Sentenza 12 gennaio 1999
Massime • 1
Nel caso di coesistenza del processo esecutivo promosso sulla base di un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, del giudizio d'opposizione a decreto ingiuntivo e del giudizio d'opposizione all'esecuzione, nel momento in cui il giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo ha sospeso la provvisoria esecuzione del decreto si concretizza l'ipotesi della sospensione dell'esecuzione disposta dal giudice dinanzi al quale è impugnato il titolo esecutivo, a norma dell'art. 623, seconda ipotesi, cod. proc. civ., con conseguente impedimento della prosecuzione del processo esecutivo, che non può essere riattivato fino a che, in dipendenza del giudizio d'opposizione a decreto ingiuntivo, il titolo non abbia riacquistato con il rigetto dell'opposizione la sua efficacia esecutiva a norma dell'art. 653 cod. proc. civ. (nel caso di specie la S.C. ha rigettato l'impugnazione avverso la sentenza d'appello che aveva accolto l'opposizione all'esecuzione per sopravvenuta inefficacia del titolo esecutivo, essendo stato nel frattempo sospesa l'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo opposto).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 12/01/1999, n. 261 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 261 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Angelo GIULIANO - Presidente -
Dott. Roberto PREDEN - Rel. Consigliere -
Dott. Vincenzo SALLUZZO - Consigliere -
Dott. Bruno DURANTE - Consigliere -
Dott. Alberto TALEVI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
OR AR, elettivamente domiciliato in ROMA VIA TEULADA 52, presso lo studio dell'avvocato GIUSEPPE NOSCHESE, difeso dall'avvocato RAFFAELE FRASCA, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE SALERNO, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA P.ZZA CAVOUR 10, presso lo studio dell'avvocato GERARDO GRISI, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 44/97 della Corte d'Appello di SALERNO, emessa il 14/01/97 e depositata il 28/01/97 (R.G. 233/96);
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 30/10/98 dal Consigliere Dott. Roberto PREDEN;
udito l'Avvocato Raffaele FRASCA;
udito l'Avvocato Gerardo GRISI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Dario CAFIERO che ha concluso per l'accoglimento del ricorso p.q.r.. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Pretore di Salerno notificato il 26.3.1991, la Provincia di Salerno proponeva opposizione all'esecuzione intrapresa nelle forme dell'espropriazione presso terzi da AR RL, in forza di decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo emesso l'11.13.1991 dal Presidente del Tribunale di Salerno per la somma di L. 477.052.807, a titolo di retribuzioni non corrisposte. L'opponente deduceva l'inesistenza del credito, emergente dalla decisione del Consiglio di Stato posta a fondamento della richiesta di ingiunzione, e l'impignorabilità dei crediti;
riferiva altresì che, con atto notificato il 15.3.1991, aveva proposto davanti al Tribunale di Salerno opposizione avverso il decreto ingiuntivo, chiedendo la sospensione della provvisoria esecuzione. L'opponente produceva successivamente l'ordinanza del 27.3.1991, con la quale il Presidente del Tribunale aveva sospeso la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo.
Il pretore, con ordinanza dell'8.4.1991, sospendeva l'esecuzione e rimetteva le parti davanti al Tribunale di Salerno. Il giudizio di opposizione all'esecuzione veniva riassunto ed il tribunale, con sentenza del 1^.3.1996, rigettava la domanda della Provincia sul rilievo che la proposta opposizione all'ingiunzione esauriva ogni possibile accertamento della fondatezza delle ragioni di merito e consentiva di evitare l'esecuzione forzata mediante lo strumento della sospensione dell'esecuzione provvisoria del decreto, sicché difettava l'interesse a proporre l'opposizione all'esecuzione.
Proponeva appello la Provincia di Salerno e la Corte d'appello di Salerno, con sentenza dell'8.1.1997, in riforma dell'impugnata sentenza, accoglieva l'opposizione all'esecuzione; dichiarava che l'Orio non aveva diritto a proseguire nell'esecuzione a causa della sopravvenuta inefficacia del titolo esecutivo, per effetto della sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo disposta nel giudizio di opposizione all'ingiunzione instaurato dal preteso debitore;
dichiarava la nullità di tutti gli atti esecutivi posti in essere posteriormente al provvedimento di sospensione dell'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo;
condannava l'Orio al pagamento delle spese del doppio grado.
