Sentenza 5 febbraio 2002
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 05/02/2002, n. 1517 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1517 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2002 |
Testo completo
01-5 17 /02 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOL ITALIANO LA CORT REMA DI CASSAZIONE Oggetto Fideiussione BEZIONE TERZA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Angelo - Presidente- R.G.N. 2397/00 GIULIANO Cron.3868 Consigliere- Dott. Ugo FAVARA Rep. 439. Dott. Antonio Consigliere LIMONGELLI Dott. Michele LO PIANO Consigliere Ud. 27/11/01 - Rel. Consigliere Dott. Gianfranco MANZO ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CORTE SUPREMA DI CASS UFFICIO COPIE GUALTIERI FERDINANDO, elettivamente domiciliato in Richiesta copia sturio ROMA VIA CATANZARO 9, presso lo studio dell'avvocato dal Sig. IL SOLE 24 ORE 1.55 per diritti ALBERTO IA PAPADIA, difeso dall'avvocato MASSIMO 5 FEB. 2002 IL CANCELLIERE LARICI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
BANCA CREDITO COOPERATIVO DI COSENZA, già Cassa Rurale €1,55 1.3000 ANCELLERIA ed Artigiana di Cosenza, soc. coop. a.r.l., in persona dei Commissari Straordinari, legali rappresentanti, dott. Benedetto Carino Ricciardi e Dott. Arnaldo Felli, OG724875 elettivamente domiciliata in ROMA VIA ANTONIO MORDINI 2001 14, presso lo studio dell'avvocato PASQUALE DI RIENZO, -2031 -1- difesa dagli avvocati ANTONIO BAFFA, ADOLFO VALENTE, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 1472/99 del Tribunale di COSENZA, sezione I Civile emessa il 10/11/99, depositata il 10/11/99; RG.1499/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/11/01 dal Consigliere Dott. Gianfranco MANZO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. EL IC che ha concluso per rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO gennaio 1996, Con atto notificato il 16 opposizione al RD RI proponeva decreto con il quale il Pretore di Cosenza, su ricorso della Banca di Credito Cooperativo di Cosenza, gli aveva ingiunto, nella qualità di fideiussore Di SE OL, il pagamento della 18.560.630 pari allo scoperto disomma di lire conto corrente del OL. La Banca di Credito Cooperativo di Cosenza si costituiva chiedendo il rigetto dell'opposizione. Il Pretore di Cosenza rigettava l'opposizione. Proposto appello, il Tribunale di Cosenza lo rigettava con sentenza del 10 novembre 1999. I giudici di merito ritenevano, fra l'altro, che all'epoca della sottoscrizione del contratto di fideiussione non era stata dichiarata nulla la c.d. "fideiussione omnibus" - vale a dire quella per obbligazioni future e senza limitazioni di importo mentre il RI aveva specificamente sottoscritto l'art. 6 del contratto prodotto in atti, con il quale si impegnava a tenersi informato circa le condizioni patrimoniali 3 r del debitore principale, esonerando la Banca dall'onere di cui all'art. 1956 c.c.>>. Avverso questa sentenza RD RI propone ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo. La Banca di Credito Cooperativo di Cosenza resiste con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico motivo il ricorrente lamenta la violazione degli artt. 1362 e 1363 C.C., nonché 1'omessa о comunque, insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia. Il criterio d'interpretazione violato sarebbe quello dell'interpretazione complessiva delle clausole;
il vizio di motivazione consisterebbe nell'essere la motivazione sillogica, surrettizia ed inesistente>>. In particolare il ricorrente della sentenza lamenta che la motivazione impugnata era limitata alla circostanza che all'epoca in cui era stata sottoscritta la fideiussione non era stata ancora dichiarata nulla la c.d. fideiussione omnibus. Ciò senza considerare che il RI aveva accettato la clausola di cui all'art. 6, ma solo con r riferimento all'importo del debito garantito di dodici milioni. Diversamente non si comprenderebbe a quale titolo nell'ambito del contratto si indichi, in relazione all'apertura di credito e quindi alla collegata fideiussione, un preciso limite di 10.000.000 olre lo sconfinamento del 20%, con un massimo tassativo, di lire 12.000.000>>. Il motivo è privo di fondamento. Il Tribunale ha affermato che all'epoca della conclusione della fideiussione tra le parti, era valida la c.d. fideiussione omnibus, per obbligazioni future senza limitazione di importo. Con ciò intendendo che fra le parti era stata conclusa una fideiussione omnibus, valida pur in di indicazione dell'importo massimo assenza garantito, essendo stato il contratto concluso anteriormente all'entrata in vigore dell'art. 10 della legge 17 febbraio 1992, n. 104, di novella dell'art. 1938 c.c. I giudici di merito hanno poi rilevato che sottoscritto specificamente fideiussore aveva il la clausola 6 del contratto che prevedeva 5 r l'esonero dalla banca dalla richiesta di essendosi inautorizzazione ex art. 1956 C.C., fideiussore impegnato a tenersi informato circa le condizioni patrimoniali del debitore principale. Questa essendo la ratio decidendi posta а base della sentenza impugnata non si rinviene alcuna violazione dei criteri di ermeneutica contrattuale. Semmai si evidenzia nella doglianza del ricorrente una confusione tra il massimale dell'apertura di credito e la fideiussione omnibus. Ciò senza contare che il ricorrente si limita ad affermare violato il canone ermeneutico dell'interpretazione complessiva, senza però in violazione delspecificamente riportare principio di autosufficienza del ricorso per quali sarebbero le clausole delcassazione contratto che il Tribunale avrebbe omesso di considerare, facendo generico riferimento alla circostanza che nel contratto era richiamata l'apertura di credito. Neppure si riscontra il denunziato vizio di motivazione, essendo la motivazione sintetica, ma idonea a consentire in modo chiaro la verifica del 6 r processo logico posto a sostegno della decisione. Piuttosto, appare evidente che il ricorrente tende a criticare, inammissibilmente in questa sede, il convincimento dei giudici di merito, espresso in modo difforme dalle sue aspettative. Per quanto detto il ricorso dev'essere 109T 129,11 rigettato. Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza 456T 20,66
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna TOT. 145,77 il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione che liquida in per spese e in lire 1.800.000=lire 150.000 - €77,46- (Euro 929,62- per onorari. Così deciso in Roma il 27 novembre 2001. PRESIDENTE лей IL PRESIDENTE IL CONSIGLIERE EST. TimeAngola Jailin Depositata in Cancelleria IL CANCELLIERE C1 Goggi, li 5.11.07 3 Gina Casol. . IL CANCELLIERE C1 8 0 Gina Casoli 2 0 1 . 7