CASS
Sentenza 17 marzo 2023
Sentenza 17 marzo 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 17/03/2023, n. 11488 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11488 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da TC HT, nato in [...], il [...]; avverso l'ordinanza del 6 ottobre 2022, del Tribunale di Roma;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
sentita la relazione svolta dal consigliere MICHELE CUOCO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, PASQUALE SERRAO D'AQUINO, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
udito l'avv. Maria Del Grosso, difensore del ricorrente, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO Il ricorrente impugna l'ordinanza con la quale il Tribunale di Roma, rigettando la richiesta di riesame proposta dall'indagato, ha confermato il precedente decreto di convalida del sequestro disposto a suo carico. 1_ 1. Penale Sent. Sez. 5 Num. 11488 Anno 2023 Presidente: MICCOLI GRAZIA ROSA ANNA Relatore: CUOCO MICHELE Data Udienza: 30/01/2023 Il ricorrente deduce, sotto i profili di cui alle lett. b), c) ed e) dell'art. 606 cod. proc. pen., che non sarebbe stato precisato in che modo l'oggetto sequestrato (un coltello) fosse pertinente al reato o comunque necessario per l'accertamento dei fatti, atteso che l'unica contestazione avanzata nei confronti del ricorrente sarebbe relativa ad un ipotizzato furto di abbigliamento, senza alcun riferimento al coltello sequestrato. CONSIDERATO IN DIRITTO Oggetto del sequestro è un coltello, che il Tribunale ha ritenuto di non restituire, in applicazione dell'art. 324, comma 7, cod. proc. pen., in quanto oggetto "intrinsecamente pericoloso". Le Sezioni unite di questa Corte hanno avuto modo di affermare che il divieto di restituzione di cui all'art. 324, comma 7, cod. proc. pen. (che attiene anche al sequestro probatorio oltre che a quello preventivo), riguarda soltanto le cose soggette a confisca obbligatoria ai sensi dell'art. 240, secondo comma, cod. pen., ossia «le cose intrinsecamente pericolose, per le quali la restituzione è comunque esclusa ben al di là della fase cautelare e indipendentemente dall'esito del giudizio di merito» (Sez. U, n. 40847 del 30/05/2019, Bellucci, Rv. 276690 - 02). In questo genus il giudice del riesame ha incluso anche il coltello sequestrato, la cui confisca, come puntualizzato dalle Sezioni unite, prescinde dall'esito del giudizio di merito. Il ricorrente si duole della mancata contestazione del reato di cui all'art. 4 della legge 18 aprile 1975, n. 110, il che, secondo la prospettazione difensiva, impedirebbe un'eventuale assoluzione che, a sua volta, consentirebbe, in ipotesi, di escludere la confisca. La censura è inammissibile. È pur vero che, dichiarando infondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale - sollevate in riferimento agli artt. 3, 27, e 42 Cost., nonché agli artt. 11 e 117, 2 primo comma, Cost., questi ultimi in relazione agli artt. 1 Prot. addiz. CEDU, 17 e 49, paragrafo 3, CDFUE - dell'art. 6 della legge n. 152 del 1975 «nella parte in cui prevede come obbligatoria la confisca delle armi anche in relazione alla contravvenzione di cui dell'art. 38 del r.d. n. 733/1931», la Corte costituzionale, richiamando la nota vicenda della confisca urbanistica, ha rimarcato la necessità «ai fini dell'applicazione di una misura ablativa della proprietà, che il giudice accerti il presupposto della misura stessa, in un procedimento in contraddittorio con l'imputato» (Corte cost., sent. n. 5 del 2023). Ma la mancata contestazione del reato di cui all'art. 4, cit., non preclude la valutazione, in sede di decisione sulla confisca cui il sequestro è finalizzato, sulla riconducibilità della res in sequestro nell'ambito applicativo dell'art. 240, secondo 2 u nv ,/ comma, n. 2) cod. pen. e, con esso, il necessario accertamento, nel giudizio nei confronti dell'imputato e in contraddittorio con lo stesso, del presupposto della confisca del coltello, ossia l'assenza di un giustificato motivo. Giustificato motivo (del porto del coltello fuori dall'abitazione e non del suo utilizzo al momento del fatto cui fa riferimento l'ordinanza impugnata), peraltro, non oggetto di specifica allegazione neanche in questa sede. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 30 gennaio 2023
