Sentenza 29 maggio 2001
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 29/05/2001, n. 7291 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7291 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2001 |
Testo completo
E 6 N 8 O 9 ITALIANA I 1 Z / 5 4 A . 0060233 Y UBBLICA / R 6 N T 2 - S . R I B R . A G . P T . E L U D L R B INNOM EL ALLA JO7291 COR E SU RE 0.1 A I L E . A R D B T D I A S T E N T A 1 E I S CASSAZIONE 3 N R 1 E Oggetto I E S Intel-ilar . A T E N A SEZIONE TRIBUTARIA Redditoveto M Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 9061/98 Dott. Mario DELLI PRISCOLI - Presidente Dott. Enrico PAPA - Consigliere- Cron. 16778 Dott. Eugenio AMARI - Consigliere Rep. Dott. Simonetta SOTGIU Consigliere Ud. 15/12/00 Dott. Salvatore DI PALMA Re. Consigliere CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente CAMPIONE CIVILE SENTENZA 60233 sul ricorso proposto da;
N. MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
ricorrente
contro
PANAZZA PIETRO;
intimato Commissione avversO la decisione n. 10/97 della depositata il tributaria regionale di BOLOGNA, 2000 25/03/97; 2109 udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15/12/00 dal Consigliere Dott. Salvatore DI PALMA;
udito per il ricorrente, 1'Avvocato dello Stato DI CARLO, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Dario CAFIERO che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. Ritenuto in fatto che, con avviso di accertamento n.3651001389, no- tificato il 9 dicembre 1993, l'Ufficio distrettuale delle imposte dirette di Lugo rettificò ai fini i.r.pe.f. ed i.lo.r. il reddito dichiarato da RO NA per l'anno 1987, elevandolo, rispettivamente, da £.
5.308.000 a £.37.818.000 e da £.718.000 a £.33.228.000, ai sensi dell'art.38 comma 4 del d. P. R. n. 600 del 1973 (come sost. dall'art.1 comma 1 lett.b della legge n.413 del 1991) e secondo gli indici pre- suntivi di reddito previsti dai dd.mm. 10 settembre 1992 e 19 novembre 1992; che il NA, con ricorso del 28 gennaio 1994, impugnò tale avviso dinanzi alla Commissione tributaria di 4° grado di Ravenna, chiedendone l'annullamento sot- to diversi profili e, in particolare, perché i succita- ti decreti ministeriali non potevano applicarsi retro- attivamente;
2 - che la Commissione adita, con decisione n.957 del 7 luglio 1994, accolse il ricorso;
che, a seguito di appello dell'Ufficio, la Com- missione tributaria regionale di Bologna, con sentenza n.10 del 25 marzo 1997, respinse il gravame, ribadendo l'inapplicabilità retroattiva dei coefficienti presun- tivi di reddito previsti dai predetti decreti ministe- riali;
- che avverso tale sentenza il Ministro delle Fi- nanze ha proposto ricorso per cassazione, deducendo un unico motivo di censura;
- che RO NA, benché ritualmente intimato, non si è costituito, né ha svolto attività difensiva. Considerato in diritto che con l'unico motivo (con cui deduce: "Violazione di legge - L. 30.12.1991 n. 413, art.1; art.11 disp.prel.cod. civ.. Insufficiente о contraddit- toria motivazione, in relazione all'art.360 nn.3 e 5 c.p.c."), il ricorrente critica la sentenza impugnata, sostenendo che i coefficienti presuntivi di reddito previsti dai più volte citati decreti ministeriali sa- applicabili anche relativamente a periodorebbero d'imposta anteriori alla loro emanazione;
- che costituisce consolidato orientamento di que- sta Corte (cfr., e pluribus, sent. n. 12843 del 1995 e r 3 successive conformi), integralmente condiviso dal Col- legio, quello secondo cui, in tema di accertamento del- le imposte sui redditi e relativamente alla rettifica, reddito complessivo dellecon metodo sintetico, del persone fisiche, è legittima l'applicazione agli anni anteriori degli indici e coefficienti presuntivi di reddito (c.d. "redditometro") stabiliti con i decreti ministeriali previsti dall'art.38 comma 4 del d. P.R. n. 600 del 1973 (nella specie, dd.mm. 10 settembre e 19 novembre 1992), dal momento che l'applicabilità del redditometro agli anni anteriori alla sua emanazione, rimanendo sul piano probatorio e non modificando il presupposto del tributo o la sua base imponibile, deve ritenersi insita nella previsione dell'art.38 comma 4 cit.; -che, pertanto, la sentenza impugnata la quale si fonda su principio opposto a quello qui ribadito deve essere annullata;
che, peraltro, la relativa causa può essere decisa nel merito non essendo, all'evidenza, necessari ulteriori accertamenti di fatto - ai sensi del combinato disposto degli artt. 62 comma 2 d.lgs n. 546 del 1992 e 384 comma 1 secondo periodo cod. proc. civ., con la reiezione del ricorso introdutti- vo, proposto da RO NA in data 28 gennaio 1994 dinanzi alla Commissione tributaria di 1° grado di Ra- venna;
che sussistono giusti motivi per dichiarare com- pensate, per intero, tra le parti le spese del presente e del precedente grado di giudizio.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo la causa nel merito, respinge il ricorso in- troduttivo del presente giudizio. Compensa le spese del presente e del precedente grado di giudizio. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del- la Sezione Tributaria, il 15 dicembre 2000 relatore ed estensore Il Presidente Salvatore Di PalmaDeliver Mario Delli Priscoli Шайо ее бихов IL CANCELLIERE OT F Innocenzo Battista 41 166029 MAG. 2001 VINA NOV O ESENTE DA REGISTRAZIONE AI SENSI DEL D.P.R. 26/4/1986 N. 131 TAB. ALL. B - N. 5 MATERIA TRIBUTARIA 5