Sentenza 19 luglio 2012
Massime • 2
In tema di guida in stato di ebbrezza, la sostituzione della pena detentiva o pecuniaria con quella del lavoro di pubblica utilità può essere disposta d'ufficio dal giudice, sempre che l'imputato non si opponga e non abbia provocato un incidente stradale. Tuttavia, l'imputato che abbia presentato richiesta a tal fine non ha l'onere di individuare specificamente le modalità di espiazione della pena attraverso la presentazione di un progetto di svolgimento del predetto lavoro sostitutivo, potendo egli rimettere al giudice l'individuazione del tipo di lavoro di pubblica utilità.
In tema di guida in stato di ebbrezza, è legittima la decisione con cui il giudice di appello rigetti la richiesta di sostituzione della pena con il lavoro di pubblica utilità, proposta in relazione a fatto commesso nella previgente normativa, qualora essa sia tardiva e difetti di un'esplicita e contestuale accettazione dell'applicazione della maggior pena base prevista dalla predetta novella legislativa (da sei mesi ad un anno di arresto), necessaria per scongiurare la violazione del principio della "reformatio in peius". (Nella specie, la richiesta era stata formulata in sede di conclusione del dibattimento in appello, anzichè con il primo atto utile successivo all'entrata in vigore dell'art. 33 della legge 29 luglio 2010 n. 120, introduttivo della sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 19/07/2012, n. 37997 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37997 |
| Data del deposito : | 19 luglio 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SIRENA Pietro Antonio - Presidente - del 19/07/2012
Dott. D'ISA Claudio - Consigliere - SENTENZA
Dott. IZZO Fausto - Consigliere - N. 1207
Dott. MASSAFRA Umberto - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DOVERE Salvatore - Consigliere - N. 14480/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) SS IO N. IL 16/10/1969;
avverso la sentenza n. 6185/2009 CORTE APPELLO di TORINO, del 26/01/2012;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 19/07/2012 la relazione fatta dal consigliere Dott. MASSAFRA Umberto;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Iacoviello Francesco Maria limitatamente all'omessa pronuncia sul lavoro di pubblica utilità.
RITENUTO IN FATTO
Ricorre per cassazione TT ZI avverso la sentenza in data 26.1.2012 della Corte di Appello di Torino che confermava quella in data 3.7.2009 dal Tribunale di Saluzzo con cui il ricorrente era stato riconosciuto colpevole del reato di cui all'art. 186 6 C.d.S., comma 2, 3, 4, (fatto del 16.9.2007) e condannato, con attenuanti generiche, alla pena di gg. 20 di arresto ed Euro 1.000,00 di ammenda con sostituzione della pena detentiva in Euro 760,00 di ammenda, oltre alla sospensione della patente di guida per anni uno e mesi due. Si duole:
1. del vizio motivazionale in ordine all'affermata penale responsabilità;
2. della violazione di legge e del vizio motivazionale in ordine all'ammissibilità della richiesta di sostituzione della pena con il lavoro di pubblica utilità;
3. della violazione di legge con richiamo anche all'art. 606 c.p.p., lett. e) (cioè il vizio motivazionale) circa la concedibilità del lavoro di pubblica utilità ex art. 186 C.d.S., comma 9 bis. CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato e va respinto.
La prima censura, concernente la penale responsabilità, è palesemente infondata. È congrua e corretta la motivazione relativa alla colpevolezza in ordine al reato contestato: si tratta della violazione di cui all'art. 186 C.d.S., comma 2, lett. c), atteso il tasso alcolemico riscontrato con alcoltest (1,71 e 1,70 g/l): la sintomatologia descritta dai verbalizzanti è solo di supporto ai dati dell'alcoltest eseguito con apparecchio esente da difetti di sorta. Del pari è infondata la censura concernente il diniego opposto alla richiesta della sostituzione della pena con il lavoro di pubblica utilità di cui all'art. 186 C.d.S., comma 9 bis, introdotto dall'art. 33, comma 1, lett. a) punto 1 della L. n. 120 del 2010, e, quindi, successivamente alla commissione del fatto. È vero che sulla scorta del principio di cui all'art. 2 c.p., comma 4 il beneficio in questione deve ritenersi consentito anche per le condotte anteriormente commesse: infatti, la sostituzione della pena, detentiva o pecuniaria, irrogata per il reato di guida in stato di ebbrezza o di alterazione psicofisica per uso di sostanze stupefacenti di cui all'imputazione con quella del lavoro di pubblica utilità, salva l'ipotesi della necessaria richiesta del P.M. solo in caso di decreto penale di condanna, può essere disposta dal giudice anche d'ufficio (non essendo espressamente prevista la richiesta dell'imputato quale presupposto essenziale della "sostituzione", come invece prescritto dal D.Lgs. n. 274 del 2000, art. 54, comma 1 il cui richiamo all'interno dell'art. 186 C.d.S., comma 9, non comporta la integrale sovrapposizione dei due disposti normativi) sempre che l'imputato non si opponga e non abbia provocato un incidente stradale;
