Cass. civ., sez. III, sentenza 12/01/1999, n. 261
CASS
Sentenza 12 gennaio 1999

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Nel caso di coesistenza del processo esecutivo promosso sulla base di un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, del giudizio d'opposizione a decreto ingiuntivo e del giudizio d'opposizione all'esecuzione, nel momento in cui il giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo ha sospeso la provvisoria esecuzione del decreto si concretizza l'ipotesi della sospensione dell'esecuzione disposta dal giudice dinanzi al quale è impugnato il titolo esecutivo, a norma dell'art. 623, seconda ipotesi, cod. proc. civ., con conseguente impedimento della prosecuzione del processo esecutivo, che non può essere riattivato fino a che, in dipendenza del giudizio d'opposizione a decreto ingiuntivo, il titolo non abbia riacquistato con il rigetto dell'opposizione la sua efficacia esecutiva a norma dell'art. 653 cod. proc. civ. (nel caso di specie la S.C. ha rigettato l'impugnazione avverso la sentenza d'appello che aveva accolto l'opposizione all'esecuzione per sopravvenuta inefficacia del titolo esecutivo, essendo stato nel frattempo sospesa l'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo opposto).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 12/01/1999, n. 261
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 261
    Data del deposito : 12 gennaio 1999

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