Sentenza 12 luglio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 12/07/2002, n. 10135 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10135 |
| Data del deposito : | 12 luglio 2002 |
Testo completo
CORTE 0135/0 2 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL PO LO SAZIONE Oggetto SE IONE PRIMA CIVILE Amposta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente Dott. Rosario DE MUSIS R.G.N. 2449/00 - Consigliere Cron. 27108 Dott. Mario ADAMO Dott. Fabrizio FORTE - Consigliere Rep. Dott. Bruno SPAGNA MUSSO Rel. Consigliere Ud.21/03/02 Dott. Angelo SPIRITO Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CONSORZIO CERENOVA IN LIQUIDAZIONE, in persona del liquidatore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA SAVONAROLA 39, presso l'avvocato GIUSEPPE PALMIERI, che lo rappresenta e difende, giusta procura a margine del ricorso;
- ricorrente -
-
contro
PACIFICI FLAVIA;
- intimata avversO la sentenza n. 680/99 del Giudice di pace di 2002 ROMA, depositata il 27/01/99; 668 udita la relazione della causa svolta nella pubblica -1- udienza del 21/03/2002 dal Consigliere Dott. Bruno SPAGNA MUSSO;
udito per il ricorrente, l'Avvocato PALMIERI, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Stefano SCHIRO' che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. -2- " a Svolgimento del processo Con atto notificato in data 10-7-1997 il Consorzio Cerenova, in liquidazione, conveniva innanzi al Giudice di Pace di Roma la consorziata Pacifici Flavia, onde sentirla condannare al pagamento delle somme dovute a titolo di contributi consortili per gli anni 1994-1995. L'adito Giudice, depositati documenti da parte attrice e contumace la parte convenuta, con la pro- nuncia in esame, rigettava la domanda;
affermava, in particolare, detto Giudice che il Consorzio, “disattendendo la sentenza n. 110/97 della Corte Costituzionale, non aveva indicato nella citazione la scrittura privata offerta in comunicazione e che quando l'aveva depositata non era stata data noti- zia al contumace". Ricorre per cassazione, ex art. 111 Cost., con un unico motivo, il Consorzio;
non ha svolto attività difensiva l'intimata. Motivi della decisione Con l'unico motivo di ricorso si sostiene la violazione dell'art. 318 c.p.c. laddove il Giudice di Pace ha rigettato la domanda rilevando che il Consorzio Cerenova aveva omesso di indicare nell'atto di citazione la "scrittura privata" poi prodotta in giudizio, omettendo altresì di darne comunicazione alla contumace. Si sostiene, in proposito, che palesemente ha errato detto Giudice laddove ha quali- ficato scrittura privata gli otto documenti prodotti all'udienza del 6-10-1998 (procura alle liti, sta- tuto del consorzio, tabella milionesimale, decreto del Tribunale di Civitavecchia, lettere di richiesta dei contributi, relazione dell'Amministratore Giudiziario) non avendo gli stessi detta qualità. Si ag- giunge che la presente censura, riguardando violazione di norma procedurale, è ammissibile nella presente sede, avendo ad oggetto una decisione secondo equità, ai sensi dell'art. 113, 2° comma, р c.p.c.. Il ricorso non merita accoglimento. Risulta, infatti, evidente dall'impugnata sentenza che, indipendentemente dalla qualifica attribuita alla documentazione in questione, di per sé non rilevante, il Giudice di Pace ha inteso, come ele- mento decisivo, il non essere stati tali atti, in ordine all'esigenza di un'adeguata difesa da parte dell'intimata, né indicati nell'atto di citazione, né “comunicati”, a seguito di deposito, alla stessa in- timata, poi risultata contumace. E ciò con evidente violazione dell'art. 318 c.p.c. quale “integrato" dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 214/91 ed altre susseguenti, sul rilievo della necessità, ai sensi dell'art. 24, Cost., che alla controparte sia garantita la conoscibilità dei documenti, cui l'attore fa riferimento a fini probatori, o a mezzo l'indicazione degli stessi nell'atto introduttivo del giudizio (sulla scorta di quanto previsto dall'art. 163, 3° comma, n. 5, c.p.c. nella disciplina del pro- cesso innanzi al Tribunale) o, in mancanza, mediante comunicazione del successivo deposito in udienza a detta controparte, soprattutto se contumace. Il mancato svolgimento di attività difensiva da parte dell'intimata comporta il non doversi provve- dere in ordine alle spese della presente fase.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. ) In Roma, il 21-3-2002 4 E 7 3 C . O A L N L P , O 1 I B 9 D 9 E 1 E - E 1 C N 1 I O - I 1 D Z 2 U L'estensore Il Presidente A I . R Plany mis L G T S 9 B Arh I E 3 G N E E . R T 6 4 S A I . ( D T E T T R N A E S E CORTE SUPRESA CASSAZIONE Prime IL CANCELLIERE Menchi Deport An il 12 . 2002 Bடிக ரத்தறை IL CANCELLIERE