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
sentita la relazione svolta dal consigliere MICHELE CUOCO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, PASQUALE SERRAO D'AQUINO, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
udito l'avv. Maria Del Grosso, difensore del ricorrente, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO Il ricorrente impugna l'ordinanza con la quale il Tribunale di Roma, rigettando la richiesta di riesame proposta dall'indagato, ha confermato il precedente decreto di convalida del sequestro disposto a suo carico. 1_ 1. Penale Sent. Sez. 5 Num. 11488 Anno 2023 Presidente: MICCOLI GRAZIA ROSA ANNA Relatore: CUOCO MICHELE Data Udienza: 30/01/2023 Il ricorrente deduce, sotto i profili di cui alle lett. b), c) ed e) dell'art. 606 cod. proc. pen., che non sarebbe stato precisato in che modo l'oggetto sequestrato (un coltello) fosse pertinente al reato o comunque necessario per l'accertamento dei fatti, atteso che l'unica contestazione avanzata nei confronti del ricorrente sarebbe relativa ad un ipotizzato furto di abbigliamento, senza alcun riferimento al coltello sequestrato. CONSIDERATO IN DIRITTO Oggetto del sequestro è un coltello, che il Tribunale ha ritenuto di non restituire, in applicazione dell'art. 324, comma 7, cod. proc. pen., in quanto oggetto "intrinsecamente pericoloso". Le Sezioni unite di questa Corte hanno avuto modo di affermare che il divieto di restituzione di cui all'art. 324, comma 7, cod. proc. pen. (che attiene anche al sequestro probatorio oltre che a quello preventivo), riguarda soltanto le cose soggette a confisca obbligatoria ai sensi dell'art. 240, secondo comma, cod. pen., ossia «le cose intrinsecamente pericolose, per le quali la restituzione è comunque esclusa ben al di là della fase cautelare e indipendentemente dall'esito del giudizio di merito» (Sez. U, n. 40847 del 30/05/2019, Bellucci, Rv. 276690 - 02). In questo genus il giudice del riesame ha incluso anche il coltello sequestrato, la cui confisca, come puntualizzato dalle Sezioni unite, prescinde dall'esito del giudizio di merito. Il ricorrente si duole della mancata contestazione del reato di cui all'art. 4 della legge 18 aprile 1975, n. 110, il che, secondo la prospettazione difensiva, impedirebbe un'eventuale assoluzione che, a sua volta, consentirebbe, in ipotesi, di escludere la confisca. La censura è inammissibile. È pur vero che, dichiarando infondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale - sollevate in riferimento agli artt. 3, 27, e 42 Cost., nonché agli artt. 11 e 117, 2 primo comma, Cost., questi ultimi in relazione agli artt. 1 Prot. addiz. CEDU, 17 e 49, paragrafo 3, CDFUE - dell'art. 6 della legge n. 152 del 1975 «nella parte in cui prevede come obbligatoria la confisca delle armi anche in relazione alla contravvenzione di cui dell'art. 38 del r.d. n. 733/1931», la Corte costituzionale, richiamando la nota vicenda della confisca urbanistica, ha rimarcato la necessità «ai fini dell'applicazione di una misura ablativa della proprietà, che il giudice accerti il presupposto della misura stessa, in un procedimento in contraddittorio con l'imputato» (Corte cost., sent. n. 5 del 2023). Ma la mancata contestazione del reato di cui all'art. 4, cit., non preclude la valutazione, in sede di decisione sulla confisca cui il sequestro è finalizzato, sulla riconducibilità della res in sequestro nell'ambito applicativo dell'art. 240, secondo 2 u nv ,/ comma, n. 2) cod. pen. e, con esso, il necessario accertamento, nel giudizio nei confronti dell'imputato e in contraddittorio con lo stesso, del presupposto della confisca del coltello, ossia l'assenza di un giustificato motivo. Giustificato motivo (del porto del coltello fuori dall'abitazione e non del suo utilizzo al momento del fatto cui fa riferimento l'ordinanza impugnata), peraltro, non oggetto di specifica allegazione neanche in questa sede. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 30 gennaio 2023