Cass. pen., sez. V, sentenza 01/10/2002, n. 38238
CASS
Sentenza 1 ottobre 2002

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Tutti gli atti processuali compiuti, in un territorio nel quale è insediata una minoranza linguistica riconosciuta, nella lingua, diversa da quella italiana, ivi dominante, devono essere tradotti in italiano, a pena di nullità, in caso di proseguimento del procedimento al di fuori di quel territorio. (Fattispecie nella quale, nel giudizio di rinvio, celebratosi, a seguito di precedente annullamento della Corte di cassazione, dinanzi alla Corte d'appello di Brescia, gli atti in lingua tedesca contenuti nel fascicolo del dibattimento svoltosi nella regione Trentino-Alto Adige non erano stati tradotti in lingua italiana).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 01/10/2002, n. 38238
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 38238
    Data del deposito : 1 ottobre 2002

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