Sentenza 12 giugno 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 12/06/2002, n. 8345 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8345 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2002 |
Testo completo
0 8 345/0 2 E 6 5 8 N . A 9 I 1 N O / I R - 4 Z / REPUBBLICA A B A 6 T 2 . R L . T U L R S . B I MELL PO OLOT LIAND A P I . G . R D E B T R L A E T UPREMA DI CASSAZIONE D A A I I D 3 S R 1 N E E E . SEZIONE QUINTA CIVILE T S T N I N A E A S M Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: E R.G. N. 22181/1999 Dott. Francesco CRISTARELLA ORESTANO Presidente Dott. Antonio MERONE Consigliere Dott. Francesco RUGGIERO Consigliere Cron. 23116 Dott. Bruno SPAGNA MUSSO Consigliere Rep. Dott. Antonino DI BLASI Rel. Consigliere Ud. 07/03/2002 ha pronunciato la seguente: Oggetto: Tributi - Ricorso per S E N TENZA cassazione proposto contro sul ricorso proposto da: Ufficio territoriale ed AD FE e TA RL SINISI, elettivamente allo stesso notificato. Effetti domiciliate in Roma, Via Guattani n.8 presso lo Studio Inammissibilità. dell'Avv. Aldo Celli che le rappresenta e difende per procura speciale autenticata in calce al ricorso, - ricorrenti
contro
UFF. REGISTRO DI FOGGIA ATTI CIVILI BOLLO E DEMANIO, Piazza Giordano, Foggia", in persona del legale rappresentante pro tempore, - intimato Commissione Tributaria avversO la sentenza della Regionale di Bari Sez. 3 n.8/3/99 del 19-02-1999, 1194 depositata il 5-03-1999. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 7-03-2002 dal Relatore Cons. Antonino Di Blasi;
Udito l'Avv. Celli per le ricorrenti;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Dott. Umberto De Augustinis che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto in notaio Papa 14-05-1991, registrato il 3-06- 1991, ER DA e LA IN RO vendevano alla S.r.l. Immobiliare La Pineta, con sede in Foggia, un appezzamento di terreno, con soprastante edificio, sito in Foggia, per il prezzo dichiarato, rispettivamente, di L.740.000.000 e di L.160.000.000. L'Ufficio del Registro di Foggia, con avviso n. 911V002048 notificato il 31-05-1993 rettificava citati valori valutando il suolo L.
2.877.000.000 ed il fabbricato L.256.000.000, ed ai fini INVIM il valore che iniziale, rispettivamente, L.40.152.000 e L.10.000.000, e le spese incrementative in L.
1.204.000 per il primo cespite ed in L.300.000 per il secondo. L'atto impositivo veniva impugnato con separati ricorsi dalle parti contraenti e l'adita Commissione Tributaria Provinciale di Foggia, con decisione n.8015/04/95, previa riunione, in accoglimento parziale delle domande con gli stessi avanzate riduceva а L.
2.500.000.000 il valore del suolo, confermando gli altri. Tanto l'Ufficio, quanto i contribuenti proponevano appello e la Commissione Tributaria Regionale di Bari, con la sentenza in epigrafe indicata, in parziale accoglimento dei rispettivi ricorsi, confermava l'accertamento dell'Ufficio relativamente al valore iniziale dei beni ed alle spese e determinava il valore finale del suolo "nella misura corrispondente alla perizia giurata" redatta dal Geom. Ciro Tibello, C.T.U. nel corso di causa civile svoltasi innanzi al Tribunale di Foggia e concernente anche i beni in questione. Con ricorso proposto nei confronti dell' "Ufficio del Registro di Foggia Atti Civili Bollo e Demanio" con sede in Foggia, Piazza Giordano, ed allo stesso notificato in data 24-11-1999, i contribuenti ER لا DA e IN LA RO hanno chiesto la cassazione della decisione di appello, con due mezzi. L'intimato Ufficio non ha svolto difese. Con memoria 22-02-2002 i ricorrenti hanno ulteriormente illustrato le proprie ragioni. MOTIVI DELLA DECISIONE Va preliminarmente esaminata la questione relativa all'ammissibilità del ricorso per cassazione, tenuto conto della circostanza ch'esso risulta proposto nei confronti dell'Ufficio del Registro di Foggia - Atti Piazza Civili Bollo e Demanio, con sede in Foggia, Giordano ed allo stesso direttamente notificato. Nel solco di un orientamento giurisprudenziale (Cass. n. 657/2000; n. 12315/99; n.13924/99; n. 717/2000; n.8642/98) ormai consolidato, tale ricorso, n. 2807/99; in quanto è da ritenersi va dichiarato inammissibile, proposto in contestuale violazione dell'art.366, comma nei I ° n.1 c.p.C., secondo cui il ricorso proposto delle Amministrazioni dello Stato, "deve confronti contenere, а pena di inammissibilità, l'indicazione delle parti" e dell'art.11 R.D. n. 1611/1933, per il quale la notifica alle Amministrazioni dello Stato va l'Avvocatura Generale dello Stato ineffettuata presso Roma. L'ufficio finanziario territoriale, infatti, è munito della qualità di parte nei soli giudizi davanti alle Commissioni provinciali e regionali (art.10 D. Legs. cassazione n.546/1992), restando, nel processo di secondo le quali il Ministero delle Finanze, in persona сева applicabili, in difetto di deroga, le regole generali, del Ministro, è il legittimo contraddittore del contribuente, e va evocato in giudizio con atto notificato presso l'Avvocatura Generale dello Stato. Nel caso, quindi, per un verso, 1'impugnazione, è a ritenersi non valida per difetto riguardante l'identificazione della controparte (Ufficio Registro e non Ministero) e, sotto altro profilo, la relativa notifica Va considerata nulla, perché non effettuata secondo le prescritte modalità (presso la sede dell'Ufficio Territoriale in Foggia, anzicchè presso 1'Avvocatura Generale dello Stato, in Roma). Nulla Va disposto per le spese, non essendosi l'intimata Amministrazione costituita.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso in Roma il 7 Marzo 2002. Il Presidente Hott. Hott. Cristarella Orestano Francesco C A I E 6 5 8 R N 9 . 1 A O I N / T Z 4 - / U A 6 B B R 2 . I T . L S R R L I . T A P . G . E D B R L A Il Consigliere A Relatore Estensore E T I A D R 1 I D 3 S O 1 N E Dott Ar coni T E . T S A N N I E A M S E IL CANCELLERE C1 Innocenzo Battista 12 GIU. 2002