CASS
Sentenza 19 luglio 2023
Sentenza 19 luglio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 19/07/2023, n. 31474 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 31474 |
| Data del deposito : | 19 luglio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: OR IA ON NI, nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 13/12/2022 della Corte d'appello di Torino visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
lette le conclusioni dell'Avv. LUIGI SCUDIERI, difensore della parte civile DA AN, il quale ha concluso chiedendo: in via principale, che il ricorso sia dichiarato inammissibile perché concernente valutazioni di merito;
in via subordinata, che il ricorso sia rigettato, con conferma della sentenza impugnata;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale ASSUNTA COCOMELLO, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla subordinazione della sospensione condizionale della pena al pagamento della somma liquidata a titolo di risarcimento del danno in favore della parte civile;
udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 13/12/2022, la Corte d'appello di Torino confermava la sentenza del 28/06/2019 del Tribunale di Biella che aveva condannato GI RA MI IN alla pena di dieci mesi di reclusione ed € 700,00 di multa per il reato di truffa ai danni di AN DA, subordinando la sospensione condizionale Penale Sent. Sez. 2 Num. 31474 Anno 2023 Presidente: VERGA GIOVANNA Relatore: NICASTRO GIUSEPPE Data Udienza: 24/05/2023 di tale pena al pagamento della somma di C 5.000,00 liquidata a titolo di risarcimento del danno in favore della parte civile AN DA. 2. Avverso l'indicata sentenza del 13/12/2022 della Corte d'appello di Torino, ha proposto ricorso per cassazione, per il tramite del proprio difensore, GI RA MI IN, affidato a un unico motivo, con il quale deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione con riguardo alla subordinazione della sospensione condizionale della pena al pagamento della somma liquidata a titolo di risarcimento del danno in favore della parte civile. Il ricorrente lamenta che, nonostante avesse riportato la circostanza che l'imputato era stato dichiarato fallito, la Corte d'appello di Torino, nel subordinare la sospensione condizionale della pena al pagamento della somma liquidata a titolo di risarcimento del danno in favore della parte civile, non aveva operato la verifica della capacità economica dell'imputato di soddisfare la condizione che gli era stata imposta, "rinviando" erroneamente tale verificai al giudice dell'esecuzione. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. L'unico motivo è fondato. Costituisce un orientamento consolidato della Corte di cassazione quello secondo cui, in tema di sospensione condizionale della pena subordinata al risarcimento del danno, il giudice, pur non essendo tenuto a svolgere un preventivo accertamento delle condizioni economiche dell'imputato, deve tuttavia effettuare un motivato apprezzamento di esse se dagli atti emergano elementi che consentano di dubitare della capacità di soddisfare la condizione imposta ovvero quando tali elementi vengano forniti dalla parte interessata in vista della decisione (Sez. 5, n. 11299 del 09/12/2019, dep. 2020„ Gullino, Rv. 278799-01, che, in applicazione di tale principio, ha annullato con rinvio la decisione del giudice di merito che, senza operare una effettiva verifica della capacil:à economica del condannato, aveva subordinato al pagamento di una provvisionale la concessione del beneficio della sospensione della pena, nonostante risultasse dagli atti che il destinatario del provvedimento era stato dichiarato fallito in proprio dopo la sentenza di condanna di primo grado e spogliato dei suoi beni„ venduti all'asta. Successivamente, in senso analogo, tra le tante:: Sez. 6, n. 46959 del 19/10/2021, P., Rv. 282348-01; Sez. 6, n. 22094 del 18/03/2021, A., Rv. 281510-01; Sez. 5, n. 3187 del 26/10/2020, dep. 2021, Genna, Rv, 280407-01; Sez. 2, n. 26958 del 24/07/2020, Valente, Rv. 279648-01). Nel caso in esame, la Corte d'appello di Torino, pur avendo riportato la circostanza che l'imputato era stato dichiarato fallito, ha ritenuto che «[l]a condizione di soggetto incapiente poi è, allo stato, irrilevante in quanto sarà il Giudice dell'esecuzione, adito dal Pubblico Ministero, a valutare, nel momento in 2 cui la sentenza diverrà esecutiva, l'effettiva impossibilità oggettiva da parte dell'imputato di corrispondere la somma indicata». Tale motivazione si pone in contrasto con il principio sopra rammentato, affermato dalla giurisprudenza di legittimità, atteso che, a fronte dell'elemento, che era stato fornito dall'interessato nel proprio atto di appello - nel quale era stato evidenziato che «l'imputato e la sua società sono stati dichiarati falliti dal Tribunale di Biella con sentenza del 2017, come precisato dal Dottor Alberto Blotto, curatore del predetto fallimento» - e che la stessa Corte d'appello ha sinteticamente riportato nella sentenza impugnata, elemento che consentiva di dubitare della capacità del RA MI IN di soddisfare la condizione che gli era stata imposta, la Corte d'appello di Torino, in ossequio al suddetto principio, avrebbe dovuto essa stessa effettuare un motivato apprezzamento delle condizioni economiche dell'imputato, al fine di verificare la sua capacità di pagare la somma che era stata liquidata alla parte civile a titolo dli risarcimento del danno. La sentenza impugnata deve, perciò, essere annullata limitatamente alla subordinazione del beneficio della sospensione condizionale della pena al pagamento della somma liquidata a titolo di risarcimento del danno in favore della parte civile, con rinvio, ai fini di un nuovo giudizio sul punto, ad altra sezione della Corte d'appello di Torino.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata, limitatamente alla subordinazione del beneficio della sospensione condizionale della pena al pagamento della somma liquidata a titolo di risarcimento del danno, con rinvio, per nuovo giudizio sul punto, ad altra sezione della Corte d'appello di Torino. Così deciso il 24/05/2023.
