Sentenza 13 giugno 2011
Massime • 1
Integra il tentativo di interruzione di un pubblico servizio la condotta posta in essere dal proprietario di un'autovettura che parcheggi la stessa in una posizione tale da impedire o comunque ostacolare grandemente il transito di un'autoambulanza, determinando in tal modo un ritardo nella prestazione del servizio.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 13/06/2011, n. 34733 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 34733 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. AGRÒ Antonio - Presidente - del 13/06/2011
Dott. SERPICO Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. LANZA Luigi - Consigliere - N. 1031
Dott. CONTI GI - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PAOLONI Giacomo - Consigliere - N. 21854/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NE GI, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza del 22/01/2010 della Corte di appello di Messina;
visti gli atti, la sentenza denunziata e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. GI Conti;
udito il Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dr. Monetti Vito, che ha concluso per la inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 18 dicembre 2006, il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, sez. dist. di Lipari, dichiarava NE GI, riconosciute le attenuanti generiche, colpevole del reato di cui all'art. 340 c.p., perché il giorno 3 agosto 2004, rifiutando di spostare la propria autovettura, parcheggiata in zona pedonale, ostruiva o comunque rendeva difficoltoso il passaggio dell'unica autoambulanza in servizio in S. Marina Salina, così interrompendo o turbando un servizio di pubblica necessità.
2. A seguito di impugnazione dell'imputato, la Corte di appello di Messina, con la sentenza in epigrafe, in parziale riforma della sentenza di primo grado, qualificato il fatto come tentativo, rideterminava la pena in mesi due di reclusione, sostituita con quella di Euro 2.400 di multa.
3. Osservava la Corte di appello che, pacifico essendo che l'imputato si era rifiutato di spostare la sua autovettura, parcheggiata in modo da ostruire il passaggio all'autoambulanza, doveva disattendersi la deduzione difensiva secondo cui la via ove si trovava l'autovettura era chiusa al transito per lavori in corso, dato che i testi dott. Cacciola Vittorio e m.llo Scarpino Andrea avevano riferito che i lavori in corso, relativi al ripristino di due pietre laviche disconnesse dalla sede stradale, non impedivano affatto il transito veicolare e, in particolare, quello della autoambulanza. La condotta integrava peraltro solo in tentativo di interruzione o turbamento di un pubblico servizio, dato che il regolare svolgimento di questo era solo stato messo in pericolo, con piena coscienza e volontà di ciò, da parte dell'imputato.
4. Ricorre per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore avv. Giuseppe Aveni, il quale espone i seguenti motivi.
4.1. Violazione di legge per mancata assunzione di prove decisive, costituite dalle testimonianze richieste dalla difesa, che avrebbero potuto confermare che il tratto di strada ove era parcheggiata l'autovettura era intransitabile.
4.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in punto di configurabilità del reato di cui all'art. 340 c.p., sia pure nella forma tentata, sotto il profilo soggettivo, non essendo stato provato che il NE fosse consapevole che la sua autovettura intralciasse effettivamente il transito dell'ambulanza, non essendo sufficiente a tal fine il suo rifiuto di spostarla, rappresentando anzi tale circostanza un indice della sua convinzione che il veicolo non ostruisse il passaggio dell'ambulanza.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso appare manifestamente infondato.
2. La rinnovazione della istruttoria dibattimentale sollecitata dall'imputato è stata motivatamente rigettata dalla Corte di appello, e, trattandosi di valutazione discrezionale, tale decisione non è suscettibile di critica in sede di legittimità. La Corte di appello, al pari del giudice di primo grado, ha osservato che l'autovettura dell'imputato, per la posizione ove si trovava parcheggiata, impediva o comunque ostacolava grandemente il transito veicolare e, quel che qui più rileva, il passaggio dell'autoambulanza posizionata presso la via Risorgimento nei pressi del Punto di Emergenza Territoriale, unico presidio sanitario della piccola isola di Salina.
Che il veicolo dell'imputato ostacolasse il transito era del resto stato materialmente accertato la domenica precedente, tanto che l'impedimento alle manovre dell'autoambulanza, e il conseguente ritardo nella prestazione del servizio, avevano provocato forti reazioni da parte di persone che ne avevano sollecitato l'intervento. Tale transito, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, non era invece ostacolato dai lavori in corso, interessanti solo il ripristino del posizionamento di due pietre laviche.
3. In punto di diritto va ribadito che è integrato il tentativo di interruzione di un pubblico servizio qualora si produca coscientemente una situazione idonea a determinare un tale risultato (v., tra le altre, Sez. 6, n. 2665 del 07/11/1973, Labriola, Rv. 126605), come correttamente è stato accertato essere avvenuto nella fattispecie in esame.
4. Alla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si ritiene equo determinare in Euro mille.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro mille in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 13 giugno 2011.
Depositato in Cancelleria il 26 settembre 2011