Considerava la corte che nell'ipotesi di esecuzione forzata in base a decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo può essere dedotta, mediante l'opposizione all'esecuzione, la sopravvenuta inefficacia del titolo esecutivo, per effetto della sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo disposta nel giudizio di opposizione all'ingiunzione instaurato dal preteso debitore;
che la Provincia aveva dedotto e dimostrato, nel giudizio di opposizione all'esecuzione, che, nel giudizio di opposizione all'ingiunzione dalla medesima contemporaneamente instaurato, il Presidente del tribunale, con ordinanza del 27.3.1991, aveva sospeso la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo;
che la sospensione dell'esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto concretizza l'ipotesi di sospensione ordinata dal giudice davanti al quale è impugnato il titolo esecutivo, ai sensi dell'art. 623 c.p.c., ed impedisce la prosecuzione del processo esecutivo;
che gli atti esecutivi compiuti posteriormente alla sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, ivi compresa l'ordinanza di assegnazione delle somme pignorate al creditore, nella specie adottata ed eseguita a seguito della riattivazione del processo esecutivo dopo il rigetto dell'opposizione da parte del tribunale, erano conseguentemente nulli.
Avverso tale sentenza ricorre per cassazione l'Orio sulla base di quattro motivi, ai quali resiste, con controricorso, la Provincia di Salerno.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo viene denunciata violazione degli artt.615, 616, 617, 618 c.p.c., nonché dell'art. 553 c.p.c. in relazione all'art. 487 c.p.c. Deduce il ricorrente che, a seguito del rigetto dell'opposizione all'esecuzione da parte del Tribunale di Salerno, con sentenza del 1^.3.1996, provvisoriamente esecutiva, il processo esecutivo era stato legittimamente riattivato con istanza al giudice dell'esecuzione, che aveva fissato l'udienza per l'assegnazione e disposto in detta udienza l'assegnazione al creditore procedente delle somme pignorate presso terzi, con ordinanza alla quale era stata data esecuzione;
che l'unico rimedio che l'art. 553 c.p.c. appresta contro l'ordinanza di assegnazione di somme pignorate presso terzi è costituito dall'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c.; che la Provincia di Salerno non aveva proposto tempestiva opposizione agli atti esecutivi, che per effetto dell'intervenuta esecuzione dell'ordinanza di assegnazione, senza opposizione da parte della Provincia, era precluso alla predetta svolgere contestazioni avverso il titolo esecutivo in sede di opposizione all'esecuzione, sicché erroneamente la corte d'appello ha accolto l'opposizione.
1.1. Il motivo non è fondato.
Nella fattispecie, caratterizzata dalla coesistenza del processo esecutivo promosso sulla base di un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, del giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo, e del giudizio di opposizione all'esecuzione, nel momento in cui il giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo ha sospeso, con ordinanza del 27.3.1991, la provvisoria esecuzione del decreto, si è concretizzata, come ha esattamente rilevato la corte d'appello, l'ipotesi della sospensione dell'esecuzione disposta dal giudice davanti al quale è impugnato il titolo esecutivo, ai sensi dell'art. 623, seconda ipotesi, c.p.c. (dovendosi ritenere il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo assimilato, ai fini in esame, all'impugnazione: sent. 4866/91), con conseguente impedimento della prosecuzione del processo esecutivo, che non poteva essere riattivato fino a che, in dipendenza dell'esito del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il titolo non avesse riacquistato, con il rigetto dell'opposizione (che nella specie non risulta sia intervenuto), la sua efficacia esecutiva al sensi dell'art. 653 c.p.c. Del tutto inconferente, quindi, al fini di una legittima prosecuzione del processo esecutivo. risultava la sentenza del Tribunale di Salerno del l^.
3.1996. che ha respinto l'opposizione all'esecuzione proposta dalla Provincia, sul rilievo che le esigenze di tutela della opponente potevano trovare già piena soddisfazione nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, sicché difettava l'interesse ad attivare l'ulteriore rimedio. Tale decisione non aveva infatti in alcun modo inciso positivamente sull'efficacia del titolo esecutivo (decreto ingiuntivo), che restava paralizzata in dipendenza del provvedimento di sospensione della provvisoria esecuzione adottato in altra sede dal giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo ( e non seguito, a quanto consta, da altra pronuncia di contrario segno).
D'altra parte, avendo la Provincia proposto appello avverso la suindicata sentenza, al fine di far valere, tra l'altro, mediante l'opposizione ad esecuzione, anche la sopravvenuta inefficacia del titolo, già dedotta in primo in grado, determinatasi ai sensi dell'art. 623 c.p.c. (come deve ritenersi consentito, trattandosi di eventi successivi alla formazione del titolo giudiziale), la sorte di tale giudizio non poteva essere influenzata dalla circostanza dell'avvenuta prosecuzione del processo esecutivo malgrado la persistente inefficacia del titolo, fino all'assegnazione delle somme, e del mancato esperimento, avverso gli atti esecutivi successivamente proseguiti, del rimedio dell'opposizione ex art. 617 c.p.c., trattandosi di procedimenti operanti su piani diversi.