inoltre, si deve ritenere che, dal momento che la lettera della norma non autorizza interpretazioni restrittive, sia ammissibile anche la formulazione di una richiesta indeterminata nell'oggetto, che rimetta cioè al giudice l'individuazione del tipo di lavoro di pubblica utilità: infatti non si può ritenere che spetti all'imputato in ogni caso, quale condizione necessaria per l'ammissibilità della richiesta, il compito di individuare specificamente le modalità di espiazione della pena attraverso la presentazione di un progetto di svolgimento del lavoro sostitutivo (cfr. Cass. pen. Sez. 4^, n. 4927 del 2.2.2012, Ambrosi, Rv 251956, che ha modificato, in senso sostanzialmente opposto, il precedente orientamento sul punto di cui alla sentenza della medesima Sezione n. 31145 del 7.7.2011, Rv. 250908). La sostituzione della pena detentiva con il lavoro di pubblica utilità con la pena inflitta per il reato di guida in stato di ebbrezza è pacificamente applicabile alle pregresse fattispecie di cui al novellato art. 186 C.d.S., comma 2, lett. b) (cfr. la sopra richiamata Cass. pen. Sez. 4^, n. 4927 del 2.2.2012, Ambrosi). Con la medesima sopravvenuta Legge n. 120 del 29.7.2010, da un canto è stato introdotto il comma 9 bis dell'art. 186 C.d.S. (che prevede la pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, con l'aggiunta, in caso di esito positivo, dell'estinzione del reato, della riduzione alla metà della sanzione della sospensione della patente e della revoca la confisca del veicolo sequestrato) e, dall'altro, è stata inasprita la pena detentiva prevista (dal previgente D.L. 23 maggio 2008 n. 92, art. 4) per il reato di cui al comma 2, lett. c) della medesima norma, con introduzione del minimo edittale di sei mesi ed innalzamento del massimo ad un anno di arresto (ferma restando la congiunta pena dell'ammenda da Euro 1.500,00 a d Euro 6.000,00): ma ciò non si ritiene sia ostativo all'applicazione del beneficio in questione.
Invero, non può negarsi che, nel complesso, la nuova disposizione, alla luce dei tanti vantaggi introdotti a fronte del contestuale Inasprimento della sanzione, laddove sia intervenuta la specifica scelta dell'imputato ovvero al sua mancata opposizione, divenga per lui oggettivamente ed in concreto più favorevole rispetto a quella previgente (fra le altre: Cass. Pen. Sez. 4^, n. 11198 del 17.1.2012, Rv. 252170), benché la pena base di partenza debba comunque essere non inferiore a quella prevista dalla novella legislativa (non potendosi certo combinare un frammento normativo di una legge ed un frammento normativo dell'altra legge secondo il criterio del favor rei, perché in tal modo si verrebbe ad applicare una terza fattispecie di carattere intertemporale non prevista dal legislatore, violando così il principio di legalità: cfr. Cass. pen. Sez. 4^, n. 36757 del 4.6.2004, Rv. 229687). Ma la Corte ha motivatamente escluso l'applicabilità del beneficio in questione, rilevando, oltre alla genericità della richiesta e alla carenza di progetto (irrilevanti, per quanto sopra precisato), come la stessa non fosse stata avanzata, quanto meno, con motivi nuovi ai sensi dell'art. 585 c.p.p., comma 4, da presentare, come prescritto e ben possibile nel caso di specie, entro 15 giorni prima dell'udienza: tale strumento processuale costituiva il primo atto utile (attesa la data di entrata in vigore della L. n. 120 del 2010) per la tempestiva formulazione della richiesta.
Siffatta circostanza è indubbiamente corretta poiché, pur essendo possibile per il giudice disporre d'ufficio il beneficio della sostituzione della pena con il lavoro di pubblica utilità, in ogni caso questa costituisce una mera facoltà del giudicante il cui mancato esercizio, in assenza di una rituale e tempestiva richiesta dell'imputato, non necessita di un supporto motivatone. A tanto è da aggiungere che la richiesta dell'imputato (formulata in sede di conclusioni del dibattimento di appello, all'udienza del 26.1.2012) non conteneva, attese le considerazioni sopra svolte, un'esplicita e contestuale accettazione dell'applicazione della maggior pena base prevista dalla novella legislativa (da sei mesi ad un anno di arresto), necessaria per scongiurare la violazione del principio della reformatio in peius, ne' a tanto il ricorrente ha mostrato di assoggettarsi almeno in questa sede di legittimità. Consegue il rigetto del ricorso e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 19 luglio 2012.
Depositato in Cancelleria il 1 ottobre 2012