Sentenza 3 aprile 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 03/04/2001, n. 4898 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4898 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2001 |
Testo completo
Aula 'B' REPUBBLICA TA4 8 9 8 /0 1 IN NOME DEL POPO DITA, ANO. LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Rosario DE MUSIS Presidente R.G.N. 3096/98 Dott. Ettore MERCURIO Consigliere Cron. 10479 Dott. Corrado GUGLIELMUCCI Consigliere Rep. Dott. Alessandro DE RENZIS Consigliere Ud. 31/01/01 Dott. Paolo STILE Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: AP NE, elettivamente domiciliata in ROMA VIA 38, presso lo studio dell'avvocato CELIMONTANA PANARITI BENITO P, rappresentata e difesa dall'avvocato GAMBINO ELIO MARIA, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
INPS- ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, 2001 presso rappresentata e difesa dagli avvocati STARNONI 544 -1- GIORGIO, PASSARO MARIO, giusta delega in calce alla copia notificata del ricorso;
resistente con mandato avverso la sentenza n. 350/97 del Tribunale di VIBO VALENTIA, depositata il 09/10/97 R.G.N. 340/95; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 31/01/01 dal Consigliere Dott. Paolo STILE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Marco PIVETTI che ha concluso per il rigetto del ricorso. " -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato in cancelleria il 5 novembre 1992, la signora NE Lapa adiva il Pretore Circondariale in funzione di giudice del lavoro per sentire 5 2 dichiarare il suo diritto ad invalidità pensionabile, assumendo di essere affetta da varie patologie invalidanti che la rendevano inidonea alla attività lavorativa ordinaria. Si costituiva l'INPS contrastando la domanda. Nel corso del giudizio di primo grado il Pretore disponeva una consulenza medico-legale sulle affezioni lamentate dalla ricorrente ed, all'esito, con sentenza del 28 marzo 1994, ritenute non sussistenti le malattie invocate, rigettava la domanda, condannando la Lapa,, al pagamento delle spese di giudizio. Avverso tale pronuncia la lavoratrice proponeva appello innanzi al Tribunale di Vibo Valentia, con ricorso depositato il 27 marzo 1995, chiedendo la riforma della sentenza, deducendo nel merito che l'ausiliario del Pretore aveva bensì correttamente individuato le patologie di cui essa era affetta, senza però riconoscere loro la giusta rilevanza ai fini dell'invalidità pensionabile, anche tenuto conto dell'attività di bracciante agricolo svolta dalla stessa. Si costituiva l'INPS chiedendo il rigetto dell'appello essendo la sentenza corretta e ben motivata, in quanto i lievi segni di gonoartrosi e di coxartrosi, senza deficit funzionale apprezzabile, non erano idonei a ridurre in modo consistente la capacità lavorativa. Con sentenza del 9 ottobre 1997 il Tribunale, constatata la mancata produzione del fascicolo dell'appellante, ivi compresa la decisione impugnata, e considerato che peppure in seguito ad espresso invito era stato provveduto a detto deposito, in applicazione dell'art. 348 c.p.c., ritenuto estensibile al rito del lavoro con gli opportuni adattamenti, dichiarava l'improcedibilità del gravame. Per la cassazione di tale sentenza ricorre la Lapa con due motivi. 1 L'INPS si è costituito con sola procura. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo la ricorrente censura la sentenza del Tribunale di Vibo Valentia dichiarativa della improcedibilità del ricorso in appello per mancato deposito della sentenza di primo grado, deducendo l'erroneità della decisione in quanto, "nel fascicolo di 2° grado, in data 27.3.1995, la cancelleria del Tribunale ha certificato che è stato depositato il ricorso originale, il fascicolo di 1° grado e la sentenza di 1° grado, mentre poi alle successive udienze non vi è traccia di quest'ultima”. Pertanto, alcuna responsabilità era attribuibile al procuratore della Lapą. Peraltro, sulla base della sentenza formalmente depositata, della perizia presente nel fascicolo di ufficio o in quello di parte e del dispositivo della sentenza ben avrebbe potuto il Tribunale decidere nel merito. Con il secondo motivo, la ricorrente deduce violazione dell'art.348 c.p.c., sostenendo che , in ogni caso, il Giudice a quo, non avrebbe mai dovuto dichiarare l'improcedibilità dell'appello, ma avrebbe dovuto decidere nel merito, essendo esclusa nel rito del lavoro la disciplina della improcedibilità.essendo Il ricorso, i cui due motivi che lo sorreggono vanno trattati congiuntamente perché strettamente connessi, è fondato. Invero, secondo l'orientamento gia' espresso in materia dalla giurisprudenza delle Sezioni unite della Corte, nel rito delle cause di lavoro la mancata produzione della sentenza impugnata, in sede di deposito del ricorso in appello,non determina l'automatica declaratoria dell'improcedibilita' del gravame, ai sensi dell'art. 348, secondo comma, cod. proc. civ., ma comporta che il giudice, ove non possa supplire con gli atti di causa, deve ordinare all'appellante, a norma dell'art. 421, stesso codice, il detto deposito e poi, in caso di inosservanza dell'ordine, con la persistente carenza della documentazione necessaria ai fini della decisione, rigettare nel merito l'impugnazione (cfr. Cass. sez. un. 14 novembre 1999 n.899; Cass. sez. un. 28 febbraio 1992, n. 2438). Nella specie, il Tribunale, pur in mancanza del fascicolo di parte e della sentenza di primo grado, di fronte all'inottemperanza del deposito del primo, contenente come assunto dalla stessa ricorrente- anche la pronuncia di primo grado, avrebbe dovuto o decidere nel merito alla stregua delle regole sull'onere probatorio (art.2697 c.c.), e non dichiarare l'improcedibilità dell'appello. La sentenza impugnata va perciò cassata e la causa rinviata alla Corte d'appello di Catanzaro per il riesame alla stregua dell'enunciato principio di diritto e che provvederà anche alla regolamentazione delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso;
cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte d'appello di Catanzaro. Roma, 31 gennaio 2001. Consigliere est. Il PresidenteRosario be Mun Yabffl Shille IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria oggi, 3 APR. 2001 IL CANCELLIERE Phill 3