Cass. pen., sez. IV, sentenza 19/07/2012, n. 37997
CASS
Sentenza 19 luglio 2012

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In tema di guida in stato di ebbrezza, la sostituzione della pena detentiva o pecuniaria con quella del lavoro di pubblica utilità può essere disposta d'ufficio dal giudice, sempre che l'imputato non si opponga e non abbia provocato un incidente stradale. Tuttavia, l'imputato che abbia presentato richiesta a tal fine non ha l'onere di individuare specificamente le modalità di espiazione della pena attraverso la presentazione di un progetto di svolgimento del predetto lavoro sostitutivo, potendo egli rimettere al giudice l'individuazione del tipo di lavoro di pubblica utilità.

In tema di guida in stato di ebbrezza, è legittima la decisione con cui il giudice di appello rigetti la richiesta di sostituzione della pena con il lavoro di pubblica utilità, proposta in relazione a fatto commesso nella previgente normativa, qualora essa sia tardiva e difetti di un'esplicita e contestuale accettazione dell'applicazione della maggior pena base prevista dalla predetta novella legislativa (da sei mesi ad un anno di arresto), necessaria per scongiurare la violazione del principio della "reformatio in peius". (Nella specie, la richiesta era stata formulata in sede di conclusione del dibattimento in appello, anzichè con il primo atto utile successivo all'entrata in vigore dell'art. 33 della legge 29 luglio 2010 n. 120, introduttivo della sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. IV, sentenza 19/07/2012, n. 37997
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 37997
    Data del deposito : 19 luglio 2012

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