lette le conclusioni dell'Avv. LUIGI SCUDIERI, difensore della parte civile DA AN, il quale ha concluso chiedendo: in via principale, che il ricorso sia dichiarato inammissibile perché concernente valutazioni di merito;
in via subordinata, che il ricorso sia rigettato, con conferma della sentenza impugnata;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale ASSUNTA COCOMELLO, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla subordinazione della sospensione condizionale della pena al pagamento della somma liquidata a titolo di risarcimento del danno in favore della parte civile;
udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 13/12/2022, la Corte d'appello di Torino confermava la sentenza del 28/06/2019 del Tribunale di Biella che aveva condannato GI RA MI IN alla pena di dieci mesi di reclusione ed € 700,00 di multa per il reato di truffa ai danni di AN DA, subordinando la sospensione condizionale Penale Sent. Sez. 2 Num. 31474 Anno 2023 Presidente: VERGA GIOVANNA Relatore: NICASTRO GIUSEPPE Data Udienza: 24/05/2023 di tale pena al pagamento della somma di C 5.000,00 liquidata a titolo di risarcimento del danno in favore della parte civile AN DA. 2. Avverso l'indicata sentenza del 13/12/2022 della Corte d'appello di Torino, ha proposto ricorso per cassazione, per il tramite del proprio difensore, GI RA MI IN, affidato a un unico motivo, con il quale deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione con riguardo alla subordinazione della sospensione condizionale della pena al pagamento della somma liquidata a titolo di risarcimento del danno in favore della parte civile. Il ricorrente lamenta che, nonostante avesse riportato la circostanza che l'imputato era stato dichiarato fallito, la Corte d'appello di Torino, nel subordinare la sospensione condizionale della pena al pagamento della somma liquidata a titolo di risarcimento del danno in favore della parte civile, non aveva operato la verifica della capacità economica dell'imputato di soddisfare la condizione che gli era stata imposta, "rinviando" erroneamente tale verificai al giudice dell'esecuzione. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. L'unico motivo è fondato. Costituisce un orientamento consolidato della Corte di cassazione quello secondo cui, in tema di sospensione condizionale della pena subordinata al risarcimento del danno, il giudice, pur non essendo tenuto a svolgere un preventivo accertamento delle condizioni economiche dell'imputato, deve tuttavia effettuare un motivato apprezzamento di esse se dagli atti emergano elementi che consentano di dubitare della capacità di soddisfare la condizione imposta ovvero quando tali elementi vengano forniti dalla parte interessata in vista della decisione (Sez. 5, n. 11299 del 09/12/2019, dep. 2020„ Gullino, Rv. 278799-01, che, in applicazione di tale principio, ha annullato con rinvio la decisione del giudice di merito che, senza operare una effettiva verifica della capacil:à economica del condannato, aveva subordinato al pagamento di una provvisionale la concessione del beneficio della sospensione della pena, nonostante risultasse dagli atti che il destinatario del provvedimento era stato dichiarato fallito in proprio dopo la sentenza di condanna di primo grado e spogliato dei suoi beni„ venduti all'asta. Successivamente, in senso analogo, tra le tante:: Sez. 6, n. 46959 del 19/10/2021, P., Rv. 282348-01; Sez. 6, n. 22094 del 18/03/2021, A., Rv. 281510-01; Sez. 5, n. 3187 del 26/10/2020, dep. 2021, Genna, Rv, 280407-01; Sez. 2, n. 26958 del 24/07/2020, Valente, Rv. 279648-01). Nel caso in esame, la Corte d'appello di Torino, pur avendo riportato la circostanza che l'imputato era stato dichiarato fallito, ha ritenuto che «[l]a condizione di soggetto incapiente poi è, allo stato, irrilevante in quanto sarà il Giudice dell'esecuzione, adito dal Pubblico Ministero, a valutare, nel momento in 2 cui la sentenza diverrà esecutiva, l'effettiva impossibilità oggettiva da parte dell'imputato di corrispondere la somma indicata». Tale motivazione si pone in contrasto con il principio sopra rammentato, affermato dalla giurisprudenza di legittimità, atteso che, a fronte dell'elemento, che era stato fornito dall'interessato nel proprio atto di appello - nel quale era stato evidenziato che «l'imputato e la sua società sono stati dichiarati falliti dal Tribunale di Biella con sentenza del 2017, come precisato dal Dottor Alberto Blotto, curatore del predetto fallimento» - e che la stessa Corte d'appello ha sinteticamente riportato nella sentenza impugnata, elemento che consentiva di dubitare della capacità del RA MI IN di soddisfare la condizione che gli era stata imposta, la Corte d'appello di Torino, in ossequio al suddetto principio, avrebbe dovuto essa stessa effettuare un motivato apprezzamento delle condizioni economiche dell'imputato, al fine di verificare la sua capacità di pagare la somma che era stata liquidata alla parte civile a titolo dli risarcimento del danno. La sentenza impugnata deve, perciò, essere annullata limitatamente alla subordinazione del beneficio della sospensione condizionale della pena al pagamento della somma liquidata a titolo di risarcimento del danno in favore della parte civile, con rinvio, ai fini di un nuovo giudizio sul punto, ad altra sezione della Corte d'appello di Torino.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata, limitatamente alla subordinazione del beneficio della sospensione condizionale della pena al pagamento della somma liquidata a titolo di risarcimento del danno, con rinvio, per nuovo giudizio sul punto, ad altra sezione della Corte d'appello di Torino. Così deciso il 24/05/2023.