Correttamente, quindi, la corte d'appello ha considerato che l'assegnazione delle somme allo stesso creditore procedente, intervenuta in sede esecutiva malgrado la perdurante sospensione del processo esecutivo, non incideva sul giudizio di opposizione sottoposto al suo esame, e che, una volta ravvisata la sussistenza di una sopravvenuta causa di inefficacia del titolo, individuata nel provvedimento di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo adottato dal giudice dell'opposizione al decreto, l'opposizione all'esecuzione doveva essere accolta, con la conseguenziale declaratoria di nullità degli atti esecutivi compiuti successivamente al suindicato provvedimento di sospensione.
2. Con il secondo motivo, il ricorrente non svolge una vera e propria censura, ma si limita a rilevare che già in primo grado la Provincia aveva abbandonato, non riproponendola nella conclusioni, l'eccezione di impignorabilità dei beni, dedotta con la citazione, sicché correttamente il tribunale non l'aveva esaminata.
2.1. Il motivo non è fondato.
Della mancata riproposizione dell'eccezione ha invero puntualmente dato atto la corte d'appello (v. pag 15 della sentenza), sicché il ricorrente non ha interesse a sollevare la questione.
3. Con il terzo motivo, denunciando violazione dell'art. 115 c.p.c., deduce il ricorrente che la sentenza della S.C. n.10498/90,
esibita dalla Provincia al fine di dimostrare l'intervenuta caducazione del decreto ingiuntivo azionato in executivis per avere la S.C. dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice che lo aveva emesso, non riguarda il decreto ingiuntivo di cui trattasi, ma altro provvedimento monitorio relativo alle stesse parti.
3.1. Il motivo va disatteso.
La corte d'appello ha invero puntualmente rilevato la non riferibilità della citata sentenza della S.C. al decreto ingiuntivo di cui trattasi (e la circostanza è ammessa dalla Provincia, che ha riconosciuto di aver prodotto, per una svista, in luogo della sentenza pertinente al giudizio, una sentenza di analogo contenuto relativa ad altro giudizio), e non l'ha quindi posta a fondamento della sua decisione. Difetta quindi nel ricorrente l'interesse a sollevare la questione.
4. Con il quarto motivo, denunciando violazione degli artt. 112 e 189 c.p.c., il ricorrente deduce che la Provincia non aveva richiesto che venisse dichiarata la nullità degli atti esecutivi compiuti successivamente alla sospensione dell'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo, e che pertanto la corte d'appello, statuendo in tal senso, sarebbe incorsa in ultrapetizione.
4.1. Il motivo non è fondato.
La corte d'appello, come già rilevato, ha accolto l'opposizione all'esecuzione di cui trattasi ritenendo che l'esecuzione non poteva essere proseguita a seguito della intervenuta sospensione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo azionato in executivis, integrante ipotesi di sospensione del processo esecutivo disposta dal giudice davanti al quale è impugnato il titolo esecutivo (art. 623, seconda ipotesi, c.p.c.).
Poiché peraltro era risultato che, malgrado la sospensione, atti esecutivi erano stati compiuti, in violazione dell'art. 626 c.p.c. (secondo il quale, "quando il processo esecutivo è sospeso,
nessun atto esecutivo può essere compiuto, salvo diversa disposizione del giudice dell'esecuzione"), la corte d'appello ha altresì dichiarato la nullità di tali atti.
E tale pronuncia risulta corretta, e non lesiva del principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato, in quanto strettamente conseguenziale all'accoglimento dell'opposizione nel sensi suindicati, nella cui formulazione era implicita la richiesta di declaratoria di nullità degli atti esecutivi eventualmente compiuti in violazione del divieto posto dall'art. 626 c.p.c., costituendo la nullità un effetto legale della compiuta violazione della norma processuale.
Questa S.C. ha invero avuto modo di statuire che non viola il principio della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato il giudice che, accogliendo la domanda, pronuncia anche sulle conseguenze che ne derivano secondo l'ordinamento, pur se non espressamente richieste, poiché la domanda giudiziale è volta ad ottenere uno scopo pratico (sent. n. 2848/98).
5. In conclusione, il ricorso va rigettato.
Le spese del giudizio di cassazione vanno poste a carico del ricorrente in ragione del principio di soccombenza e si liquidano nel dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in L. 427.000, oltre L. 10.000.000 (dieci milioni) per onorari. Così deciso in Roma, il 30.10.1998
Depositato in Cancelleria il 12 gennaio 1999