata pronunciata dal Tribunale di Trani, ricompresso nel distretto della Corte d'Appello di Bari, l'individuazione del Tribunale di Sorveglianza competente a trattare le impugnazioni proposte avverso la misura di sicurezza applicata, va effettuata con riferimento al medesimo distretto che ricomprende il Tribunale di primo grado, sì da radicarsi, nella specie, nel Tribunale di Sorveglianza di Bari, al quale gli atti vanno pertanto trasmessi, per il prosieguo.
P.Q.M.
Dichiara la competenza del Tribunale di Sorveglianza di Bari, cui dispone trasmettersi gli atti.
Così deciso in Roma, il 10 gennaio 2011.
Depositato in Cancelleria il 12 aprile 2011