Sentenza 27 marzo 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 27/03/2003, n. 4573 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4573 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2003 |
Testo completo
Aula 'B' REPUBBLICA ITALIANA 04573 703 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto azione stradale SEZIONE TE ZA CIVILE scontro tra autoveicoli Composta dagli Ill.mi g.11 Mag rati: R.G.N. 14382/01 Dott. Vincenzo CARBONE Presidente *. Dott. Ernesto LUPO Consigliere Cron. 10389 Dott. Mario FINOCCHIARO - Consigliere 1283Rep. Dott. Antonio SEGRETO 1 Consigliere Rel. Consigliere Ud. 31/01/03Dott. Alfonso AMATUCCI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: EL OR, elettivamente domiciliato in ROMA PZZA ADRIANA 15, presso lo studio dell'avvocato CESARE CROSTA, che lo difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
ASSITALIA SPA, quale Impresa Designa ta dal F.G.V.S. art. 20 legge n. 990/69, con sede in Roma, in persona del legale rappresentante Amministratore Delegato dr. Giampaolo Brugnoli, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DI PIETRA PAPA 4, presso lo studio dell'avvocato 2003 FRANCESCO TRICANICO, che la difende, giusta delega in 252 atti;
1 controricorrente avverso la sentenza n. 1261/00 della Corte d'Appello di ROMA, Sezione IV Civile, emessa il 09/02/00 e depositata il 12/04/00 (R.G. 731/99); udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 31/01/03 dal Consigliere Dott. Alfonso AMATUCCI;
lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. Ennio Attilio SEPE che ha chiesto si rigetti il ricorso con le conseguenze di legge. RILEVATO che è impugnata la sentenza della corte d'appello di Roma, reiettiva del gravame di GI EL avversO la sentenza del tribunale di Roma che ne aveva rigettato la domanda di risarcimento dei danni proposta nei confronti della società assicuratrice As- sitalia s.p.a., quale impresa designata dal Fondo di garanzia per le vittime della strada, sul rilievo che non era stato provato che il ciclomotore condotto dal EL fosse stato effettivamente investito da un veicolo non identificato, come dal medesimo asserito in giudizio;
che con l'unico motivo di ricorso deducendo "motivazione insufficiente e illogica ai sensi dell'art. 360, n. 5, c.p.c., nonché violazione o falsa applicazione dell'art. 116 c.p.c." - il ricorrente si 2 duole che la corte d'appello non abbia "ben valutato il senso delle testimonianze escusse su circostanze e pun- ti che, se tenuti nella doverosa considerazione, avreb- bero potuto portare ad un diverso convincimento"; RITENUTO che, al di là della formale deduzione dei vizi di violazione di legge, in realtà si censura l'apprezzamento delle risultanze probatorie effettuato dal giudice del merito, non reiterabile in sede di le- gittimità, dove è esclusivamente consentito il control- lo dell'iter mediante il quale il giudice è pervenuto alla propria decisione, censurabile solo se sia stata pretermessa la valutazione di una decisiva risultanza processuale ovvero se il ragionamento si riveli incom- pleto, incoerente o illogico e non anche quando come nella specie il giudice abbia, con motivazione del tutto congrua, semplicemente attribuito agli elementi vagliati un valore ed un significato difformi dalle aspettative e dalle deduzioni della parte (cfr., ex plurimis, Cass., 6.11.1999, n. 12366 e 6.10.1998, n. 9898); che, in particolare, la corte d'appello ha posto in luce come il EL avesse immediatamente dichiarato al medico del pronto soccorso che aveva violentemente urtato un' autovettura che lo precedeva e che il diverso assunto del ricorrente circa il tempo della dichiara- 3 zione (di cui a pagina 7 del ricorso), avrebbe potuto in ipotesi assumere rilievo solo come vizio revocato- rio;
che le ragioni dell'inattendibilità del teste Ab- delmak e della genericità della deposizione resa dal teste Malizia sono chiaramente esposte a pagina 5 della sentenza;
che il ricorso è, dunque, manifestamente infondato e che al rigetto consegue la condanna del ricorrente alle spese sostenute dalla resistente Assitalia-Le As- sicurazioni d'Italia s.p.a.; visto l'art. 375, comma 2, c.p.c., come sostituito dall'art. 1 della legge 24 marzo 2001, n. 89;
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese, che liquida in € 2.600,00, di cui € 2.500,00 per onorari, oltre alle spese generali ed agli accessori come per legge. Roma, 31 gennaio 2003 Il consigliere estensore Il presidente DEPOSITATO IN CANCELLERIA 27 MAR 2003 IL CANCELLIERE C1 Oggi NZ AT 4