CASS
Sentenza 1 ottobre 2002
Sentenza 1 ottobre 2002
Massime • 1
Tutti gli atti processuali compiuti, in un territorio nel quale è insediata una minoranza linguistica riconosciuta, nella lingua, diversa da quella italiana, ivi dominante, devono essere tradotti in italiano, a pena di nullità, in caso di proseguimento del procedimento al di fuori di quel territorio. (Fattispecie nella quale, nel giudizio di rinvio, celebratosi, a seguito di precedente annullamento della Corte di cassazione, dinanzi alla Corte d'appello di Brescia, gli atti in lingua tedesca contenuti nel fascicolo del dibattimento svoltosi nella regione Trentino-Alto Adige non erano stati tradotti in lingua italiana).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 01/10/2002, n. 38238 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 38238 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2002 |
Testo completo
La
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
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sentenza richiesta è in fase di valutazione per oscuramento